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La guida senza patente non può essere di particolare tenuità

42 minuti fa
Tempo di lettura: 6 min

RATIO / Cass. n. 34968/26

C’è un piccolo paradosso nella guida senza patente.

La prima violazione non basta per integrare il reato.

È la reiterazione nel biennio a trasformare quella condotta in un fatto penalmente rilevante.

Ma proprio quella reiterazione, una volta che il reato esiste, impedisce di dichiararlo non punibile per particolare tenuità.

È il cortocircuito affrontato dalla quarta sezione della Cassazione.

Il Tribunale di Bari aveva ritenuto «pienamente provato» il fatto contestato all’imputato ai sensi dell’art. 116, comma 15, Codice della strada, ma aveva applicato l’art. 131-bis c.p., valorizzando soprattutto l'assenza di ulteriori violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza della circolazione.

Il pubblico ministero ricorre.

La sua obiezione pone una questione che va oltre la guida senza patente: può essere considerato non abituale, ai fini dell’art. 131-bis, un reato che esiste proprio perché il comportamento è stato reiterato?

La Cassazione risponde negativamente.

E la ragione è nella struttura stessa delle due disposizioni.

L’art. 131-bis non richiede soltanto che l’offesa sia particolarmente tenue. Pretende anche che il comportamento sia non abituale.

L’art. 116, comma 15, invece, dopo la depenalizzazione della prima violazione, attribuisce rilevanza penale alla guida senza patente soltanto quando essa sia reiterata nel biennio.

In altre parole, la reiterazione è contemporaneamente ciò che fa nascere il reato e ciò che impedisce di considerarlo episodico.

La Corte parla, richiamando la precedente Cass. n. 28657/2024, di una vera e propria «incompatibilità ontologica» tra questa fattispecie e la particolare tenuità del fatto.

L'espressione è forte, ma descrive bene il problema.

Non siamo infatti davanti al normale caso nel quale il giudice, accertato un reato, deve poi guardare alla storia dell'imputato per verificare se abbia commesso altri fatti della stessa indole.

Qui non occorre uscire dalla fattispecie.

L'abitualità è già dentro il fatto tipico.

La Cassazione recupera sul punto le Sezioni unite Tushaj, n. 13681/2016, che avevano distinto diverse forme attraverso le quali la reiterazione può assumere rilevanza rispetto all'art. 131-bis: i reati abituali in senso proprio, come i maltrattamenti; quelli caratterizzati tipicamente da condotte reiterate, come gli atti persecutori; e le fattispecie che, nel caso concreto, risultano realizzate mediante una pluralità di condotte.

Il principio è semplice: quando la ripetizione del comportamento appartiene alla struttura stessa del reato, non può contemporaneamente sostenersi che quel comportamento sia «non abituale».

Ed è qui che la decisione diventa interessante anche sul piano teorico.

La particolare tenuità non è una semplice misurazione quantitativa della gravità.

Un fatto può essere modesto nelle sue conseguenze, non aver prodotto incidenti, non aver creato un concreto pericolo particolarmente intenso e tuttavia rimanere fuori dall'art. 131-bis.

Perché tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento sono requisiti diversi.

Il giudice non può compensare la mancanza dell'uno con la particolare consistenza dell'altro.

Nel caso della guida senza patente reiterata il problema diventa quasi geometrico: per arrivare al reato bisogna necessariamente attraversare quella reiterazione che impedisce poi di percorrere la strada della particolare tenuità.

La conclusione della Cassazione è quindi coerente con la struttura normativa.

Rimane, però, una conseguenza interessante.

L'art. 131-bis nasce per consentire al sistema penale di non punire fatti che, pur formalmente tipici, risultano sostanzialmente marginali. Qui, invece, è lo stesso legislatore ad avere scelto la reiterazione come soglia oltre la quale la condotta torna ad appartenere al diritto penale.

Una volta superata quella soglia, il giudice non può utilizzare la particolare tenuità per cancellare proprio il dato che il legislatore ha considerato decisivo per rendere il fatto nuovamente reato.

Cassazione penale sez. IV, 23/09/2026, (ud. 23/09/2026- dep. 30/09/2026) - n. 34968

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Con sentenza in data 6 febbraio 2026 il Tribunale di Bari, ritenuto "pienamente provato" il fatto, ha applicato ad GA.AL., imputato del reato di cui all'art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.


2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.


Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non abbia compiuto una valutazione complessiva delle modalità concrete della condotta essendosi limitata a prendere atto che l'imputato non ha violato altre disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale. Lamenta, inoltre, violazione di legge osservando che la causa di non punibilità è stata applicata anche se la rilevanza penale della guida senza patente è limitata ai soli casi di recidiva nel biennio: dunque, a casi nei quali la condotta è strutturalmente abituale.


3. Con memoria scritta tempestivamente depositata, il Procuratore generale, in persona della sostituta Sabrina Passafiume, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.


4. Il difensore dell'imputato ha replicato con memoria del 13 settembre 2026 chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.


Ha sostenuto a tal fine che il fatto non sarebbe stato provato e la sussistenza della recidiva nel biennio non sarebbe stata accertata.


5. Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come riformato dall'art. 2 legge 9 agosto 2024, n. 114, le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, sono inappellabili da parte del pubblico ministero e, dunque, sono dallo stesso ricorribili per cassazione in relazione a tutti i motivi indicati nell'art. 606 cod. proc. pen. Nel caso di specie, trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso per Cassazione è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ai sensi dell'art. 570 cod. proc. pen., in base al quale: "il procuratore della Repubblica presso il Tribunale e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" e (fatto salvo quanto stabilito dall'art. 593 bis in materia di appello), il procuratore generale presso la Corte di appello "può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento".


6. Oltre ad essere ammissibile, il ricorso è fondato.


7. Secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, "la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa


il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio" (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).


Nell'affermare questo principio, la sentenza appena citata ha richiamato la motivazione della sentenza Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590, secondo la quale, usando l'espressione "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", il legislatore ha evocato reati che presentano l'abitualità come tratto tipico (quale il delitto di maltrattamenti in famiglia), reati che presentano nel tipo condotte reiterate (quale il delitto di atti persecutori) e reati che implichino, nelle fattispecie concrete, plurime distinte condotte nello sviluppo degli accadimenti (quali un reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione, da un consolidato regime di disinteresse per la sicurezza).


Ha ricordato, inoltre, che, in applicazione di questi principi, è stata esclusa la possibilità di ritenere non punibile per particolare tenuità del fatto una violazione dell'art. 570 cod. pen. realizzata mediante reiterati inadempimenti dell'obbligo di versare il contributo al mantenimento dei figli minori "in quanto l'abitualità del comportamento è ostativa al riconoscimento del beneficio" ed è "irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione" (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P. Rv. 279563).


La sentenza n. 28657 del 05/07/2024 osserva che ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento a reati eventualmente abituali realizzati con la reiterazione della condotta tipica; ad esempio, in un caso "di reiterato trasporto non autorizzato di notevoli quantità di materiale ferroso, di cui al reato eventualmente abituale previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" (Sez. 3, n.30134 del 05/04/2017, Dentice, Rv. 270255). Sottolinea, infine, che "il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, D.Lgs. n. 285/92 è, per sua struttura, a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale". Sostiene in sintesi - e si tratta di conclusione che il Collegio condivide - che "sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen." la cui applicazione è esclusa quando il reato ha ad oggetto condotte reiterate che costituiscono elemento essenziale della sua struttura tipica (in tal senso: Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 pag. 5 della motivazione; nello stesso senso: Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non massimata; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non massimata).


8. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Bari, persona fisica diversa.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, persona fisica diversa.


Così deciso in Roma il 23 settembre 2026.


Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

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