di Dott. Gianluca Annicelli - Ceo ANG Amministrazioni
Che cos'è il muro di cinta?
Il muro di cinta è una struttura di recinzione che viene realizzata per delimitare la proprietà al fine di impedire l'ingresso indesiderato di cose o persone, evitare le immissioni, fornire riparo dagli agenti atmosferici e garantire la riservatezza. Secondo la giurisprudenza, un muro per essere qualificato come muro di cinta (o di recinzione) deve possedere tre seguenti requisiti:
l'unica destinazione deve essere quella di circondare la proprietà;
l'altezza non deve superare i 3 metri;
entrambe “le facce” devono essere isolate dalle altre costruzioni ed emergere dal suolo in modo indipendente da altre costruzioni.
Le caratteristiche che l'interpretazione giurisprudenziale desume dall'art. 878 c.c. sono richieste ai soli fini dell'applicabilità della norma stessa, id est dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di esso integrative, ad un muro che, altrimenti, vi sarebbe tenuto al pari delle altre costruzioni identificabili come muri di fabbrica.
La ricorrenza di dette caratteristiche non è richiesta, tuttavia, come non sono richieste altre particolari caratteristiche di dimensioni o materiali o tecnica costruttiva, perché ad un manufatto che rappresenti un minus rispetto al muro di cinta propriamente detto, in quanto carente in tutto od in parte di alcune di esse, ma comunque destinato ed idoneo anch'esso a delimitare un fondo, possa egualmente essere riconosciuta la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo e possano, quindi, essere applicati gli stessi criteri (Cass. 7 agosto 1992 n. 9375; Cass. 11 marzo 1992 n. 2940; Cass. 20 luglio 1973 n. 2129).
Muro di cinta: permesso di costruire o SCIA?
Chiarita la nozione di muro di cinta, veniamo al tema dei titoli abilitativi.
La costruzione di un muro di cinta richiede il rilascio di un permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?
La risposta non è semplice e ciò in quanto il Testo Unico dell'Edilizia non fornisce una risposta sul punto. Per questo dobbiamo analizzare le principali decisioni della giurisprudenza. Secondo un consolidato orientamento, l'elemento centrale è rappresentato dall'impatto effettivo che l'opera genera sull'ambiente circostante e sul tessuto urbano.
Ed invero, secondo il Consiglio di Stato (sez. VI , 13/04/2021 , n. 3005) "la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione".
Ed ancora, secondo il T.A.R. , Potenza (sez. I , 09/12/2019 , n. 899) "in assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo Unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere considerate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell'importanza dimensionale degli interventi posti in essere".
Pertanto, il titolo abilitativo andrà individuato caso per caso: se il muro di cinta non supera la soglia di trasformazione urbanistico-edilizia sarà sufficiente una SCIA, se viceversa ha un impatto notevole sul territorio sarà necessario il permesso a costruire.