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Estorsione: integra il reato anche il supporto logistico e l’intermediazione consapevole nel recupero di beni sottratti (Cass. Pen. n. 11767/2025)

Con la sentenza n. 11767/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da R., L. e P. contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato le condanne per estorsione aggravata in concorso.

La decisione conferma l’orientamento secondo cui anche il supporto logistico e l’intermediazione consapevole nel recupero di beni sottratti dietro pagamento possono integrare gli estremi del reato di estorsione.


Il fatto

I tre imputati erano stati condannati per due episodi estorsivi connessi al furto e successivo recupero, a pagamento, di un’autovettura sottratta alla persona offesa. Secondo l’accusa, R. aveva svolto un ruolo centrale nelle trattative per la restituzione, mentre L. e P. avevano collaborato attivamente.

Il movente era legato anche alla volontà di consolidare la posizione della società di vigilanza informalmente riconducibile agli imputati. I ricorsi lamentavano:

  • travisamento delle prove e motivazione apparente;

  • assenza del dolo estorsivo;

  • mancanza di collegamento tra il furto e l’asserito vantaggio derivante dal contratto di guardiania;

  • vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato tutte le doglianze, affermando che:

  • i ricorsi si limitano a reiterare i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione articolata e coerente della Corte territoriale;

  • è preclusa in sede di legittimità una rilettura del merito e del materiale probatorio, salvo travisamenti macroscopici, non ravvisabili nel caso di specie;

  • le conversazioni intercettate dimostrano l’attiva partecipazione degli imputati, ciascuno con ruoli funzionali alla realizzazione della condotta estorsiva;

  • il cosiddetto movente "solidaristico" è stato logicamente escluso sulla base dell’evidente interesse degli imputati nel controllo della zona e nella gestione della sicurezza del cantiere;

  • la motivazione della sentenza impugnata è pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità e immune da vizi logici;

  • corretta è risultata anche l’esclusione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.


Il principio di diritto

Ai fini dell’integrazione del reato di estorsione, è sufficiente la consapevole partecipazione alla pretesa estorsiva, anche mediante l’attività di intermediazione o di recupero della refurtiva dietro compenso.

L’esclusione del dolo richiede che l’agente operi esclusivamente per motivi solidaristici, condizione non ravvisabile quando vi siano vantaggi diretti o indiretti, anche solo reputazionali.

In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei giudizi di merito, specie in presenza di doppia conforme.

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