Sentenze
La massima
Cassazione penale sez. IV, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4163
Sottoponiamo ai lettori questa interessante pronuncia con la quale la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche.
Massime correlate
Cassazione penale , sez. II , 24/11/2021 , n. 22
Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è valorizzabile il consenso prestato all'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell' art. 512 c.p.p. , costituendo esso mera espressione di una strategia difensiva, insuscettibile, in quanto tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore.
Corte appello , Ancona , 03/01/2022 , n. 1671
Le circostanze attenuanti generiche vanno concesse in presenza di elementi positivi che non trovano puntuale collocazione all'interno di quelle categorie espressamente previste dall' art. 62 c.p. o in altre disposizioni di legge, quali ad esempio una condotta processuale improntata a particolare lealtà o qualunque altra condizione personale o sociale meritevole di attenzione ai fini di un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Cassazione penale , sez. III , 17/06/2021 , n. 2233
In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato.
Cassazione penale , sez. V , 25/05/2021 , n. 30545
È legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato dall'essere la condotta, anche se dettata da motivi di gelosia, mirata a colpire la vittima nella sua identità di genere e/o a causa dell'orientamento sessuale, attesa la particolare gravità delle offese discriminatorie o denigratorie di tale identità. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cassazione penale , sez. II , 26/01/2021 , n. 17347
La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.
Cassazione penale , sez. IV , 20/11/2020 , n. 34754
Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall' art. 133 c.p.
Cassazione penale , sez. II , 22/10/2020 , n. 37061
Non è ravvisabile il vizio di contraddittorietà della motivazione nel caso in cui il giudice, in sede di giudizio di bilanciamento, pur ritenendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, non operi la riduzione di pena nella massima misura possibile, in ragione della sussistenza delle aggravanti che continuano a costituire elementi di qualificazione della gravità della condotta.
Cassazione penale , sez. V , 24/09/2020 , n. 32422
In tema di circostanze attenuanti generiche, se la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità.
Cassazione penale , sez. II , 20/07/2020 , n. 28752
In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell' art. 133 c.p. , con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a delitti determinati da motivi di lucro o a contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, perchè, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all' art. 707 c.p. , l'applicazione del parametro di cui all' art. 133, comma 2, n. 2, c.p. , in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione a priori delle attenuanti generiche.
Cassazione penale , sez. V , 22/07/2016 , n. 45533
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena).
Cassazione penale , sez. V , 01/10/2015 , n. 4788
La motivazione sul diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nel caso in cui la pena base venga determinata secondo il minimo edittale in ragione della ritenuta non gravità dei fatti, non può risolversi in un mero richiamo alle funzioni di prevenzione criminale della sanzione, ma deve dar conto specificamente dei motivi che portano ad utilizzare uno stesso elemento (la gravità della condotta) sia in chiave positiva, ai fini della determinazione della pena nel minimo, che negativa, per il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 23903
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall' art. 133 c.p. , quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Fatto
1. La Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di B.F.M. alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., art. 625 c.p., n. 1 e 2 (in data (OMISSIS)).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1) la mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello concernente il diniego delle attenuanti generiche (il cui accoglimento è stato chiesto anche dalla Procura Generale, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata) e la richiesta di rinnovazione dibattimentale con acquisizione dei documenti indicati (strumentali alla dimostrazione della positiva condotta successiva al reato e più precisamente di invio di lettera alla persona offesa, contenente le proprie scuse ed un assegno circolare); 2) il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge, anche alla luce della incensuratezza del reo e della mancata commissione di reati negli anni successivi.
3. Risulta depositata ulteriore memoria difensiva del ricorrente.
4. Il ricorso, originariamente assegnato alla Settima Sezione, è stato trasmesso in Quarta.
5. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Diritto
1. In via preliminare occorre evidenziare che il reato in esame non risulta ancora prescritto, tenuto conto delle sospensioni del relativo termine, anche ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 8, come segnalate nella scheda redatta dall'ufficio di merito.
2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la carenza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, che è stata articolata in appello in modo preciso e puntuale, facendo riferimento ad una serie di specifiche circostanze (in particolare al comportamento tenuto dall'imputato dopo essere venuto a conoscenza del processo, consistente nell'invio di una lettera di scuse e di un assegno circolare alla persona offesa, di cui è stata chiesta l'acquisizione), è fondato, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcuna menzione di tale censura, di cui conseguentemente è mancata ogni valutazione, esplicita o implicita, idonea a giustificarne il rigetto.
3. Pure risulta fondato il secondo motivo, con cui si è denunciato il vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale, che è stato giustificato anche in base ad un'argomentazione (quella secondo cui l'imputato non si sarebbe adoperato per restituire quanto sottratto) in contrasto con le specifiche allegazioni dell'appellante in ordine alla condotta successiva alla acquisita conoscenza del processo, su cui la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ed il giudizio rinviato alla Corte di appello di Genova - altra Sezione per nuovo esame in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli altri benefici di legge.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti le attenuanti generiche ed i benefici di legge e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022