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Immigrazione: Le carceri possono essere utilizzate come centri di permanenza temporanea.

La sezione di un istituto penitenziario può essere considerata un «apposito centro di permanenza temporanea», purché le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino, quanto più possibile, che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Corte giustizia UE sez. V, 10/03/2022, n.519

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 18 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).


2 Tale domanda è stata presentata, nell'ambito di un procedimento di allontanamento avviato nei confronti di K, in merito alla legittimità del trattenimento di quest'ultimo nella sezione di Langenhagen (Germania) dell'istituto penitenziario di Hannover (Germania).


Contesto normativo


Diritto dell'Unione


3 I considerando 3, 13 e 16 della direttiva 2008/115 così recitano:


«(3) Il 4 maggio 2005 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato "Venti orientamenti sul rimpatrio forzato".


(...)


(13) L'uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Occorre stabilire garanzie minime per l'esecuzione del rimpatrio forzato alla luce della decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri [(GU 2004, L 261, pag. 8)]. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.


(...)


(16) Il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente».


4 L'articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:


«1. Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:


a) sussiste un rischio di fuga o


b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.


Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».


5 L'articolo 16 di tale direttiva così dispone:


«1. Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari.


2. I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità - su richiesta - di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti.


3. Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.


4. I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione.


5. I cittadini di paesi terzi tra