top of page

La capacità della vittima di autodeterminarsi non esclude la sussistenza dei maltrattamenti.

Sentenze

La massima

Cassazione penale sez. VI, 18/03/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 05/05/2021), n.17359

La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, è intervenuta sul delicato tema dei rapporti tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno del coniuge.

La Corte ha escluso che la capacità della moglie di autodeterminarsi, rispetto alle sollecitazioni rivoltele dal marito sul piano sessuale, possa rilevare ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 del codice penale.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che non devono confondersi il piano "della libertà di autodeterminazione sessuale con quello dello stato di inferiorità psicologica in cui precipita la persona offesa dal reato di maltrattamenti, che non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo annichilimento, ma può concretizzarsi in uno stato di avvilimento generale e sopraffazione conseguente alle vessazioni tale da impedire alla vittima di vivere con dovuta serenità la quotidianità domestica. Non è dunque richiesta una totale soggezione della vittima all'autore del reato, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della convivenza (ex pluirmis Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996), nel caso pacificamente messa in crisi dai contegni vessatori realizzati dall'imputato".


Le massime correlate

Cassazione penale , sez. VI , 03/03/2020 , n. 13709

In tema di rapporti tra il reato di maltrattamenti e violenza privata, è configurabile il concorso materiale nel caso in cui i maltrattamenti non abbiano cagionato una compressione della libertà morale della vittima, sicché il concomitante compimento di singole condotte di violenza privata produce un'offesa autonoma ed ulteriore, mentre sussiste assorbimento del reato di violenza privata nel caso in cui la condotta di cui all' art.572 c.p. sia tale da aver determinato di per sé una lesione alla libertà morale della persona offesa, con la conseguenza che le singole condotte lesive della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo costituiscono una mera forma di estrinsecazione del più grave delitto di cui all' art. 572 c.p.


Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37460

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza si espliciti con forma o veemenza particolare, ovvero in modo brutale ed aggressivo, potendo manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell'atto sessuale. (Fattispecie in cui l'imputato, nonostante la resistenza opposta, aveva stretto il viso della moglie per imporle un bacio sulle labbra, impedendole di sfuggire alla presa).


Cassazione penale , sez. III , 24/01/2013 , n. 14085

In tema di reati sessuali, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva. (Fattispecie nella quale è stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà).


Cassazione penale , sez. III , 23/09/2015 , n. 40663

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.

Cassazione penale , sez. III , 15/04/2008 , n. 26165

Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, pur ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma s'inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti.


Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52835

In tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all' art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen. , è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano.


Cassazione penale sez. III, 21/06/2016, n.39800

In tema di violenza sessuale, fra le condizioni di "inferiorità psichica", previste dall'art. 609 bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle conseguenti all'ingestione di alcolici o all'assunzione di stupefacenti, poiché anche in tal caso si realizza il doloso sfruttamento delle condizioni di menomazione della vittima, strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.


Cassazione penale sez. III, 16/12/2003, n.2646

In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione. (Fattispecie relativa a persona offesa che aveva bevuto una quantità di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico di cui era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente all'assunzione delle bevande per tutta la sera).


Cassazione penale sez. III, 13/02/2007, n.25112

Il bacio sulla bocca assume valenza sessuale e integra il reato di cui all'art. 609 bis c.p. se dato senza il consenso, o il reato di cui all'art. 609 quater c.p. se dato a soggetti infraquattordicenni, anche se limitato al semplice contatto delle labbra, in quanto attinge una zona generalmente considerata erogena; perde il suo connotato sessuale solo se è dato in particolari contesti sociali o culturali, quali ad esempio nella tradizione russa, dove assume il connotato di saluto, o in certi contesti familiari, dove è solo un segno di affetto. (Fattispecie in cui l'imputato ultracinquantenne era stato condannato per aver fermato per strada la parte lesa tredicenne e le aveva dato improvvisamente due baci sulla bocca).


Scarica la sentenza ↓


Cassazione penale sez
. VI, 18_03_2021, (
Scarica VI, 18_03_2021, ( • 300KB


Se ha bisogno di contattare lo Studio, può chiamarci al numero 08119552261 o inviare una mail a info.avvocatodelgiudice@gmail.com.

bottom of page