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Gratuito patrocinio: la falsa dichiarazione dei redditi è reato anche sotto la soglia, ma può essere non punibile per particolare tenuità del fatto

11 ott
Tempo di lettura: 6 min

RATIO / Cass. n. 35613/26

La falsità di una dichiarazione non coincide necessariamente con la gravità della sua offesa. È in questa distinzione, apparentemente elementare ma spesso trascurata, che si colloca il problema affrontato dalla Cassazione.

Un imputato aveva dichiarato un reddito familiare pari a zero per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omettendo di indicare somme effettivamente percepite. La difesa aveva sostenuto che, anche considerando tali importi, il reddito non avrebbe superato la soglia prevista per accedere al beneficio.

La Corte ribadisce che il delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 non richiede che la falsità determini un'indebita ammissione al patrocinio. La veridicità della dichiarazione costituisce un obbligo autonomo: il mancato superamento della soglia reddituale non trasforma il falso in un comportamento penalmente irrilevante.

Ma l'irrilevanza della soglia ai fini della configurabilità del reato non comporta la sua irrilevanza nella valutazione dell'offesa.

È qui che interviene l'art. 131-bis c.p.

La Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità richiamando genericamente la gravità della condotta e lamentando l'assenza di ulteriori allegazioni difensive. Per la Cassazione, una simile motivazione è soltanto apparente: il giudice deve confrontarsi con gli elementi concretamente emergenti dagli atti, senza trasformare la richiesta difensiva in un improprio onere di produzione di circostanze nuove.

La sentenza viene dunque annullata, limitatamente alla valutazione della particolare tenuità, con rinvio per un nuovo esame.

La decisione restituisce all'art. 131-bis la sua funzione più autentica: impedire che l'accertamento della tipicità esaurisca ogni giudizio sulla necessità della pena.

Un fatto può essere sufficientemente falso da costituire reato, ma non sufficientemente offensivo da meritare una pena.

Cassazione penale sez. IV, 01/10/2026, (ud. 01/10/2026- dep. 08/10/2026) - n. 35613

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato ZA.MU. responsabile del delitto previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere, nell'ambito della procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositato in data 10 settembre 2021 la dichiarazione prevista dagli artt. 76 e 79 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, attestando falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per accedere al beneficio. In particolare, l'imputato aveva dichiarato che, nell'anno 2020, il reddito complessivo del proprio nucleo familiare fosse pari a zero, mentre gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza avevano consentito di accertare che il reddito complessivo del nucleo familiare, per il medesimo anno,


ammontava a euro 16.179,39.


2. Avverso tale decisione ZA.MU. propone ricorso per cassazione.


Con il primo motivo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al travisamento di un atto del processo e alla mancata ammissione di una prova decisiva. La difesa evidenzia che, con l'atto di appello, aveva chiesto ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. l'acquisizione di un'informativa presso la Questura di Bologna relativa alla denuncia di ospitalità di El.MH. presso i congiunti El.ON. ed El.MU., al fine di dimostrare che il nipote dell'imputato si era allontanato dal nucleo familiare sin dal 2018. I testi escussi nel giudizio di primo grado, rispettivamente sorella e cognato di El.MH., avevano infatti dichiarato di avere ospitato quest'ultimo presso la propria abitazione dall'autunno del 2018, a seguito di dissidi insorti con lo zio, odierno imputato, e che tale permanenza si era protratta in modo continuativo anche negli anni successivi. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale avrebbe, dapprima, negato l'esistenza di una specifica richiesta istruttoria e, successivamente, in maniera contraddittoria, ne avrebbe comunque valutato nel merito la non decisività. Il documento richiesto sarebbe stato, invece, decisivo, poiché avrebbe fornito un riscontro oggettivo alle deposizioni testimoniali concernenti la cessazione della convivenza di fatto tra l'imputato e il nipote.


Con il secondo motivo denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato e alla rilevanza del reddito non dichiarato. La difesa osserva che la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato anche prescindendo dalla mancata indicazione del reddito riferibile al nipote. Tale conclusione sarebbe stata fondata sulla mancata dichiarazione delle somme percepite dalla moglie dell'imputato a titolo di reddito di emergenza, per complessivi euro 4.000. Poiché, tuttavia, il reddito effettivamente percepito non avrebbe comunque superato la soglia prevista per l'ammissione al beneficio, la Corte territoriale avrebbe dovuto fornire una motivazione particolarmente rigorosa in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, trattandosi, secondo la prospettazione della difesa, di un'ipotesi riconducibile al cosiddetto falso innocuo.


Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe, infatti, ritenuto gravante sulla difesa un onere di allegazione in ordine alla particolare tenuità del fatto, laddove gli atti processuali avrebbero già offerto elementi univoci in tal senso, quali l'esiguità dell'offesa, le modalità della condotta, le condizioni economiche dell'imputato, il carattere non abituale del comportamento e l'assenza di un concreto danno patrimoniale per l'Erario.


Con il quarto motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla nozione di nucleo familiare. Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente, omettendo di esaminare in modo puntuale la specifica censura formulata con l'atto di gravame, fondata sulla necessità di distinguere tra famiglia anagrafica e nucleo familiare effettivo.


Le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, unitamente alla richiesta di acquisizione della documentazione sopra richiamata, erano infatti finalizzate a dimostrare la divergenza tra il dato formale, rappresentato dalla residenza anagrafica di El.MH., e la situazione sostanziale, risultante dalla sua stabile permanenza presso i congiunti ospitanti. I giudici di appello avrebbero, invece, eluso il nucleo essenziale della doglianza, senza fornire una risposta effettiva alla specifica censura prospettata dalla difesa.


3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l'annullamento.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello non ha affermato l'inesistenza di una richiesta di rinnovazione istruttoria nel giudizio di secondo grado, ma ha piuttosto evidenziato come non risultasse che la difesa avesse formulato nel giudizio di primo grado una specifica istanza di acquisizione documentale, presupposto necessario per configurare un'effettiva compressione del diritto alla prova e, conseguentemente, per giustificare l'obbligo di rinnovazione istruttoria. I giudici territoriali hanno ritenuto che tale situazione non ricorresse nel caso di specie. Essi hanno inoltre rilevato che, all'udienza del 12 ottobre 2023, la difesa si era riservata di produrre documentazione, riserva che non aveva poi avuto seguito mediante il deposito degli atti annunciati.


Nel motivare la decisione di definire il giudizio allo stato degli atti, la Corte territoriale ha altresì esaminato il profilo della decisività della documentazione richiesta, escludendone la rilevanza ai fini della decisione. Va ricordato che una motivazione specifica è richiesta quando il giudice di appello ritenga di accedere alla rinnovazione istruttoria, mentre non è necessaria nei medesimi termini quando tale richiesta venga rigettata, purché la decisione trovi adeguato fondamento nel compendio probatorio già acquisito. Nel caso di specie, la Corte


di appello ha comunque fornito una motivazione espressa anche in ordine al diniego della rinnovazione istruttoria.


2. Il secondo motivo è infondato. La decisione impugnata si pone, infatti, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dolo richiesto per la configurabilità del reato sussiste indipendentemente dalla circostanza che il reddito non dichiarato sia o meno tale da determinare il superamento della soglia reddituale prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di appello ha, inoltre, evidenziato la totale assenza di allegazioni difensive circa la sussistenza di indici di un atteggiamento meramente colposo.


3. Il terzo motivo è fondato. La Corte territoriale ha, infatti, rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. considerando la condotta intrinsecamente grave "in ragione dell'entità delle poste in gioco", sottolineando come il ricorrente non avesse indicato specifici elementi idonei a superare tale valutazione e considerando il motivo di appello non sostenuto dall'allegazione di elementi ulteriori rispetto a caratteristiche del fatto già emergenti dagli atti, valutabili d'ufficio. Tuttavia, è proprio l'omessa valutazione degli elementi emergenti dagli atti, specificamente dedotti nel ricorso, a integrare il vizio denunciato, risolvendosi le ragioni esposte in una motivazione apparente.


4. Il quarto motivo è infondato. Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, costituita dalla mancata dimostrazione dell'effettiva e continuativa assenza di El.MH. dal nucleo familiare nell'anno 2020. A fronte delle risultanze anagrafiche attestanti la composizione del nucleo familiare dell'imputato, la Corte di appello ha logicamente ritenuto che gli elementi probatori offerti dalla difesa non fossero idonei a dimostrare la stabile fuoriuscita del nipote dal nucleo medesimo sin dal 2018, con conseguente irrilevanza delle doglianze prospettate sul punto.


5. Alle considerazioni che precedono segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto inerente all'applicazione dell'art.131-b/s cod. pen., con rinvio per nuovo esame su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Il ricorso va rigettato nel resto.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-b/s, cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.


Così è deciso in Roma, 1 ottobre 2026.


Depositato in Cancelleria l'8 ottobre 2026.

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