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Gratuito patrocinio: non dichiarare i redditi del convivente può costituire reato anche senza un vantaggio economico

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GRATUITO PATROCINIO / Cass. n. 37307/26

L'ignoranza dei redditi del convivente può escludere il dolo nella falsa dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato? La risposta dipende dalla natura dell'ignoranza: una cosa è non conoscere effettivamente un'informazione, altra è scegliere di non verificarla accettando il rischio di dichiarare il falso.

La Cassazione affronta il caso di un imputato condannato ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 per avere omesso di considerare, nella dichiarazione reddituale, le entrate della compagna convivente.

La Corte ribadisce che il reato richiede il dolo generico e non può essere fondato sulla semplice negligenza nella compilazione dell'istanza. Il difetto di controllo, tuttavia, può assumere rilevanza penale quando sia accompagnato dalla consapevole accettazione del rischio di omettere redditi che avrebbero dovuto essere dichiarati.

Nel caso concreto, la stabile convivenza, la condivisione della vita domestica e l'assenza di elementi capaci di rendere plausibile l'ignoranza delle entrate della compagna sono stati ritenuti sufficienti a sostenere la valutazione dei giudici di merito.

La pronuncia affronta anche la particolare tenuità del fatto. L'ammissione al beneficio non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ma neppure la successiva revoca o l'assenza di un danno patrimoniale impongono il riconoscimento della causa di non punibilità. Occorre valutare concretamente le modalità della condotta, l'entità dell'offesa e il grado della colpevolezza.

Nel caso esaminato, la Cassazione ritiene adeguata la motivazione che aveva escluso la particolare tenuità e dichiara inammissibile il ricorso.

Il dovere di verificare i redditi familiari non equivale a una presunzione di dolo. Ma l'ignoranza deliberatamente coltivata non può diventare una garanzia di impunità.

Cass. pen., sez. IV, ud. 17 settembre 2026 (dep. 26 ottobre 2026), n. 37307

Ritenuto in fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 05/12/2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, con la quale G. N. era stato giudicato responsabile del reato previsto dall’art. 95, in relazione all’art. 79, lett. e), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), commesso per avere, nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, con istanza depositata l’08/05/2020, falsamente dichiarato che il reddito complessivo dell’intero nucleo familiare era pari a € 10.600,00, mentre, in realtà, ammontava a € 15.375,67 per il 2018 e a € 16.260,87 per il 2019, con l’aggravante di avere ottenuto l’ammissione al beneficio.

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