In tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (sez. VI, 31/03/2022).

Cassazione penale sez. VI, 31/03/2022, (ud. 31/03/2022, dep. 01/04/2022), n.12221
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di S.F., destinatario di un mandato di arresto processuale per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.
Il consegnando avrebbe fatto ingresso nel territorio tedesco, quale passeggero di un autobus proveniente dall'(OMISSIS), portando con sé 8,3 grammi di cocaina, con un principio attivo di almeno 6,47 grammi, oltre a g. 0,273 di hashish.
2. E' stato proposto ricorso per cassazione e sono stati articolati quattro motivi.
2.1. Con il primo si lamenta violazione del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, art. 1, il cui comma 3 bis, dispone che il mandato di arresto deve essere eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza.
Nel caso di specie, il procedimento si sarebbe protratto per circa quattro mesi a causa della inerzia delle Autorità tedesche nel fornire la traduzione del mandato di arresto e ciò avrebbe leso i diritti fondamentali di difesa.
La decisione sarebbe intervenuta dopo sessanta giorni dall'arresto e la Corte non avrebbe mai motivato alcunché: il giudizio sarebbe durato oltre 90 giorni.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 2.
Il tema attiene alla possibilità che il fatto, secondo la legislazione interna, possa non avere rilievo penale in quanto riconducibile all'uso personale di sostanza stupefacente ovvero alla ipotesi di cui del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 10 del 2021, art. 6; nel mandato di arresto non sarebbe contenuta la descrizione delle circostanze della commissione del reato né "la pena inflitta".
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 10 del 2021, artt. 16-17; il ricorrente sarebbe stato arrestato il 18.8.2021 e la sentenza sarebbe stata emessa il 9.2.2022.
3. E' stata depositata una memoria difensiva in cui, in replica alla conclusioni del Procuratore Generale, sono stati ulteriormente approfonditi e sviluppati i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo e il quarto motivo sono inammissibili.
Dagli atti emerge che il ricorrente è libero, essendo stata revocata ogni misura cautelare.
Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 10 del 2021, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di mandato di arresto Europeo, il diverso termine di sessanta giorni, prorogabile di ulteriori trenta, entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, doveva essere emessa la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, aveva natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (cfr., Sez. 6, 17/03/2016, Rv. 267421).
Con le nuove disposizioni normative di cui all'art. 22-bis, introdotto dal citato D.Lgs. n. 10 del 2021 e con l'abrogazione della citata L. n. 69 del 2005, art. 21, che prevedeva la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso di inosservanza del termine previsto dall'art. 17, per la decisione sulla consegna da parte della corte di appello, sono state diversamente disciplinate le conseguenze del ritardo nell'adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna, non essendo più prevista la caducazione automatica della misura cautelare, ma essendo stato rimessa sempre alla corte di appello la valutazione in materia di revoca della custodia cautelare, secondo delle cadenze temporali diverse dalla scadenza dei più brevi termini ora previsti dall'art. 17, commi 2 e 2-bis, riferiti sempre unicamente ai tempi di decisione della Corte di appello.
I nuovi termini disciplinati dell'art. 22-bis cit., commi 1, 2 e 4, riguardano attualmente anche la fase davanti alla Corte di cassazione, essendo le relative scadenze riferite alla decisione "definitiva" sulla richiesta di consegna.
Si tratta di termini diversi, ma la cui inosservanza in ogni caso non esplica alcuno effetto sulla validità della decisione sulla consegna (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 3282 del 2/1/2022 Missaoui, non massimata).
3. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.