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Truffa contrattuale e decorrenza della prescrizione: il reato si consuma con la perdita dell’utilità pattuita (Cass. pen. n. 19140/25)

Truffa contrattuale e decorrenza della prescrizione: il reato si consuma con la perdita dell’utilità pattuita (Cass. pen. n. 19140/25)

1. Premessa

Con la sentenza n. 19140/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto dalla parte civile avverso una decisione della Corte di appello di Cagliari che, confermando il giudizio di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa contestato a due imputate.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, chiarendo ancora una volta il momento consumativo della truffa contrattuale, in coerenza con la propria più recente giurisprudenza.


2. Il fatto oggetto di ricorso

Nel caso di specie, le imputate erano accusate di aver indotto B. a versare somme di denaro in virtù di un accordo che prevedeva, tra l’altro, la successiva intestazione pro quota di un immobile.

Secondo la parte civile, il reato si sarebbe perfezionato solo con la perdita della disponibilità materiale dell’immobile e il mancato rispetto dell’impegno di co-intestazione.

Tale impostazione avrebbe dovuto, a suo avviso, spostare in avanti il dies a quo per il computo del termine prescrizionale.


3. La decisione della Corte di cassazione

La Corte, richiamando il proprio consolidato orientamento (ex multis: Cass., sez. II, 12 dicembre 2024, n. 9092, Sargiotta; Cass., sez. II, 13 luglio 2023, n. 33588, Colusso; Cass., sez. II, 9 maggio 2018, n. 23080, Di Battista), ha ribadito che: «in tema di truffa contrattuale, il reato si consuma nel momento in cui il soggetto passivo perde definitivamente l’utilità pattuita, e cioè quando non è più in grado di esercitare azione giudiziale per ottenerla».

Nel caso concreto, essendo stata corrisposta l’ultima tranche di denaro nel febbraio 2014, e tenuto conto delle sospensioni processuali, il termine prescrizionale risultava già maturato prima della sentenza di primo grado del 2023.

I costi successivi per la ristrutturazione dell’immobile non risultavano oggetto di imputazione e, pertanto, non rilevavano nella determinazione del momento consumativo del reato.


4. Considerazioni critiche

La pronuncia si pone in linea con una lettura “secca” della truffa contrattuale, intesa come reato istantaneo, ancorché a effetti eventualmente permanenti.

Di particolare interesse è il rigetto della tesi della parte civile, la quale proponeva un’interpretazione estensiva del danno, ricomprendendovi anche il mancato adempimento di obbligazioni successive (in questo caso, la co-intestazione dell’immobile).

Tale ricostruzione è ritenuta inammissibile in quanto confonde il profilo della condotta decettiva – che esaurisce la fattispecie penale – con quello dell’inadempimento civile.

Il danno penalmente rilevante si cristallizza nel momento in cui la controprestazione promessa è irrealizzabile, non essendo necessaria l’effettiva consunzione delle ulteriori utilità economiche derivanti da quella promessa.


5. Conclusioni

La Cassazione ribadisce il principio secondo cui la truffa contrattuale si consuma con la perdita definitiva dell’utilità pattuita, escludendo che successivi eventi negoziali (o danni economici sopravvenuti) possano incidere sul momento di perfezionamento del reato. La sentenza contribuisce a rafforzare il profilo oggettivo del reato, evitando il rischio di slittamenti temporali della prescrizione fondati su pretese civilistiche.

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