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Mandato d'arresto europeo: la decisione definitiva va adottata entro 90 giorni.

Sentenze

Cassazione penale sez. fer., 24/08/2021, (ud. 24/08/2021, dep. 26/08/2021), n.32233

Il D.Lgs. n. 10 del 2021 ha apportato significative modifiche al sistema delle misure cautelari in tema di mandato di arresto Europeo e, in particolare, sono state eliminate o rimodulate alcune disposizioni che regolavano la perdita di efficacia della misura cautelare: è stata espunta quella disciplinata dall'art. 13, comma 3, mentre è stata radicalmente modificata quella originariamente contemplata dall'art. 21 richiamato implicitamente dal ricorrente - (abrogato dall'art. 27) e relativa alla perenzione della misura cautelare per l'inutile decorso dei termini per la decisione.

Proprio su quest'ultimo versante, si colloca la novità di maggior rilievo che introduce dei termini di durata massima della misura cautelare.

Nell'impianto previgente, infatti, l'art. 21 disponeva che la persona richiesta in consegna dovesse essere rimessa in libertà qualora la Corte d'Appello non avesse deciso entro i termini indicati dagli artt. 14 e 17.

Si era osservato come una simile impostazione non apparisse rispettosa dell'art. 13 Cost., comma 5 poiché in relazione ai segmenti del giudizio di legittimità e dell'eventuale giudizio di rinvio non era previsto un limite temporale alla privazione della libertà personale.

L'introduzione dell'art. 22- bis pone rimedio a tale situazione inserendo un meccanismo di caducazione della misura custodiale calibrato sull'intera procedura.

Il comma 3 impone all'autorità giudiziaria di compiere una prima valutazione circa la necessità della restrizione qualora la decisione sulla consegna non sia intervenuta entro i novanta giorni successivi dall'emissione del provvedimento genetico (quaranta nel caso di procedura consensuale).

Più precisamente, è richiesto di verificare se la custodia cautelare sia ancora assolutamente necessaria per scongiurare il pericolo di fuga e se la sua durata sia proporzionata rispetto all'entità della pena irrogata ovvero irrogabile per i fatti alla base dell'Euromandato.

In caso contrario, la misura è revocata ovvero, qualora appaia necessario per garantire che la persona non si sottragga alla consegna, è sostituita con altre meno afflittive, applicate anche cumulativamente.

Successivamente, al comma 4 è previsto un ulteriore accertamento della Corte d'Appello qualora il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protragga ingiustificatamente oltre la scadenza del termine di novanta giorni (quaranta nel caso di procedura consensuale) e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna.

In tale ipotesi la Corte d'Appello revoca la misura della custodia cautelare; tuttavia, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, possono essere applicate, anche cumulativamente, le meno gravose misure di cui agli artt. 281,282 e 283 c.p.p. e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 20.



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