Estradizione e gravi condizioni di salute: non basta garantire le cure in carcere, bisogna valutare anche i rischi del trasferimento
ESTRADIZIONE / Cass. n. 28775/26
La tutela della salute dell'estradando non comincia all'ingresso nell'istituto penitenziario dello Stato richiedente. Comprende anche il viaggio necessario per raggiungerlo.
È questo il principio affermato dalla Cassazione nel procedimento relativo a un cittadino richiesto dalla Repubblica di Moldavia, già condannato in primo grado per un reato riconducibile, nell'ordinamento italiano, alle lesioni personali aggravate.
L'interessato era affetto da tubercolosi polmonare e sottoposto a un trattamento farmacologico che richiedeva un attento monitoraggio della funzionalità epatica. Una perizia aveva evidenziato il rischio di conseguenze anche fatali in caso di gestione inadeguata dell'epatotossicità, prescrivendo una rivalutazione clinica immediatamente prima dell'eventuale trasferimento.
La Corte d'appello aveva ritenuto sufficienti le garanzie sanitarie già fornite dalle autorità moldave in un parallelo procedimento estradizionale, senza esaminare specificamente i rischi connessi al trasporto.
La Cassazione distingue i due profili.
L'art. 705, comma 2, lett. c-bis, c.p.p. impone di negare l'estradizione quando ragioni di salute comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità. Tale rischio può derivare non soltanto dall'inadeguatezza delle cure nello Stato richiedente, ma anche dalle modalità concrete di esecuzione della consegna.
La disponibilità di un'assistenza sanitaria adeguata nel Paese di destinazione non esaurisce, dunque, l'accertamento richiesto al giudice italiano.
La sentenza viene annullata con rinvio affinché siano valutati specificamente i pericoli del trasferimento, mediante verifica degli indici di epatotossicità in un momento immediatamente precedente al trasporto.
Resta invece ferma la valutazione relativa al quadro indiziario: nel sistema della Convenzione europea di estradizione, il giudice italiano non è chiamato a riesaminare nel merito le prove già valutate dall'autorità giudiziaria straniera.
L'estradizione non è soltanto una decisione sulla destinazione di una persona. È anche una decisione sulle condizioni alle quali quella persona può esservi condotta.
Cassazione penale sez. VI, 04/06/2026, (ud. 04/06/2026- dep. 29/07/2026) - n. 28775
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione a fini processuali di Sa.Pe. verso la Repubblica di Moldavia.
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