La massima
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro - Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2021 , n. 46841.
Fonte: Ced Cassazione Penale
Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza?
Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza?
La sentenza
Cassazione penale , sez. IV , 17/12/2021 , n. 46841
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di P.G. alla pena (sostituita in lavori di pubblica utilità) di 4 mesi di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2-sexies.
2. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 379 reg. att. C.d.S. ed il vizio di motivazione in ordine alla regolarità delle verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato dagli accertatori, atteso che nella sentenza impugnata sono citati alcuni precedenti, senza alcuna rielaborazione degli stessi e senza effettivamente rispondere alle doglianze difensive, fondate su altro orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa provare il regolare funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e la sua revisione, mentre, nel caso di specie, nel verbale di accertamento non sono stati indicati i dati dell'omologazione e dell'ultima revisione, ma solo, in modo lacunoso ed illogico, la scadenza di quest'ultima (in data successiva a quella della condotta).
3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha lamentato il mancato rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 610 c.p.p., senza che ne fosse giustificata la riduzione, nemmeno indicata nell'avviso; ha, pertanto, chiesto rinviarsi l'udienza ed in subordine annullarsi la sentenza in accoglimento del ricorso o per l'intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione formulata dal difensore, atteso che il termine di cui all'art. 610 c.p.p. è stato ridotto ai sensi dell'art. 169 disp. att. c.p.p., con provvedimento presidenziale intervenuto in data 19 novembre 2021, prima delle intervenute comunicazioni, avvenute sempre in data 19 novembre 2021.
Deve, peraltro, ricordarsi che il provvedimento con il quale viene disposta l'abbreviazione dei termini per il giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 169 disp. att. c.p.p., viene adottato con decreto su richiesta anche di una sola delle parti (Sez. 5, n. 39736 del 10/09/2003, Casini, Rv. 226660 - 01) e che il decreto necessita di motivazione solo laddove la legge lo preveda espressamente, come stabilito dall'art. 125 c.p.p., sicché il ricorrente non può dolersi dell'omessa motivazione.
Per completezza va aggiunto che il ricorrente non ha allegato alcun concreto pregiudizio del suo diritto di difesa, in ragione della riduzione di soli due giorni, ed ha, al contrario, formulato articolate conclusioni. Infine, la menzione del provvedimento di riduzione del termine negli avvisi non è prescritta a pena di nullità, sicché non si traduce in un vizio rilevante del procedimento.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 25742 del Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 ud. - dep. 29/03/2021, Ibnezzayer Ahmed, Rv. 280958 - 01). Si e', difatti, specificato che l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio: onere che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 - 01). Il contrapposto orientamento invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, Bertossi, Rv. 27718901; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019 - dep. 27/01/2020, Santini, Rv. 27803201) risultava, pertanto, già superato all'epoca della proposizione del ricorso.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha, in modo esaustivo e non illogico, desunto l'omologazione e la regolare revisione dell'etilometro dall'indicazione, nel verbale di accertamento, dell'apparecchio usato e della data di scadenza dell'ultima revisione: difatti, tali dati, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, integrano elementi indiziari sufficienti in assenza di alcun ulteriore elemento probatorio di segno contrario.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021