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Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: gastrite e reflusso possono falsare il tasso alcolemico (Cass. Pen. n. 20966/26)

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Guida in stato di ebbrezza e alcoltest: gastrite e reflusso possono falsare il tasso alcolemico

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’alcoltest non è una prova inconfutabile. Quando la difesa introduce elementi tecnici idonei a dimostrare che una patologia, come gastrite o reflusso gastroesofageo, possa avere alterato la misurazione etilometrica, il giudice non può limitarsi ad affermare genericamente che il disturbo abbia inciso solo in parte.

Deve spiegare, con motivazione rigorosa, se e perché il tasso rilevato superi comunque la soglia di rilevanza penale prevista dall’art. 186, comma 2, lettera b), Codice della Strada.

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La sentenza in commento offre l’occasione per tornare su un tema che, nella prassi, viene spesso affrontato con eccessiva semplificazione: il valore probatorio dell’alcoltest nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza.

L’accertamento etilometrico è certamente uno strumento centrale nella ricostruzione del fatto. Sarebbe ingenuo negarne l’importanza.

Tuttavia, sarebbe altrettanto erroneo attribuirgli una forza dimostrativa assoluta, quasi fosse una prova legale sottratta al contraddittorio.

L'accertamento penale non può arrestarsi davanti al dato numerico, deve verificarne la formazione, la regolarità, la coerenza e, soprattutto, l’affidabilità nel caso concreto.

Questo principio assume particolare rilievo quando il valore rilevato si colloca poco al di sopra della soglia penale.

In quella zona di confine, il margine di errore non è un dettaglio tecnico, ma può incidere sulla stessa qualificazione giuridica del fatto.

La differenza tra illecito amministrativo e reato, talvolta, si gioca su pochi decimali.

È proprio per questo che il giudice non può limitarsi a richiamare il risultato dell’etilometro. Deve domandarsi se quel risultato sia davvero idoneo a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia penalmente rilevante.


Il caso: un valore di 0,92 g/l e una patologia gastrica

Il caso riguardava un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza nella fascia prevista dall’art. 186, comma 2, lettera b), Codice della Strada.

Il tasso alcolemico rilevato era pari a 0,92 g/l.

Si tratta di un valore superiore alla soglia di 0,80 g/l, ma non di molto. Ed è questo il punto decisivo.

La difesa aveva introdotto un elemento tecnico specifico: l’imputato soffriva di gastrite cronica e, secondo la prospettazione difensiva, la patologia, anche in relazione a fenomeni di reflusso gastroesofageo, avrebbe potuto incidere sulla rilevazione etilometrica.

La questione, dunque, non riguardava una generica contestazione dell’alcoltest.

Riguardava la possibilità che, in quel caso concreto, un fattore fisiopatologico avesse alterato la misurazione, facendo apparire penalmente rilevante un valore che, al netto dell’interferenza, avrebbe potuto collocarsi sotto la soglia del reato.

La Corte di merito aveva riconosciuto una possibile incidenza della patologia, ma aveva ugualmente confermato la responsabilità.

La decisione viene censurata proprio per l’incompletezza del ragionamento.

Se il giudice ammette che un fattore patologico può avere interferito con la misurazione, non può poi limitarsi ad affermare che tale interferenza non è decisiva. Deve spiegare perché non lo è.

Deve indicare per quale ragione, anche depurando il dato dall’eventuale alterazione, il valore resti comunque superiore a 0,80 g/l.

In assenza di tale passaggio, la motivazione non governa il dubbio: lo elude.


Il problema delle soglie

La guida in stato di ebbrezza è una materia fondata su soglie.

Il legislatore distingue le conseguenze sanzionatorie in base al tasso alcolemico rilevato. Al di sotto di determinate soglie il fatto ha rilievo amministrativo; oltre determinati limiti, entra nel campo penale.

Per questa ragione, il valore numerico non può essere trattato in modo approssimativo.

Quando il tasso è sensibilmente superiore al limite, il tema dell’eventuale margine di errore può avere un peso diverso. Ma quando il valore si colloca appena oltre la soglia, ogni fattore interferente assume immediatamente rilievo.

Un tasso pari a 0,92 g/l non consente scorciatoie motivazionali.

Se la difesa allega una patologia idonea a incidere sulla misurazione, il giudice deve affrontare il problema con precisione.

Non basta accertare che il soggetto avesse assunto alcol, né richiamare il valore restituito dall’etilometro, né liquidare la patologia come fattore solo “parzialmente” incidente: occorre spiegare perché, nonostante quei profili critici, la prova del superamento della soglia penale resti solida oltre ogni ragionevole dubbio.

Occorre stabilire se la prova del superamento della soglia penale sia rimasta solida nonostante il fattore di possibile alterazione.

Il punto non è negare il dato tecnico, ma verificarne la capacità dimostrativa.


L’alcoltest non è prova legale

Uno degli equivoci più frequenti nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza consiste nel considerare l’alcoltest come una prova di per sé autosufficiente e insuscettibile di discussione.

Questa impostazione non è corretta.

L’etilometro è un mezzo di accertamento tecnico, non una prova legale. Il suo risultato può fondare la decisione, ma deve essere valutato secondo le regole ordinarie del giudizio penale.

Ciò significa che il giudice deve verificare la regolarità dell’apparecchio, l’omologazione e la taratura, la corretta esecuzione delle prove, la distanza temporale tra le misurazioni, il rispetto degli avvisi difensivi, le condizioni personali del conducente, l’eventuale presenza di fattori patologici o farmacologici e, infine, la coerenza complessiva tra dato strumentale e indici sintomatici.

La forza dell’alcoltest non dipende solo dal numero che esso produce ma dalla tenuta complessiva del procedimento tecnico che conduce a quel numero.


Gastrite e reflusso: da dato clinico a questione probatoria

La patologia gastrica non è, di per sé, una causa automatica di inattendibilità dell’alcoltest.

Questo va detto con chiarezza.

Non ogni gastrite incide sulla misurazione. Non ogni reflusso altera il dato. Non ogni certificazione medica è sufficiente a mettere in crisi l’accertamento.

Tuttavia, quando la patologia venga allegata in modo specifico e collegata tecnicamente al funzionamento dell’etilometro, il tema diventa processualmente rilevante.

Il problema nasce dalla natura stessa della misurazione.

L’etilometro rileva la concentrazione alcolica attraverso l’aria espirata. Se, in presenza di reflusso, rigurgito o residui alcolici nel cavo orale, l’aria espirata viene contaminata da fattori estranei alla reale concentrazione ematica, il dato può risultare alterato.

La difesa, quindi, deve trasformare il dato medico in argomento probatorio.

Non basta produrre una diagnosi: occorre dimostrare l’esistenza della patologia, la sua attualità rispetto al momento del controllo, la compatibilità con fenomeni di reflusso, l’eventuale assunzione di farmaci, la presenza di sintomi durante l’accertamento, la possibile incidenza sulla misurazione etilometrica e il rapporto concreto tra tale incidenza e il valore rilevato.

Solo così la patologia smette di essere un dato sanitario generico e diventa una questione processuale seria.


La consulenza tecnica difensiva

In casi di questo tipo, la consulenza tecnica di parte può assumere un ruolo decisivo.

La difesa non può limitarsi a contestare l’alcoltest in termini astratti. Deve introdurre nel processo un dubbio qualificato, fondato su elementi clinici, tossicologici e strumentali.

Il consulente può valutare la patologia, i tempi di assunzione dell’alcol, la curva di assorbimento ed eliminazione, la compatibilità tra il valore rilevato e l’esame ematico eventualmente eseguito, la distanza temporale tra le misurazioni, il possibile margine di errore e la relazione tra reflusso e contaminazione dell’aria espirata.

È questo il passaggio che distingue una difesa generica da una difesa tecnica.

La difesa generica dice: “l’alcoltest non è affidabile”.

La difesa tecnica dimostra perché, in quel caso, quel dato non può essere assunto come prova certa del superamento della soglia penale.

Il dubbio, nel processo penale, non basta enunciarlo: va costruito razionalmente, attraverso elementi tecnici, documentali e logici capaci di incrinare la tenuta della prova d’accusa.


Il referto ematico negativo: un elemento da valutare, non da isolare

Nel caso esaminato, la difesa aveva richiamato anche un esame ematico risultato negativo all’alcol, effettuato a distanza di alcune ore dall’accertamento strumentale.

Un dato del genere non è automaticamente decisivo.

Il metabolismo dell’alcol impone prudenza e ciò in quanto un esame negativo svolto molte ore dopo il controllo non consente, da solo, di escludere che al momento della guida il soggetto avesse un tasso superiore alla soglia.

Tuttavia, sarebbe sbagliato considerarlo irrilevante.

Il referto ematico può assumere valore se inserito in una ricostruzione complessiva.

Il referto ematico può essere confrontato con il valore etilometrico, utilizzato per valutare i tempi di eliminazione dell’alcol e valorizzato, nel quadro complessivo, per verificare la compatibilità tra dato strumentale, quantità assunta, condizioni cliniche e successiva negatività all’esame del sangue.

Ancora una volta, il metodo è decisivo.

La prova non va isolata.

Va composta.


Gli indici sintomatici: utili, ma non autosufficienti per la soglia

Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, il giudice può valorizzare anche gli indici sintomatici: alito vinoso, occhi lucidi, eloquio alterato, instabilità, stato confusionale, condotta di guida anomala.

Tali elementi possono certamente contribuire alla ricostruzione dello stato del conducente.

Ma occorre distinguere due piani.

Un conto è provare che il soggetto abbia assunto alcol, altro conto è provare che il tasso alcolemico abbia superato una determinata soglia.

Quando l’alcoltest è contestato e il valore è vicino al limite penale, gli indici sintomatici non possono essere utilizzati in modo generico per colmare ogni lacuna.

Devono essere specifici, coerenti, gravi e idonei a confermare proprio il livello di alterazione richiesto dalla fascia contestata.

Inoltre, il giudice deve verificare se quei sintomi possano avere spiegazioni alternative: stanchezza, ansia, farmaci, patologie, disturbi gastrici, condizioni fisiche, contesto del controllo.

La prova sintomatica è ammessa ma non può diventare una formula sostitutiva della prova tecnica.


L’aggravante notturna e la particolare tenuità del fatto

Un ulteriore profilo riguarda l’aggravante dell’orario notturno e la possibile applicazione dell’art. 131-bis c.p.

La guida in stato di ebbrezza commessa nelle ore notturne comporta un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Tuttavia, tale elemento non deve indurre a escludere in modo automatico ogni valutazione sulla particolare tenuità del fatto.

La particolare tenuità richiede una verifica concreta dell’offesa.

Occorre considerare il tasso rilevato, la distanza dalla soglia, la condotta di guida, l’eventuale verificazione di un incidente, il pericolo concretamente creato, i precedenti, il comportamento successivo e il contesto complessivo.

Quando il valore è prossimo al limite penale e la difesa introduce elementi tecnici idonei a ridimensionarne l’affidabilità, il tema della particolare tenuità deve essere valutato con attenzione.

Non come automatismo assolutorio ma come possibile esito coerente con la ridotta offensività del fatto.


La sentenza integrale

Cass. pen., sez. IV, ud. 10 aprile 2026 (dep. 8 giugno 2026), n. 20966


1. La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 17 novembre 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna di Ev.To. in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. b) e 2-sexies D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in P il 22 marzo 2024, alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 1000 di ammenda.


Ev.To. era stato fermato alla guida dell'auto in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00 e dagli accertamenti effettuati con etilometro era risultato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato pari a 0,92 g/l).


2. Avverso la sentenza della Corte di appello,J'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi.


2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e la nullità della sentenza di primo e di secondo grado per l'omessa indicazione nel decreto di giudizio immediato dell'avviso di cui all'art. 429/comma 1,lett. f),.come modificato dall'art. 23 comma 1 lett. d) del D.Lgs.. 10 ottobre 2022 n. 150 e da ultimo dall'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs.. 7 dicembre 2023 n. 203 e segnatamente dell'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure anche di confisca previste dalla legge in ordine al reato per cui si procede. Sia il giudice di primo grado, sia la COrte di appello hanno rigettato l'eccezione rilevando che il reato in esame nella fattispecie concreta non comportava alcuna misura ablativa. Tuttavia, secondo il difensore, l'interpretazione letterale dell'art. 429 cod. proc. pen. e il carattere generale della norma non consentono di ritenere che gli avvertimenti da essa previsti a pena di nullità possano essere dovuti o meno a seconda della fattispecie contestata. L'utilizzo da parte del legislatore della preposizione "con" esplicita il rapporto di funzionalità reciproca ovvero complementarietà sussistente fra tutti gli elementi menzionati nella lett. f). In altre parole la vocatio in ius è tale solo se accompagnata anche dall'avvertimento sulle possibili sanzioni e misure applicabili nei casi previsti dalla legge. L'imputato deve essere edotto del fatto che, ove ne ricorrano le condizioni, potranno essergli applicate le sanzioni e le "misure anche di confisca previste dalla legge e non già, come sostenuto dal primo giudice, solo nelle ipotesi in cui concretamente ricorrano le condizioni previste dalla legge. In ogni caso l'art. 186 D.Lgs.. n. 285/1992 all'ipotesi sub c) prevede la confisca del mezzo ove di proprietà della conducente.


Il difensore rileva, sulla scorta della motivazione adottata dalla Corte di appello per rigettare l'ista'nza, che non è possibile una applicazione analogica ed estensiva dei principi ricavati da alcune pronunce di legittimità sui giudizi contumaciali, attesa la diversa natura e funzione dei due istituti. Peraltro i principi evocati sono stati anche controvertiti da altro orientamento giurisprudenziale. Infine l'argomento per cui la nullità sarebbe relativa, trattandosi di una componente della vocatio in ius non incidente sull'intervento, sull'assistenza e sulla rappresentanza dell'imputato, né derivante dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, né definita come assoluta dalla legge, non sarebbe condivisibile: la sussistenza dell'interesse va valutata ex-ante e non ex post e, in ogni caso, in presenza dell'avvertimento, l'imputato avrebbe potuto orientare diversamente la strategia difensiva. Dunque, secondo il difensore, la omessa indicazione dell'avvertimento ha determinato la nullità assoluta del decreto che dispone il giudizio.


2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità.


Nel corso del dibattimento era stato dimostrato che Ev.To. soffriva di gastrite cronica e il consulente tecnico della difesa aveva affermato che in presenza di tale patologia l'utilizzo dell'etilometro restituisce dati non attendibili. Mentre il Tribunale aveva affermato non esservi prova che la gastrite potesse avere alterato il risultato del test, la Corte ha invece ritenuto che il disturbo diagnosticato potesse essere una. concausa dell'apparente innalzamento del livello di alcol nel sangue. Rileva il difensore come tale ultima argomentazione sia carente, in quanto non chiarisce le ragioni per cui la patologia non sia causa esclusiva e non chiarisce, comunque, in quale percentuale abbia concorso: tale ultimo elemento, atteso il valore rilevato pari a 0,92 g/l, appare dirimente al fine di stabilire la rilevanza penale della condotta. Entrambi i giudici hanno ritenuto che la sola sintomatologia riscontrata fosse sufficiente a provare la sussistenza del reato, quando in realtà la possibilità per il giudice di avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli organi accertatori è da circoscrivere alla sola fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell'art. 186 D.Lgs.. n. 285/1992 16480/2017). In ogni caso i giudici di merito hanno omesso di valutare la possibile riconducibilità degli indici sintomatici a cause alternative rispetto all'assunzione di bevande alcolièhe. Infine,- secondo il difensore; l'accertamento con etilometro sarebbe stato effettuato su una strada privata, in cui non può essere applicata la disciplina del Codice della Strada. In proposito, la Corte di appello ha ritenuto che il controllo fosse avvenuto lungo la strada pubblica, travisando la testimonianza del teste Co.. Questi, infatti, aveva riferito che la notte dell'accertamento aveva notato una macchina che viaggiava su una strada sterrata adiacente alla statale nella quale poi si era immessa e non già che tale strada sterrata fosse pubblica; anzi a specifica domanda aveva precisato che tale terreno verosimilmente era privato in quanto adiacente ad una azienda agricola.


2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Il difensore ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è di ostacolo alla configurabilità della particolare tenuità del fatto l'orario notturno e che, al contrario, nel caso di specie vi erano tutti i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto il fatto era avvenuto in una zona isolata e la patologia gastrica aveva, comunque, inciso sul rilevamento del tasso che era apparso più alto di quello effettivo.


3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

1.Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo (nei termini che si diranno) con assorbimento del terzo motivo.


2. Il primo motivo, con cui si deduce la nullità del decreto di giudizio immediato in quanto mancante dell'avvertimento all'imputato che "potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede", è infondato.


2.1.La Corte di appello ha rigettato analoga eccezione, rilevando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicabile in relazione al reato per cui si procede, esulando dall'area delle misure ablative di beni e patrimoni, non rientra tra le misure della cui possibile adozione l'imputato debba essere informato prima del giudizio. La Corte ha osservato, inoltre, che la mancata indicazione dell'avvertimento, trattandosi di una componente della vocatio in ius non incidente sull'intervento, sull'assistenza e sulla rappresentanza dell'imputato, potrebbe determinare una nullità relativa non deducibile per difetto di interesse all'osservanza della disposizione violata, "dal momento che il suddetto mancato avvertimento è rimasto privo di reali risvolti pratici sulle strategia definitore dell'imputato e, più in generale, sul diritto di difesa".


Il percorso argomentativo adottato non si presta alle censure dedotte.


2.2. L'atto di cui il ricorrente deduce la nullità è il decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 456 commi 1, 3 e 5 cod. proc. pen., a norma del quale al decreto di giudizio immediato si applicano le disposizioni di cui all'art. 429 commi 1 e 2 cod.


proc. pen.


Tale ultimo articolo al comma 1 lett. f) ha subito da ultimo alcune modifiche.


In particolare:


-l'art. 23, comma 1, lett. n), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha sostituito la previgente dizione "l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia" con la dizione "l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento";


-l'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 7 dicembre 2023 n. 203 ha introdotto, subito dopo l'inciso su indicato, anche "l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede".


Il D.Lgs. n. 203/2023 all'art. 4 comma 1 lett. b) ha introdotto lo stesso inciso anche nell'art. 419 cod. proc. pen., a norma del quale il giudice dell'udienza preliminare deve far notificare all'imputato l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che,-qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede".


Il D.Lgs. n. 203/2023, che ha interpolato nel senso anzi detto gli artt. 419 e 429 cod. proc. peno (oltre che l'art. 552 cod. proc. pen.), reca le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. A norma di tale Regolamento i provvedimenti di congelamento (di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un -"certificato". II ricon"oscimento deve avvenire "senza ulteriori formalità". Per quanto di rilievo in relazione al tema di interesse, sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto. In particolare con specifico riferimento ai provvedimenti di confisca, si registra la previsione di uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all'esito di processi celebrati in absentia, opponibile allorquando l'interessato non sia stato "informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio". Nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo si afferma che "in conseguenza di tale nuova previsione si è provveduto all'adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell'avviso per l'udienza preliminare (articolo 419, comma 1), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429, comma 1, lettera f)) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552, comma 1, lettera d)), e ciò -naturalmente -al fine di garantire la piena compliance alla norma eurounitaria e, dunque, la più spedita esecuzione dei provvedimenti ablatori emessi dalle autorità giudiziarie italiana da parte degli altri Stati membri".


La fonte normativa della previsione del su indicato avvertimento all'imputato vale a chiarire come la nozione di "sanzioni ed altre misure, anche di confisca" debba essere riferita ai provvedimenti ablatori, così come ritenuto dalla Corte di appello. L'avvertimento, infatti, è funzionale a evitare che possa essere opposto un rifiuto al riconoscimento ed alla esecuzione in un paese dell'Unione Europea di un provvedimento di sequestro e confisca di beni, nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale si procede non sia stato "informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio".


Proprio in relazione al tema di interesse, questa Corte, con la sentenza Sez. 1 n. 20159 del 19/02/2025, Rv. 287994 -01 ha già avuto modo di chiarire che, in tema di impugnazioni, la parte che deduce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello a cagione della mancata indicazione di uno degli elementi previsti dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di specificare quale sia il riferimento omesso e di indicare l'illegittimo pregiudizio subito che fonda il proprio concreto, attuale e verificabile interesse a ricorrere, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. La Corte con tale pronuncia ha richiamato Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Rv. 211870 -01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto", nonché Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 -01, secondo cui a nozione dr interesse a impugnare deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo".


2.3.In tanto sussiste l'interesse ad essere informati della possibile adozione di una misura, in quanto tale misura possa essere in concreto applicata. Il ricorrente, nel rilevare la nullità della vocatio in ius in quanto mancante della indicazione introdotta dal D.Lgs. n. 203/2023, non tiene conto che in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 285/1992 a lui contestato la legge non prevede alcuna misura ablatoria, conseguendo la confisca solo al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c). Nel caso concreto, dunque, l'omissione dell'avvertimento, come ha rilevato la Corte, non può avere comportato alcun pregiudizio per il diritto di difesa dell'imputato.


3.Il secondo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità, è, come detto, fondato in relazione alla valutazione compiuta dalla Corte di appello della consulenza tecnica di parte in merito alla incidenza del disturbo diagnosticato all'imputato sulla rilevazione di alcool;


La Corte di appello ha spiegato che il teste Co. aveva affermato che Ev.To. aveva percorso un tratto di strada sterrata, ma poi si era immesso sulla strada statale, ove era stato sottoposto a controllo. La doglianza del ricorrente, dunque, sotto il profilo della natura della strada percorsa, è manifestamente infondata.


In ordine alla prova dello stato di ebbrezza, il Tribunale ha dato atto che era stata prodotta dalla difesa una certificazione che attestava la negatività all'alcool dell'imputato all'esame ematico effettuato a distanza di 8 ore dall'accertamento con l'etilometro e ha affermato, altresì, che non vi era prova che la gastrite di cui l'imputato soffriva, potesse avere alterato l'esito di tale accertamento.


AI motivo di impugnazione con cui l'imputato aveva evidenziato che, secondo il Consulente Tecnico della difesa, l'acido cloridrico presente nei casi di reflusso può alterare la rilevazione del tasso alcolemico mediante etilometro, la Corte ha replicato che il disturbo diagnosticato era solo una concausa idonea a determinare un innalzamento del livello di alcofe che proprio la consapevolezza di Ev.To. di essere portatore di un disturbo idoneo a influire sull'assorbimento avrebbe dovuto sconsigliare di assumere alcoFiyrima di mettersi alla guida. La Corte ha, indi, argomentatò, che anche ammettendo che il superamehto della soglia di rilevanza penale sia stato parzialmente influenzato dal reflusso gastroesofageo, è pacifico che Ev.To. avesse assunto bevande alcoliche (come riconosciuto dal consulente della difesa secondo cui il test "poteva far vedere più alcotdi quello che c'è effettivamente") e che guidava in un palese stato di alterazione.


Il ricorrente a tale percorso argomentativo ha opposto obiezioni fondate e argomentate.


3.1. In linea generale si osserva che .se è vero che il giudice non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo, è altrettanto vero che in tali casi il giudice ha l'onere di indicare esaurientemente le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis, Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Rv. 279062).


Nel caso in esame, come rilevato dal ricorrente, i giudici di merito non hanno assolto all'onere di motivazione in modo congruo. In particolare il Tribunale si è limitato a sconfessare in maniera avversativa e non argomentata la tesi dei consulenti tecnici; la Corte ha preso in esame tale tesi, ma se ne è discostata con argomentazioni in parte fondate su un travisamento e in parte manifestamente illogiche.


Allegando la consulenza e i verbali dibattimentali in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, il ricorrente ha rilevato come in realtà Consulenti Tecnici avessero affermato nella relazione che l'utilizzo dell'etilometro restituisce dati non attendibili in presenza di forti disturbi di stomaco "poiché essi possono generare la tipica molecola dell'alcol" e che il prof. Gi. all'udienza del 26 novembre 2024 aveva chiarito che "l'acido cloridrico presente quando c'è un reflusso può aumentare l'assorbimento a quella lunghezza d'onda e quindi far vedere che ce n'è di più di quello che c'è effettivamente. Far vedere più alcol di quello che c'è effettivamente".


Dunque, in primo luogo dalla prova scientifica introdotta nel processo era emerso che il disturbo gastrico poteva avere alterato la misurazione della presenza di alcool nell'aspirato e non anche, come sostenuto dalla Corte, che aveva determinato un diverso assorbimento dell'alcool assunto.


Inoltre l'affermazione della Corte, secondo cui il disturbo diagnosticato era stato concausa le rispetto all'innalza mento del livello di alcool ma non valeva ad escludere la penale responsabilità, non tiene conto che la fattispecie di reato di cui all'art. 186 D.Lgs. n. 285/1992 prevede una soglia di irrilevanza penale: posto che nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia ricompreso fra 0,50 g/l e 0,80 g/l la guida in stato di ebbrezza è punita solo in via amministrativa, la Corte non ha spiegato in che senso l'incidenza del disturbo sul rilevamento del tasso valesse comunque ad integrare la fattispecie penale e non quella amministrativa.


Anche la sottolineatura da parte della Corte degli indici sintomatici non vale a superare i rilievi del ricorrente. Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l'esame strumentale non costituisce una prova legale, l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 cod. strada. Tuttavia in tale ipotesi il giudice ha l'obbligo di motivare sulla particolare significatività di tali indici ai fini della prova del superamento della soglia di rilevanza penale dello stato di ebrezza (Sez.4, n. 25835 del 05/03/2019, Rv. 276368 -01 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, cod. strada, lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell'incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili).


4.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che nel nuovo giudizio, nella valutazione della prova in ordine al superamento del tasso alcolemico, dovrà attenersi ai principi su indicati.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia.


Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.


Depositato in Cancelleria l'8 giugno 2026.


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