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Lavoro di pubblica utilità: può essere successivamente revocato dal giudice dell'esecuzione?


Sentenze della cassazione in materia di guida in stato di ebbrezza

La massima

In tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dall' art. 186, comma 9-bis, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, atteso che una simile causa di revoca non è prevista né da tale norma né dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 , cui la stessa fa riferimento (Cassazione penale , sez. I , 21/01/2020 , n. 13755).

Fonte: Ced Cassazione Penale




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La sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico ministero, ha disposto nei confronti del condannato V.S. la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e il ripristino della pena sostituita di mesi sei di arresto e 3.000 Euro di ammenda, inflittagli dallo stesso Tribunale con sentenza del marzo 2013, irrevocabile il 27 aprile 2016, per il reato di guida in stato di ebbrezza.


A fondamento della decisione osservava che la sostituzione della pena era stata disposta in violazione di legge, essendo già stata concessa in precedenza con sentenza del Tribunale di Palermo emessa il 29 novembre 2012, irr. il 16 aprile 2015.


2. Avverso detto provvedimento ricorre l'interessato, a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento. Lamenta la violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, e delle norme che regolano la competenza del giudice dell'esecuzione, il quale, per ragioni diverse da quelle indicate dal richiedente, aveva illegittimamente ripristinato la pena sostituita fuori dei casi consentiti, adducendo in sostanza l'esistenza di un errore in cui era incorso il giudice del merito all'atto della concessione del beneficio.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.


1. L'ordinanza impugnata ha giustificato l'assunta decisione di revoca del beneficio perchè concesso in violazione del divieto di ammissione del condannato alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità per più di una volta.


Con una recente sentenza questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di disciplina della circolazione stradale, il giudice dell'esecuzione non può revocare il provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità emesso dal giudice della cognizione in violazione del divieto di concessione della sanzione sostitutiva per più di una volta, stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 9-bis, atteso che una simile causa di revoca non è prevista nè da tale norma nè dalle disposizioni relative al lavoro di pubblica utilità dettate dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cui la stessa fa riferimento" (Sez. 1, Sentenza n. 17263 del 22/02/2019, Bastelli, Rv. 275243).


2. Al superiore principio va prestata adesione e data continuità.


Invero, il provvedimento impugnato non si è attenuto alle prescrizioni del parametro normativo di riferimento, ossia all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, il quale stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita".


Di per sè la disposizione, nel suo testuale tenore prescrittivo e nell'interpretazione letterale, limita la possibilità di revoca della pena sostitutiva alle sole ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e cioè ai soli casi di ritenuta e comprovata immeritevolezza del condannato al mantenimento o alla prosecuzione dell'esperimento lavorativo, sicchè va ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio al di fuori dell'ipotesi prevista dalla legge e in assenza di comportamenti colpevoli ascrivibili all'interessato.


Del resto è lo stesso Tribunale a ricordare che l'unica ipotesi prevista dalla norma per la revoca della pena sostitutiva è quella della violazione degli obblighi assunti e ad escluderne la ricorrenza nel caso in esame, salvo poi a procedere al ripristino della pena originaria per essere stata la sanzione sostitutiva illegittimamente concessa una seconda volta.


2. L'intervento censurato si è risolto, dunque, nella postuma uniformazione della decisione di merito al rispetto del divieto di non concedere la sanzione sostitutiva per più di una volta, in violazione dei limiti del potere di intervento del giudice dell'esecuzione e trascurando la altrettanto circoscritta funzione dell'incidente di esecuzione, non deputato a rilevare vizi originari della decisione ormai irrevocabile, senza che avverso il provvedimento di cognizione le parti abbiano proposto impugnazione.


Il rilevato errore del giudice di merito - pur consapevole che la sanzione era stata già in precedenza sostituita per avere richiamato il precedente specifico da cui l'imputato era gravato a giustificazione della misura del trattamento sanzionatorio irrogato- non poteva essere emendato in sede esecutiva attraverso l'introduzione di una nuova ipotesi di revoca della sanzione sostitutiva erroneamente concessa.


3. Per le considerazioni svolte il ricorso, fondato in tutte le sue deduzioni, va accolto e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.


Manda la cancelleria per la comunicazione al P.M. presso il Tribunale di Palermo.


Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Relatore Dr. Saraceno Rosa Anna, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).


Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.


Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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