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Il tempo dell’omissione: consumazione e prescrizione nell’art. 5 d.lgs. 74/2000

3 ore fa
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REATI TRIBUTARI / Cass. n. 31786/26

Nei reati omissivi il tempo non costituisce soltanto lo sfondo della condotta.

Ne è parte della struttura.

Per l’omessa dichiarazione prevista dall’art. 5 d.lgs. 74/2000, individuare il momento consumativo significa infatti stabilire non soltanto quando il reato viene perfezionato, ma anche da quale giorno comincia a decorrere la prescrizione.

Cass. pen., sez. V, n. 30470/2026 offre una applicazione particolarmente chiara di questo principio.

L’imputato era stato condannato, insieme ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, anche per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo in cui aveva amministrato di fatto la società poi fallita.

Il ricorso contestava, tra l’altro, il mancato riconoscimento della prescrizione del reato tributario.

La Cassazione accoglie il motivo.

Il delitto di cui all’art. 5 si era consumato il 31 dicembre 2013, data individuata quale momento finale dell’obbligo dichiarativo rilevante nel caso concreto. Da quel momento iniziava a decorrere il termine massimo di prescrizione.

Tenuto conto del termine decennale e dei 204 giorni di sospensione intervenuti, la prescrizione risultava maturata il 22 luglio 2024, dunque prima della sentenza d’appello pronunciata il 26 giugno 2025. La conseguenza era inevitabile: annullamento senza rinvio della condanna relativa al reato tributario.

Il passaggio merita attenzione perché riporta l’art. 5 alla sua struttura essenziale.

L’omessa dichiarazione è un reato istantaneo.

Non si prolunga per tutto il periodo nel quale il contribuente permane inadempiente. Il fatto si perfeziona nel momento in cui scade il termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata secondo la disciplina penalmente rilevante.

Da quel momento il reato è consumato.

E da quello stesso momento comincia a decorrere la prescrizione.

È una precisazione apparentemente elementare, ma tutt’altro che secondaria nella pratica.

Nei procedimenti per reati tributari è frequente che l’art. 5 venga contestato insieme a fattispecie differenti — societarie, fallimentari o patrimoniali — caratterizzate da momenti consumativi e termini prescrizionali diversi.

Il rischio è allora quello di leggere l’intera vicenda processuale come un blocco unitario, perdendo di vista l’autonomia temporale di ciascun reato.

La sentenza ricorda invece che ogni imputazione possiede il proprio tempo.

La data del fallimento, la cessazione della società, la scoperta dell’evasione o l’avvio dell’accertamento fiscale non spostano il momento consumativo dell’omessa dichiarazione.

Ciò che conta è la scadenza dell’obbligo dichiarativo.

La conseguenza difensiva è immediata.

In presenza di un’imputazione ex art. 5, il calcolo della prescrizione deve essere effettuato sin dall’inizio verificando separatamente: il periodo d’imposta, il termine penalmente rilevante per la presentazione della dichiarazione, la disciplina dell’art. 17 d.lgs. 74/2000 applicabile ratione temporis e le eventuali cause di sospensione.

Nel caso esaminato dalla Cassazione proprio questa verifica ha inciso direttamente sulla pena.

Poiché per il reato tributario era stata determinata una pena autonoma di tre mesi di reclusione, non è stato necessario disporre il rinvio per un nuovo calcolo: la Corte ha sottratto quella frazione dalla pena complessiva di quattro anni, rideterminandola in tre anni e nove mesi.

È un dettaglio processuale, ma mostra bene la rilevanza concreta della questione.

La prescrizione non è un dato accessorio da controllare alla fine del processo.

Nei reati tributari è parte della stessa lettura tecnica dell’imputazione.

E nell’art. 5 il suo calcolo comincia da una domanda molto semplice, che talvolta viene trascurata: quando, esattamente, l’omissione è diventata reato?

Cassazione penale sez. V, n. 30470/2026

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 giugno 2026 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva condannato D. per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla società “A.S. Andria Bat s.r.l.”, fallita l’8 maggio 2014, nonché per il delitto previsto dall’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato – amministratore di fatto della società – avrebbe distratto «beni appartenenti alla società» e, in particolare, «somme per un ammontare complessivo di euro 145.514,00» e «l'autovettura Lancia Y con targa AL481131».

Avrebbe, inoltre, tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, avrebbe, altresì, omesso di presentare la dichiarazione IVA, relativa al periodo in cui la società era stata da lui amministrata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.

In particolare, deduce che l’imputato aveva assunto il ruolo di amministratore di fatto soltanto negli ultimi cinque mesi di vita della società, che la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 31 dicembre 2012 e che il movimento e il volume degli affari della fallita erano stati comunque ricostruiti, come dimostrato dalla contestazione delle singole distrazioni.

Lamenta, inoltre, l'omessa considerazione della documentazione prodotta dall'imputato e dal commercialista Pasinato.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Evidenzia che il dolo specifico non può essere desunto dalla sola mancanza delle scritture contabili, essendo necessaria un'ulteriore verifica volta a dimostrare che tale omissione sia stata finalizzata a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un profitto.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 217 legge fall.

Lamenta la mancata «derubricazione» del reato nella diversa fattispecie della bancarotta semplice documentale.

Evidenzia che le scritture contabili erano rimaste non aggiornate soltanto negli ultimi mesi di vita della società, che il dott. Pasinato aveva consegnato tutta la documentazione ricevuta e che era stato comunque possibile ricostruire i movimenti contabili della fallita.

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 74 del 2000.

Sostiene che il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di appello, atteso che il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, sarebbe decorso il 31 dicembre 2023.

Si censura, pertanto, la sentenza impugnata per non avere dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L’avv. T., per la parte civile, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di confermare la sentenza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza deve essere annulla senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al delitto contestato al capo e), perché il reato è estinto per prescrizione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello, invero, ha reso ampia e congrua motivazione in ordine all’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando come il consulente tecnico dott.ssa Rizzi avesse posto in rilievo la totale assenza di documentazione nel periodo in cui l’imputato era rimasto amministratore della società.

Entrambi i giudici di merito (cfr. anche la sentenza di primo grado, pagine 24 e 25) hanno evidenziato la totale assenza delle scritture contabili per il periodo compreso tra il mese di novembre 2012 (acquisizione della società da parte del D. e il mese di aprile 2013 (apertura della procedura fallimentare), nonché l'inidoneità della documentazione societaria acquisita a consentire l’esatta ricostruzione del patrimonio societario e del movimento degli affari.

Hanno posto in evidenza che il consulente era riuscito a rilevare la distrazione di liquidità perpetrata dall’imputato in danno della società «solo grazie a un lavoro a dir poco certosino di incrocio della movimentazione bancaria dell'associazione con i movimenti di diversi conti corrente, sia intestati al sig. D. e sia intestato alla società Pitagora s.r.l.».

La Corte di appello ha anche ha dato conto del materiale fornito dall’imputato e dal commercialista, evidenziando come la documentazione – che non era neppure elaborata contabilmente – fosse inadeguata a ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari della società.

1.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo, invero, è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato.

Va, peraltro, rilevato che il ricorrente formula delle generiche asserzioni in ordine al dolo specifico, quando invece i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico (cfr. anche pagina 44 della sentenza di primo grado).

1.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo, invero, è generico sia sotto il profilo intrinseco che sotto quello estrinseco.

Il ricorrente, invero, non solo si è limitato a formulare delle generiche asserzioni, ma non si è neppure effettivamente confrontato con le sentenze di merito, nelle quali, come già detto analizzando il primo motivo di ricorso, si dava atto della totale assenza delle scritture contabili per il periodo compreso tra il mese di novembre 2012 (acquisizione della società da parte del D.) e il mese di aprile 2013 (apertura della procedura fallimentare) e dell'inidoneità della documentazione societaria acquisita (compresa quella fornita dal dott. Pasinato) a consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

1.4. Il quarto motivo è fondato.

Invero, il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (contestato al capo e) si è consumato il 31 dicembre 2013; ne consegue che il relativo termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni e aumentato di 204 giorni per effetto delle sospensioni intervenute, risulta decorso il 22 luglio 2024, dunque prima della pronuncia della sentenza di appello del 26 giugno 2025. TributarIA

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al delitto contestato al capo e, deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione.

Non è necessario disporre il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, atteso che la pena per il reato in questione è stata determinata, in modo specifico, dai giudici di merito in mesi tre di reclusione (cfr. pagina 55 della sentenza di primo grado, confermata in appello).

Tale pena, conseguentemente, deve ritenersi sottratta dalla pena complessiva, che era stata determinata in anni quattro di reclusione (deve, pertanto, considerarsi inflitta la pena di anni tre e mesi nove di reclusione).

2. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annulla senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al delitto contestato al capo e), perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente detrazione di mesi tre di reclusione dalla pena complessiva inflitta.

Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

Non può trovare accoglimento la richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, perché l’attività difensiva della parte si è esaurita nella redazione di una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (cfr. Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364).


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, limitatamente al delitto contestato al capo e), perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso nel resto. Nulla sulle spese di parte civile.

Così deciso, l’8 maggio 2026.

Il Consigliere estensore

Pierangelo Cirillo

Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

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