Con la presente sentenza, la Suprema Corte ha affermato che "ai sensi dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, il mandato di arresto Europeo dev'essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione)".
Cassazione penale , sez. fer. , 25/08/2022 , n. 31766
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. J.H., attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Perugia dello scorso 12 agosto, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto Europeo dal Tribunale distrettuale di Zwickau di quello Stato, in ordine al reato di traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana, commesso in (OMISSIS) il (OMISSIS) (giusta segnalazione SIS diramata il 18 ottobre 2019).
2. Il ricorso è sorretto da due motivi:
I) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 6, commi 1, lett. f), e art. 7, perché: a) nella segnalazione in atti - atto equipollente al mandato, del quale deve contenere tutte le indicazioni previste per lo stesso - non è indicato il minimo edittale della pena prevista dalla legge tedesca per il reato oggetto del procedimento; b) la segnalazione è redatta in lingua inglese e non è stata tradotta in italiano, unica lingua ufficialmente riconosciuta dal nostro Stato a tal fine;
II) violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, perché, trattandosi di soggetto sposato con una cittadina italiana e padre di tre figli di età compresa tra i sette ed i tre anni, la consegna all'estero determinerebbe il pregiudizio di un diritto fondamentale, come quello al rispetto della vita familiare, riconosciuto dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentale dell'UE.
3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. E' fondato il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta l'assenza in atti di un mandato d'arresto o di altro atto equipollente redatti in lingua italiana.
Agli atti, infatti, vi è solo la segnalazione nel Sistema di informazione Schengen ("SIS") in lingua inglese.
E' indiscusso che quest'ultima sia atto equipollente al mandato di arresto Europeo, del quale, però, deve contenere tutte le informazioni, così come previste per quest'ultimo dalla L. n. 69 del 2005, art. 6, (ad eccezione di quella - sia detto per inciso, in ragione dell'ulteriore rilievo mosso dal ricorrente - relativa alla pena minima, poiché non influente sull'applicazione della misura cautelare: così, tra molte altre, Sez. 6, n. 4961 del 04/02/2020, F., Rv. 278450). Tali informazioni sono funzionali alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause ostative alla consegna all'estero e sono necessarie per consentire all'autorità giudiziaria italiana di effettuare il controllo di legalità ad essa assegnato (così, tra altre, Sez. 6, n. 49888 del 20/12/2012, Girardi, Rv. 253913).
Tale documentazione dev'essere tradotta in lingua italiana, come stabilisce l'art. 6 cit., u.c., senza possibilità di forme di conoscenza surrogata per il consegnando (come quella dell'illustrazione per le vie brevi da parte del giudicante), poiché si tratta di disposizione funzionale a consentire l'anzidetta verifica alla Corte d'appello, ma anche a permettere il controllo del relativo giudizio. Come già affermato da questa Corte, dunque, la mancata traduzione in lingua italiana del mandato di arresto Europeo equivale alla presenza fisica di un atto non intelligibile e quindi alla sua mancata allegazione (Sez. 6, n. 44933 del 01/12/2021, Fryganiotis, non mass.; Sez. 6, n. 17306 del 20/3/2007, Petruzzella, Rv. 236582).
Ai sensi dell'art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, il mandato di arresto Europeo dev'essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle "Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri", inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall'Italia è unicamente l'italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione).
Ne discende che la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la traduzione della segnalazione SIS o acquisire, L. n. 69 del 2005, ex art. 6, comma 7, il mandato di arresto Europeo tradotto in lingua italiana: ciò che, dagli atti presenti in fascicolo, non risulta essere avvenuto.
5. In accoglimento della relativa doglianza, la sentenza impugnata dev'essere dunque annullata, con rinvio al giudice di merito, perché provveda alle indicate incombenze istruttorie.
Le ulteriori censure, di conseguenza, debbono ritenersi assorbite.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 25 agosto 2022.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2022