Estradizione: il reato commesso in Italia non impedisce la consegna a uno Stato straniero
ESTRADIZIONE / Cass. n. 29393/26
Il luogo di commissione del reato non attribuisce necessariamente allo Stato italiano un diritto esclusivo di esercitare la giurisdizione.
E la circostanza che una parte della condotta sia stata realizzata in Italia non impedisce, di per sé, l'estradizione verso uno Stato estero.
La Cassazione affronta il caso di un cittadino albanese richiesto dalle autorità del proprio Paese per fatti di criminalità organizzata e traffico di stupefacenti.
La Corte d'appello aveva riconosciuto le condizioni per la consegna limitatamente al reato di traffico di droga, escludendole per le ulteriori contestazioni.
La difesa aveva sostenuto che la separazione tra il delitto associativo e il reato-fine avrebbe compromesso il principio di specialità, essendo le condotte contestate nell'ambito di un'unica organizzazione criminale.
La Corte respinge l'obiezione: il principio di specialità non impedisce una concessione parziale dell'estradizione, ma vieta allo Stato richiedente di perseguire la persona consegnata per i reati anteriori diversi da quelli per i quali la consegna è stata autorizzata, salve le eccezioni convenzionali.
La decisione chiarisce inoltre un secondo profilo, particolarmente rilevante nella difesa estradizionale.
Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, la commissione del reato, in tutto o in parte, sul territorio dello Stato richiesto può giustificare un rifiuto facoltativo.
La scelta, tuttavia, appartiene al Ministro della Giustizia e non all'autorità giudiziaria, chiamata a verificare le condizioni giuridiche della consegna.
Quanto alle condizioni detentive nello Stato richiedente, la Corte ritiene adeguata la verifica compiuta dai giudici di merito sulla base delle informazioni ufficiali acquisite dalle autorità albanesi.
Il ricorso viene rigettato.
Nell'estradizione, accertare che la consegna sia giuridicamente consentita non equivale a stabilire che debba necessariamente essere concessa. È in questa distinzione che si collocano le diverse responsabilità del giudice e del Ministro.
Cassazione penale sez. VI, 15/07/2026, (ud. 15/07/2026- dep. 03/08/2026) - n. 29393
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 maggio 2026 la Corte d'appello di Milano ha dichiarato l'esistenza dei presupposti per l'estradizione in Albania del cittadino albanese Nd.Ha. limitatamente al reato di traffico di sostanze stupefacenti commesso in Italia fra il 6 e il 16/02/2021.
Vuoi saperne di più?
Iscriviti a avvocatodelgiudice.com per continuare a leggere questi post esclusivi.

