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La fiducia tra gli Stati si misura anche in metri quadrati

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MANDATO DI ARRESTO EUROPEO / Cass. n. 34911/26

Tre metri quadrati sono una misura.

Nel diritto dell’estradizione e del mandato di arresto europeo, però, possono diventare qualcosa di diverso: il punto esatto nel quale la fiducia tra gli Stati incontra la dignità della persona.

La Cassazione torna sul problema delle condizioni carcerarie nello Stato che chiede la consegna.

Il mandato di arresto europeo proveniva dall’Ungheria e riguardava l’esecuzione di una pena definitiva di quattro anni e sei mesi.

La difesa aveva denunciato il rischio di trattamenti inumani o degradanti, richiamando il sovraffollamento delle carceri ungheresi e contestando soprattutto il calcolo dello spazio che sarebbe stato concretamente disponibile nella cella.

La questione non era dunque se esistesse, in astratto, un problema nelle carceri ungheresi.

Era molto più precisa: quanto spazio avrebbe avuto quell’uomo, in quella cella?

Ed è proprio qui che il principio del mutuo riconoscimento mostra la propria natura.

Il mandato di arresto europeo nasce dalla fiducia. Ogni Stato membro presume che gli altri Stati dell’Unione rispettino i diritti fondamentali. Senza questa presunzione, un sistema fondato sulla rapidità e quasi automaticità della consegna non potrebbe funzionare.

Ma la fiducia reciproca non è una finzione giuridica impermeabile alla realtà.

Da Aranyosi e Căldăraru a Dorobantu, la Corte di giustizia ha costruito un controllo in due tempi: prima occorre verificare se esistano elementi oggettivi e aggiornati che documentino carenze generali o sistemiche; poi bisogna stabilire se proprio la persona richiesta corra, concretamente, un rischio reale di trattamento contrario all’art. 4 della Carta.

La Cassazione ripercorre espressamente questa architettura.

È il passaggio dal sistema all’uomo.

Nel caso deciso, le autorità ungheresi avevano fornito una garanzia apparentemente rassicurante: al consegnando sarebbero stati assicurati almeno tre metri quadrati di spazio personale per tutta la durata della detenzione, indipendentemente dal tasso di occupazione degli istituti. Erano state inoltre descritte le condizioni delle celle, l’accesso all’aria aperta, i servizi igienici, l’assistenza sanitaria e gli altri aspetti della vita detentiva.

La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente quella garanzia.

La Cassazione no.

Perché tre metri quadrati dichiarati non sono necessariamente tre metri quadrati disponibili.

La differenza è negli arredi.

Secondo la giurisprudenza sovranazionale, nel calcolo dello spazio personale non si sottrae automaticamente tutta la superficie occupata dal mobilio.

Ma resta indispensabile verificare se gli arredi, per natura e disposizione, consentano effettivamente al detenuto di muoversi normalmente nella cella.

E soprattutto occorre accertare se vi siano strutture fisse al suolo che sottraggano concretamente spazio calpestabile.

Le Sezioni unite, con la sentenza Commisso, hanno espresso il principio in termini ancora più netti: nella determinazione della soglia minima devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi, compresi i letti a castello.

Non è geometria penitenziaria.

È il tentativo del diritto di trasformare una formula astratta — il divieto di trattamenti inumani o degradanti — in una verifica concretamente controllabile.

Ed è significativo che la Cassazione rilevi un’ulteriore lacuna: non risultava neppure quale sarebbe stato il regime detentivo, aperto, semiaperto o chiuso.

La distinzione è decisiva.

Se lo spazio individuale scende sotto i tre metri quadrati, opera una forte presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU.

Alcuni fattori compensativi possono assumere rilievo in determinate condizioni, ma nel regime chiuso la soglia assume una rigidità particolare: devono essere garantiti almeno tre metri quadrati, detratto lo spazio occupato dalle strutture sanitarie e dagli arredi fissi. Proprio l’assenza di informazioni sullo spazio concretamente disponibile e sul regime detentivo impediva quindi di considerare concluso il controllo.

Qui la sentenza coglie un punto essenziale.

Una garanzia diplomatica o amministrativa non vale per ciò che promette, ma per ciò che consente al giudice di verificare.

Dire che una persona avrà “almeno tre metri quadrati” non può trasformarsi in una formula sacramentale capace, da sola, di rendere possibile la consegna.

Occorre sapere come quei metri vengono calcolati, quali oggetti li occupano, quanta parte è realmente percorribile e per quante ore al giorno il detenuto resterà confinato in quello spazio.

Altrimenti la verifica individualizzata richiesta dal diritto europeo torna ad essere ciò che dovrebbe evitare: una presunzione.

Ed è qui che la decisione assume un significato che supera il caso ungherese.

Il mandato di arresto europeo vive necessariamente di fiducia reciproca.

Ma proprio perché quella fiducia consente a uno Stato di consegnare una persona a un altro Stato perché venga privata della libertà, essa non può chiedere al giudice di credere dove dovrebbe verificare.

La dignità umana, del resto, è un limite curioso per il diritto europeo: è assoluta nel principio, ma deve essere accertata attraverso circostanze terribilmente concrete.

Cassazione penale sez. VI, 29/09/2026, (ud. 29/09/2026- dep. 30/09/2026) - n. 34911

RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di TU.MI. in relazione al mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese, per dare esecuzione alla pena di anni quatto e mesi sei di reclusione per plurimi reati di truffa o frode commessi in U nel 2012, nella primavera del 2016 e nel 2017, irrogata dal Tribunale distrettuale di Zalaegerszeg, confermata con sentenza n. Bf.86/2025/10 della Corte d'Appello e divenuta definitiva in data 11/11/2025.


2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione TU.MI., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.


2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 18-bis, comma 2, I. legge 22 aprile 2005, n. 69, 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 3 CEDU


La Corte di appello ha erroneamente ritenuto le informazioni e le misure comunicate dalle Autorità ungheresi idonee a escludere il rischio reale e individuale di trattamento inumano o degradante presso il carcere di Zaia, laddove, sulla base di semplici calcoli aritmetici da operarsi in relazione alle dimensioni delle celle ed al numero dei detenuti, quali risultanti dalla relazione ungherese, e detratto lo spazio occupato dagli arredi, residuerebbe uno spazio disponibile per ciascun detenuto pari a 2,6 mq per persona, inferiore, dunque, alla soglia minima.


Né la Corte di appello ha dato conto della sussistenza di eventuali fattori compensativi, comunque non desumibili dagli atti.


Quanto alla denunciata violazione dell'art. 18-bis, comma 2, della I. 69/2005, rileva che la Corte ha omesso di considerare correttamente i criteri di valutazione previsti dalla norma, e dalla normativa unionale di riferimento, ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza sul territorio nazionale, nonostante sia stata fornita in atti la prova della residenza in Italia del ricorrente, della convivenza more uxorio con la compagna, del ricongiungimento con le figlie, e di un radicamento reale e non estemporaneo, desumibile dalla legalità della presenza in Italia, dalla continuità temporale e stabilità della stessa, della distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato (2012) e la condanna conseguita all'estero, e dalla fissazione in Italia della sede principale degli interessi lavorativi, familiari e affettivi.


Deduce, inoltre, un profilo di frizione tra la disciplina nazionale e quella eurounitaria, posto che l'art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI richiede l'accertamento di una "residenza effettiva", senza prevedere né il requisito temporale di cinque anni (introdotto dall'art. 18-bis, comma 2, I. 69/2005) né il requisito della "legittimità" della residenza (introdotto dal comma 2-bis della medesima disposizione, come modificato dal D.L. 3 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 103.


2.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione in ordine al rischio di trattamento inumano o degradante.


La Corte di appello, pur avendo correttamente premesso la necessità di una verifica "in due fasi" del rischio dedotto - non essendo sufficiente il dato, generale, del sovraffollamento cronico del sistema carcerario ungherese, se non affiancato dalle informazioni sulle condizioni "personalizzate" garantite al detenuto - è poi incorsa in una evidente contraddizione nell'escludere, in concreto, tale rischio: il richiamo "asettico" alle misure e capienze dichiarate dalle Autorità ungheresi, unito alla valorizzazione della garanzia di almeno tre metri quadrati di spazio personale "indipendentemente dal tasso di occupazione degli istituti", si pone in aperta contraddizione logica con la stessa premessa metodologica enunciata dalla Corte.


È ugualmente contraddittorio l'argomento con cui la Corte ha ritenuto sufficienti e affidabili le informazioni ungheresi in ragione della mancata allegazione, da parte della difesa, di elementi "precisi e specifici di diverso significato", così attribuendo rilievo alle richiamate informazioni solo in virtù del principio di fiducia reciproca tra Stati membri che, tuttavia, non può prescindere dalla constatazione, di cui la difesa aveva dato atto, del concreto grave malfunzionamento del sistema penitenziario ungherese.


La Corte territoriale, inoltre, pur richiamando i principi affermati dalla sentenza "Dorobantu" della Corte di Giustizia, secondo cui uno spazio inferiore a tre metri quadri genera una forte presunzione di violazione, mentre quello compreso tra i tre e i quattro metri quadri non desta preoccupazione se accompagnato da altre caratteristiche adeguate della cella, ha poi errato nell'applicare tali principi al caso in esame, giungendo ad affermare, quanto al carcere di Szombathely, nonostante il riconosciuto sovraffollamento, che la garanzia minima di tre metri quadri "indipendentemente dall'occupazione complessiva" dell'istituto sarebbe di per sé sufficiente a escludere il rischio: una conclusione, questa, manifestamente illogica, tanto più a fronte della stessa nota ungherese del 31/08/2026, da cui risulta l'impossibilità di fornire dati specifici e definitivi sulla situazione futura dell'istituto, stante la variabilità dinamica e continua della capienza e del livello di occupazione.


Né rileva, in senso contrario, quanto affermato dalla Corte di appello circa la mancata prospettazione da parte della difesa di elementi concreti idonei a far ritenere la garanzia ungherese meramente apparente, ineseguibile o smentita dalla prassi attuale, poiché tale ineseguibilità è, al contrario, concreta e in re ipsa, dovendosi altrimenti dedurre che la garanzia di spazio minimo per TU.MI., offerta "a prescindere" dal livello di sovraffollamento, implichi necessariamente la sua negazione ad altri detenuti (e viceversa).


La motivazione resa, sul punto, dalla Corte di appello risulta infine contraddittoria anche nella parte in cui, pur avendo condiviso il principio secondo cui lo spazio personale va calcolato includendo il mobilio e deve essere tale da consentire al detenuto di muoversi normalmente nella cella, è poi pervenuta, travisando i dati della relazione ungherese, alla conclusione, incompatibile la premessa in diritto, per cui non ricorrerebbero i presupposti per il rifiuto della consegna.


3. Con istanza del 23/09/2026 il difensore del ricorrente chiedeva di autorizzare TU.MI. ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per consentirne la partecipazione personale all'udienza.


4. Con provvedimento del 23/09/2026 il Presidente del Collegio rigettava l'istanza poiché, nei procedimenti in materia di estradizione e di mandato di arresto europeo che si svolgono innanzi alla Corte di cassazione non è previsto, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., alcun diritto del consegnando alla partecipazione personale all'udienza atteso che, qualunque sia la forma procedimentale adottata, le parti, dinanzi alla Suprema Corte, sono rappresentati dai difensori (v. Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, n. 28114-01; Sez. 6, n. 10857 del 17/03/2025, non mass.)


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è parzialmente fondato.


2. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati


2.1. Con riguardo alla censura relativa al rischio di rischio di trattamenti inumani per le condizioni delle carceri ungheresi, va premesso che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella sentenza 5 aprile 2016 (C-404/15, Aranyosi e C-659/15, Caldararu), ha affermato che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, in quanto il relativo divieto, previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto, strettamente connesso al rispetto della dignità umana.


Tuttavia, è possibile presumere che lo Stato che appartiene all'Unione europea tenga una condotta conforme al rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione e dalla Convenzione EDU (non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla Conv. EDU, proprio con riferimento al caso in cui, nell'esecuzione di un MAE, entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione).


Anche di recente, la Corte di giustizia, con sentenza del 29 luglio 2024 (C-318/24), relativa ad una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di appello di Brasov (Romania), ha ribadito che "37. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale e successivamente a un adeguato esame, dal dare seguito a un mandato d'arresto europeo, sulla base dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 72)", chiarendo, ulteriormente, quali sono le condizioni in presenza delle quali sussiste "l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo di porre fine alla procedura di consegna istituita dalla decisione 2002/584, qualora una siffatta consegna rischi di portare a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, della persona ricercata (sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu,C-128/18, EU:C:2019:857, punto 50e giurisprudenza ivi citata)" (par. 101).


La Corte ha, sul punto, affermato che "l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, ove disponga di elementi che attestano l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante delle persone detenute nello Stato membro emittente, in rapporto al livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione e, in particolare, dall'articolo 4 della Carta, è tenuta a valutare l'esistenza di tale rischio allorché deve decidere sulla consegna della persona oggetto di un mandato d'arresto europeo alle autorità dello Stato membro emittente. Infatti, l'esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona (sentenza del 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18, EU:C:2019:857, punto 51e giurisprudenza ivi citata). 103. A tal fine, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati sulle condizioni di detenzione all'interno degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente che dimostrino la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati istituti penitenziari. Tali elementi possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite (sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 60e giurisprudenza ivi citata)."


Tuttavia, l'accertamento dell'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante a causa delle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente non può condurre, di per sé, al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, dovendo verificarsi che tale rischio sussista in relazione al caso concreto. Dunque, "per garantire il rispetto dell'articolo 4 della Carta nel caso specifico di una persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l'esistenza di siffatte carenze, è tenuta, in seguito, a verificare in modo concreto e preciso se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, dopo la sua consegna al suddetto Stato membro, tale persona correrà un rischio reale di essere ivi sottoposta a un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo in parola, a causa delle condizioni nelle quali sarà detenuta nello Stato membro emittente (sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 62 e giurisprudenza ivi citata)", chiedendo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente "di fornire con urgenza ogni informazione complementare necessaria riguardante le condizioni alle quali si prevede di detenere la persona interessata all'interno di tale Stato membro. Siffatta richiesta può anche riguardare l'esistenza, nello Stato membro emittente, di eventuali procedimenti e meccanismi nazionali o internazionali di controllo delle condizioni di detenzione collegati, ad esempio, a visite negli istituti penitenziari, che consentano di valutare lo stato attuale delle condizioni di detenzione in tali istituti (sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 63e giurisprudenza ivi citata). L'autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire tali informazioni all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64e giurisprudenza ivi citata). Soltanto se, tenuto conto delle informazioni fornite in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, nonché di ogni altra informazione in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, quest'ultima constata che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo, un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta, l'esecuzione del mandato in parola deve essere rinviata, senza tuttavia essere abbandonata. Per contro, nell'ipotesi in cui le informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria emittente inducano ad escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona interessata sia oggetto di un trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, l'autorità


giudiziaria dell'esecuzione deve adottare, entro i termini fissati dalla decisione quadro 2002/584, la propria decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo (sentenza del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria),C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti 65e 66 "nonché giurisprudenza ivi citata)" (par. 106, 107, 108).


2.2. Alle coordinate delineate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si è uniformata la giurisprudenza nazionale che ha costantemente affermato il principio in forza del quale l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può mai condurre ad un trattamento inumano o degradante, in quanto il relativo divieto, previsto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, è posto a presidio di un valore fondamentale dell'Unione Europea, avente carattere assoluto, strettamente connesso al rispetto della dignità umana e che, tuttavia, è possibile presumere che lo Stato che appartiene all'Unione europea tenga una condotta conforme al rispetto dei diritti fondamentali protetti dall'ordinamento dell'Unione e dalla Convenzione EDU, non solo per le garanzie sostanziali su cui essa si fonda, ma anche per i meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla Conv. EDU, proprio con riferimento al caso in cui, nell'esecuzione di un MAE, entrino in gioco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione.


Come ribadito, da ultimo, con sentenza Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026 (non massimata) tale presunzione è suscettibile di prova contraria, "qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante, in conseguenza della consegna, possa essere compromessa in base ad un rischio reale e individualizzato", fermo che, in coerenza con i principi di mutuo riconoscimento e di reciproca fiducia, la presenza di motivi ostativi alla consegna deve essere seriamente comprovata, sì da far ritenere che la persona, se consegnata allo Stato di emissione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 Conv. EDU.


In tale prospettiva, si è affermato che costituisce "preciso onere della difesa allegare elementi di fatto su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell'esistenza di un concreto pericolo che il ricorrente, durante la detenzione all'estero, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (così, di recente, Sez. 6, n. 7523 del 24/02/2026 già citata, con richiamo, tra le altre, a Sez. 6, n. 38644 del 2/11/2025, Suciu, non mass, e Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Rv. 282120)".


Tale onere di allegazione deve essere assolto nella fase di merito, in modo da indurre la Corte territoriale ad acquisire, a norma dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, informazioni integrative dallo Stato emittente, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui il consegnando sarà in concreto sottoposto (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Rv. 280852-01), essendo, di contro, la Corte di appello tenuta ad attivarsi, pur in difetto di specifiche allegazioni della parte interessata, solamente laddove le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio ovvero abbiano costituito oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 10119 del 07/03/2024, Rv. 286166-01; Sez. 6, n. 46150 del 14/11/2023, Armasu, non mass.; Sez. F, n. 32363 del 26/08/2021, Burlui, non mass.).


2.3. Nel caso in esame, la Corte di appello, a fronte del dato generale richiamato dalla difesa, tratto dalla rilevazione SPACE I 2025 e indicativo di una popolazione carceraria ungherese pari a circa 115 detenuti ogni 100 posti, assunto quale dato di per sé non dimostrativo del fatto che ogni persona detenuta in Ungheria sia esposta a un trattamento contrario all'art. 4 della Carta, ma idoneo ad imporre il necessario approfondimento circa l'esistenza di un rischio individuale e concreto, ha richiesto all'autorità ungherese le informazioni complementari in ordine alla destinazione probabile e alle condizioni effettivamente garantite al consegnando.


L'autorità penitenziaria ungherese ha, quindi, fatto pervenire informazioni individualizzare circa la destinazione di TU.MI. (indicando un eventuale passaggio iniziale presso l'istituto della Contea di Zala, con successivo trasferimento senza ritardo al penitenziario nazionale di Szombathely per l'esecuzione della pena), complete di dati dettagliati in ordine a capienza degli istituti e spazi disponibili per ciascun detenuto (quanto al primo istituto, una capienza di 99 posti e uno spazio medio dichiarato di 4,46 metri quadrati per detenuto, esclusi i servizi igienici, con quattro occupanti medi per cella; quanto a Szombathely, una capienza di 1.476 posti, con una occupazione media attuale del 103 per cento ed uno spazio medio dichiarato di 4,54 metri quadrati per detenuto, esclusi i servizi igienici, con cinque occupanti medi per cella) e ha fornito una garanzia individuale e "incondizionata" secondo cui TU.MI. disporrà, per l'intera durata della detenzione e anche durante l'accoglienza temporanea, di almeno tre metri quadrati di spazio abitabile personale, esclusa la superficie dei servizi igienici, indipendentemente dal tasso di occupazione degli istituti.


La Corte di appello ha valorizzato tale garanzia "incondizionata", proveniente dall'amministrazione responsabile dell'assegnazione e della gestione penitenziaria, espressamente riferita agli istituti di destinazione sia per la fase transitoria sia per quella definitiva, nel senso di escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti, secondo il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, ed in difetto di elementi precisi e specifici idonei a revocarne in dubbio l'affidabilità.


Quanto in particolare alla soglia non inferiore a tre metri quadrati, la Corte di appello, nel richiamare i principi espressi dalla citata sentenza Dorobantu della Corte di giustizia, ha dato espressamente conto degli ulteriori aspetti materiali della detenzione risultanti dalle informazioni acquisite (celle dotate di luce naturale, aerazione e riscaldamento, servizi igienici separati e ventilati, acqua sempre disponibile, arredi individuali e condizioni che consentono il movimento ordinario, garantiscono almeno un'ora quotidiana all'aperto, bagno caldo almeno tre volte alla settimana, pulizia, alimentazione adeguata e adattabile alle condizioni di salute, nonché assistenza sanitaria e farmaceutica continuativa), tutti deponenti per l'esclusione di un rischio concreto e individualizzato.


Con riguardo alla prospettazione difensiva, riproposta con l'odierno ricorso, secondo cui le misure indicate dalla informativa ungherese non terrebbero conto dell'area occupata dagli arredi presenti nelle celle con la conseguenza che lo spazio disponibile effettivo sarebbe inferiore alla soglia minima, la Corte di appello ha osservato che, secondo il parametro unionale applicabile al mandato di arresto europeo (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C-128/18, par. 77 e dispositivo; Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, parr. 75 e 114), lo spazio personale disponibile in una cella collettiva (quale quella cui è destinato il consegnando) deve essere calcolato escludendo la superficie occupata dalle infrastrutture sanitarie e inciudendo, invece, quella occupata dal mobilio, fermo restando che la quantità e la disposizione degli arredi devono consentire al detenuto di muoversi normalmente all'interno della cella.


2.4. Sebbene la Corte di appello parta da una premessa corretta, la conclusione è fondata sulla erronea applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza sovranazionale, ciò che integra la denunciata violazione di legge.


Se è vero infatti che, secondo la giurisprudenza evocata dalla stessa Corte di appello, lo spazio personale disponibile in una cella collettiva deve essere calcolato escludendo la superficie occupata dalle infrastrutture sanitarie e non invece quella occupata dal mobilio, tuttavia la stessa giurisprudenza precisa che gli arredi devono consentire al detenuto di muoversi normalmente all'interno della cella, ciò che impone la necessaria verifica circa natura e disposizione degli arredi, ovvero se si tratti (o meno) di arredi fissi al suolo, e dunque tali da incidere sullo spazio calpestabile e disponibile al detenuto secondo la giurisprudenza sovranazionale.


2.5. La Corte EDU, con le note sentenze Torreggiani contro Italia e Mursic contro Croazia, ha delineato gli spazi applicativi dell'art. 3 della Convenzione, che disciplina il divieto di trattamenti inumani o degradanti del detenuto, con specifico riferimento allo spazio individuale di cui i detenuti devono usufruire durante la carcerazione (di recente v. Corte EDU, Badulescu contro Portogallo, 20 ottobre 2020).


Il tema, nell'ordinamento italiano, è stato affrontato in correlazione alla questione dell'applicazione del rimedio riparatorio previsto dall'art. 35-ter ord. pen., sul quale la giurisprudenza di legittimità si è confrontata a partire dalla prima delle due decisioni citate.


Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433) hanno di recente statuito che "nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello".


Nelle ipotesi in cui lo spazio calpestabile individuale della cella, così determinato, sia inferiore alla misura di tre metri quadri, ci si trova di fronte a una elevata presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione, che può essere superata solo attraverso adeguati fattori compensativi, tali fattori, "costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-terord. pen.".


Le Sezioni unite hanno nel contempo ribadito che tali fattori possono operare solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al regime c.d "semiaperto", mentre rimane "incontrastato il principio secondo cui, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso", è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi" (in precedenza, in questo senso, v. Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296; Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P., Rv. 271577; Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, Mihai, Rv. 269008; fra le pronunce non massimate cfr. Sez. 6, n. 53450 del 27/11/2018, Lovin nonché Sez. 6, n. 18016 del 18/04/2018, Breaz). (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27661 del 13/07/2021, Zlotea, Rv. 281554 secondo cui "In tema di mandato di arresto europeo "esecutivo", nella valutazione del trattamento che sarà riservato al consegnando, i fattori compensativi - costituiti, congiuntamente, dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività - possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, solo nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al ed. regime "semiaperto" e non anche nel caso in cui il detenuto sia sottoposto al ed. regime "chiuso").


2.6. Nel caso di specie, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, non risulta quale sia in concreto lo spazio disponibile né il regime di detenzione (aperto, semiaperto o chiuso) cui sarà destinato il consegnando, ciò che rende il vizio ancora più radicale, per l'impossibilità di valutare la presunzione di violazione dell'art. 3 della Convenzione anche con riguardo al regime c.d. "chiuso", in contrasto con il richiamato principio enunciato dalle Sezioni unite.


2.7. Avuto riguardo al profilo appena illustrato, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, affinché, in conformità ai principi di diritto dianzi enunciati, richieda eventualmente ulteriori informazioni all'autorità ungherese o provveda altrimenti, nell'autonomia del proprio giudizio di merito.


3. È invece generica e manifestamente infondata l'ulteriore censura, prospettata con il primo motivo, con la quale la difesa ha dedotto la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, secondo la quale l'Autorità giudiziaria italiana può rifiutare la consegna richiesta con un mandato di arresto europeo emesso a fini esecutivi laddove il consegnando sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in via continuativa da almeno cinque anni nel territorio italiano, se può essere disposta l'esecuzione della pena, inflitta all'estero, in Italia conformemente al diritto interno.


3.1. L'art. 18-bis stabilisce, al comma 2-bis, che la Corte di appello debba compiere una serie di verifiche in ordine all'effettività della residenza o della dimora del consegnando nel territorio italiano, anche allo scopo di appurare se l'esecuzione della pena in Italia sia "in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale".


Anche dopo la modifica dell'art. 18-Lire"/'s per effetto del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 2023 n. 103, in vigore dal 11 agosto 2023, il presupposto del motivo di rifiuto in esame, quanto alla durata minima della presenza stabile nel territorio nazionale, è rimasto immutato.


La modifica ha riguardato, invero, solo l'ambito dei soggetti interessati, non più limitato al cittadino italiano o al cittadino di altro Stato membro, ma esteso a qualunque persona (senza attributo alcuno di cittadinanza) che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, in linea con la sentenza della Corte Cost. n.178 del 6 luglio 2023 che, richiamandosi anche alla sopra citata sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della previgente disposizione nella parte in cui non prevedeva tale facoltà di rifiuto anche nel caso di cittadino di uno Stato terzo, sempre che la Corte stessa disponga l'esecuzione in Italia della pena o della misura di sicurezza per cui la consegna viene richiesta conformemente al diritto interno.


L'introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 18-bis cit., pur contenendo una previsione normativa espressa dei criteri che devono orientare l'esercizio della facoltà di avvalersi del motivo di rifiuto alla consegna ai fini della verifica della idoneità della esecuzione della pena nel territorio nazionale in funzione del reinserimento sociale del detenuto, tuttavia non prescinde dalla sussistenza del necessario presupposto della durata della presenza nel territorio nazionale da almeno cinque anni.


Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza" che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69/2005, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, (cfr. Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, Rv. 279419-01).


Ma tali verifiche presuppongono che sia stato accertato il presupposto temporale della residenza stabile da almeno cinque anni nel territorio nazionale, che è stato fissato per legge in tale durata per assicurare interpretazioni uniformi del dato, altrimenti ambiguo, della stabilità dell'inserimento della persona nel contesto sociale e familiare dello Stato di esecuzione, senza che possa ravvisarsi alcuna violazione della normativa europea di riferimento, in particolare dell'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo allorché esso sia stato emesso "ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno".


Il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'art. 4, punto 6, della decisione quadro è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, e per tale ragione la Corte di giustizia con la sentenza del 6 giugno 2023 (in causa C-700/21, O. G.) ha osservato che gli Stati membri sono liberi di trasporre o meno, nel loro diritto interno, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo elencati all'art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, incluso quello di cui al punto 6 e possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, e dunque fissare limiti più stringenti all'esercizio di detta facoltà, a condizione di non introdurre ingiustificate discriminazioni tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di Stati terzi che "presentino un grado di integrazione certo" nello Stato di esecuzione e che si trovano "in una situazione comparabile" quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo.


D'altro canto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, "in tema di mandato di arresto europeo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, né con la finalità di reinserimento sociale del condannato (Sez. 6, n. 18124 del 06/05/2021, Rv. 281271-01).


Si è infatti osservato che "la scelta legislativa non appare irrazionale, né lesiva del principio di eguaglianza o contraria alla finalità di reinserimento sociale del condannato, poiché, come osservato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (Corte giust., 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08), "anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, al pari dell'art. 5, punto 3, della stessa, mira segnatamente a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata..., tale scopo, anche se importante, non può escludere che gli Stati membri, nell'attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona rientrante nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6".


Conseguentemente, la previsione di una durata minima del requisito della stabilità del radicamento non si pone affatto in contrasto con la normativa europea, ma ne rappresenta una forma legittima di recepimento nell'ordinamento interno, non essendo previste differenziazioni da cittadini italiani e cittadini di altri Stati.


3.2. Nel caso in esame, gli indici di cui all'art. 18-bis, comma 2-bis, I. 69/2005, peraltro non tassativi, che devono essere apprezzati per ritenere giustificata l'opposizione del motivo facoltativo di rifiuto di consegna, sono stati oggetto di una valutazione della Corte di appello condizionata dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di documenti idonei a dimostrare la durata non inferiore a cinque anni di tale permanenza in Italia, difettando anche la sola indicazione, da parte della difesa, della data di inizio e comunque della durata almeno quinquennale della legittima, effettiva e continuativa residenza o dimora nel territorio italiano, neppure prospettati, d'altro canto, con l'odierno ricorso.


La Corte di appello ha correttamente evidenziato che il generico riferimento a una stabile presenza "da tempo", accompagnato dalla menzione di precedenti soggiorni periodici e di un progetto di definitivo trasferimento, non consente di individuare il quinquennio richiesto dalla legge, rimarcando come lo stesso consegnando, in sede di identificazione dinanzi al Consigliere delegato, aveva dichiarato di vivere con la compagna a Civitanova Marche "da circa un mese", essendo comunque anche la dedotta convivenza e i rapporti con le figlie della compagna rimasti privi di indicazioni circa la loro durata e concreta consistenza e di qualsiasi riscontro oggettivo, e che nulla di specifico era stato allegato in ordine a rapporti lavorativi, contributivi, fiscali, economici, culturali o sociali consolidati, essendo, semmai, valorizzabile la necessità dell'assistenza dell'interprete quale ulteriore elemento contrario alla sussistenza di un significativo legame linguistico con il territorio nazionale.


Sebbene, come già condivisibilmente affermato, l'omessa valutazione degli indici normativamente fissati per dare conto dell'effettivo radicamento sul territorio nazionale può integrare il vizio della violazione di legge (Sez. 6, n. 41 del 28/12/2023, dep. 2024, Bettini, Rv. 285601), nella fattispecie in esame, avendo la Corte di appello dato conto della carenza di prova della presenza stabile del ricorrente per almeno un quinquennio, il vaglio da eseguire alla stregua dei predetti indici normativi, che presiedono all'esercizio della facoltà di rifiutare la consegna, risulta essere stato correttamente adempiuto.


4. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine al rischio di trattamento inumano o degradante, è, nella parte in cui le doglianze non sono assorbite dal primo motivo di ricorso, inammissibile.


Ed invero, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche nel merito" e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Rv. 282911-01).


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.


Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026.


Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2026.

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