top of page

Estradizione: il pericolo di fuga non si presume dalla richiesta di consegna dello Stato estero

16 ore fa
Tempo di lettura: 5 min

ESTRADIZIONE / Cass. n 22877/26

L'estradizione può giustificare una limitazione della libertà personale, ma non introduce una presunzione di pericolosità dell'estradando. Anche quando la consegna sia richiesta da uno Stato straniero, il pericolo di fuga deve essere concreto, attuale e dimostrato attraverso elementi individualizzati.

La Cassazione torna sul tema esaminando la posizione di un uomo richiesto dal Kuwait per riciclaggio, inizialmente sottoposto a custodia cautelare in carcere e successivamente ammesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in considerazione delle sue condizioni di salute.

La Corte d'appello aveva attenuato la misura senza affrontare la questione preliminare: esisteva davvero un pericolo di fuga tale da giustificare una restrizione della libertà personale?

La Suprema Corte ribadisce che, anche nell'estradizione passiva, il giudizio cautelare deve rispettare i criteri dell'art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p. Il rischio di sottrazione alla consegna non può essere desunto automaticamente dalla pendenza del procedimento estradizionale, dalla cittadinanza straniera o dalla possibilità astratta di allontanarsi dal territorio italiano.

Occorre, invece, un giudizio prognostico fondato su indici concreti e temporalmente prossimi, capaci di rendere effettivamente prevedibile l'allontanamento dell'interessato.

Ne deriva una precisa sequenza valutativa: prima il giudice deve accertare l'esistenza e l'attualità del pericolo di fuga; soltanto dopo può individuare la misura proporzionata e adeguata a prevenirlo.

Le condizioni di salute dell'estradando possono incidere su entrambe le valutazioni, ma non sostituiscono l'accertamento del presupposto cautelare.

L'ordinanza viene annullata con rinvio per assenza di motivazione sul pericolo di fuga, vizio che integra una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 719 c.p.p.

La misura cautelare non serve a rendere più semplice l'estradizione. Serve a prevenire un pericolo che il giudice deve prima dimostrare esistente.

Cassazione penale sez. VI, 18/06/2026, (ud. 18/06/2026- dep. 22/06/2026) - n. 22877

RITENUTO IN FATTO


1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio della Corte di cassazione, disposto con sentenza del 10 marzo 2026, ha accolto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita in Roma con applicazione del braccialetto elettronico, applicata al ricorrente in relazione al reato di riciclaggio per il quale lo Stato del Kuwait ha chiesto l'estradizione.

Vuoi saperne di più?

Iscriviti a avvocatodelgiudice.com per continuare a leggere questi post esclusivi.

Difesa penale costruita con rigore.png
bottom of page