Anche un fatto lieve diventa pesante quando diventa un'abitudine
RATIO / Cass. n. 32639/26
Un fatto può essere tenue e, tuttavia, non essere abbastanza tenue da meritare la non punibilità.
Il paradosso è soltanto apparente.
L’art. 131-bis c.p. non chiede infatti al giudice di osservare esclusivamente il reato che ha davanti. Gli chiede anche di stabilire se quel fatto sia davvero un episodio marginale nella storia dell’autore oppure appartenga a una sequenza capace di mutarne il significato.
È precisamente questo il problema affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 32639 del 2026.
L’imputato era stato prosciolto per particolare tenuità da un’accusa di minaccia a pubblico ufficiale. Il Tribunale aveva evidentemente ritenuto modesta l’offensività dell'episodio.
C’era però un elemento che non poteva essere ignorato: l’uomo aveva numerosi precedenti e, soprattutto, due precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale.
La Cassazione annulla.
Il punto non è che chi abbia precedenti penali sia, per ciò solo, escluso dall’art. 131-bis. Una simile conclusione trasformerebbe la particolare tenuità del fatto in un giudizio sulla personalità dell’imputato e finirebbe per introdurre, sotto altro nome, una sorta di diritto penale d’autore.
La questione è più precisa.
La legge richiede che il comportamento sia non abituale.
E le Sezioni Unite Tushaj hanno attribuito a questa espressione un significato sufficientemente netto: l’abitualità ricorre quando, oltre al fatto sottoposto a giudizio, l’autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole.
Non occorre neppure che si tratti della violazione della medesima disposizione. L’art. 101 c.p. consente di riconoscere la stessa indole anche tra reati differenti quando, per le circostanze oggettive o per i motivi che li hanno determinati, presentino caratteri fondamentali comuni.
Nel caso deciso dalla Corte, i due precedenti episodi di resistenza a pubblico ufficiale erano dunque sufficienti a impedire che la nuova minaccia al pubblico ufficiale venisse considerata un comportamento non abituale.
Ma la parte più interessante della decisione viene prima della soluzione del caso concreto.
L’art. 131-bis giudica il fatto, ma non riesce a giudicarlo completamente senza guardare anche ciò che lo circonda.
Qui nasce una tensione teorica non trascurabile.
La particolare tenuità nasce infatti come istituto fondato sull’esiguità dell’offesa: vi sono fatti che integrano formalmente un reato, ma il cui disvalore concreto è così modesto da rendere sproporzionata la risposta punitiva.
Se questa è la premessa, verrebbe naturale pensare che la tenuità debba essere misurata esclusivamente sul fatto.
E invece non è così.
Il legislatore ha deciso che la serialità possiede un proprio significato. Non aumenta necessariamente l’offesa prodotta dal singolo episodio, ma impedisce di considerarlo realmente occasionale.
Le Sezioni Unite Ubaldi lo dicono con chiarezza: l’art. 131-bis mira a tenere fuori dalla causa di non punibilità i «comportamenti seriali».
È una distinzione sottile.
Il precedente non rende retroattivamente più grave il fatto. Una minaccia tenue resta, nella sua materialità, una minaccia tenue.
Ciò che cambia è il giudizio che l’ordinamento formula sulla sua eccezionalità.
Un gesto isolato può apparire come una deviazione minima, episodica, rispetto alla normale condotta dell'individuo. Lo stesso gesto, quando si inserisce in una successione di comportamenti omogenei, perde quel carattere di marginalità che giustifica la rinuncia alla pena.
Ed è significativo che, secondo le Sezioni Unite richiamate dalla sentenza, non esista neppure un vero limite temporale: i reati della stessa indole possono essere assai risalenti e possono persino essere successivi al fatto per cui si procede.
Quest’ultimo passaggio è forse il più delicato.
Perché significa che un comportamento commesso dopo il reato può concorrere a impedire la non punibilità di un fatto precedente.
Non perché modifichi ciò che è accaduto.
Ma perché consente al giudice di comprendere diversamente la serialità della condotta.
È qui che il confine con il diritto penale d’autore deve essere sorvegliato con particolare attenzione.
L’art. 131-bis non autorizza un giudizio generale sulla persona, sul suo carattere o sulla sua “capacità criminale”. Il passato dell’imputato interessa soltanto nella misura rigorosamente delimitata in cui la legge lo assume quale indice di abitualità del comportamento.
Altrimenti la domanda cesserebbe di essere: quanto è grave questo fatto?
E diventerebbe: chi è l’uomo che lo ha commesso?
Sono domande molto diverse.
La sentenza n. 32639/2026 ricorda quindi che la particolare tenuità non coincide semplicemente con la piccolezza dell’episodio. Richiede qualcosa in più: che quella piccolezza non appartenga a una sequenza che la legge considera significativa.
Perché un fatto può essere minimo nella sua dimensione materiale e perdere la propria eccezionalità quando smette di essere un’eccezione.
La tenuità appartiene al fatto. L’abitualità alla sua storia. E l’art. 131-bis pretende che siano tenui entrambe.
Cassazione penale sez. VI, 25/06/2026, (ud. 25/06/2026- dep. 02/09/2026) - n. 32639
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza in epigrafe, con cui Sd.An. veniva assolto dal reato di minaccia a Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 131 - bis cod. pen. pèr la particolare tenuità del fatto, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge.
1.1. Il Tribunale - ha osservato il ricorrente - non avrebbe fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 131- bis cod. pen., avendo riconosciuto la particolare tenuità del fatto nonostante Sd.An. fosse gravato da numerosi precedenti penali, di cui due anche specifici. L'imputato, infatti, oltre ad avere riportato condanne per fatti di droga e per reati predatori, era stato condannato per due distinti episodi di resistenza a Pubblico Ufficiale, ovvero per due reati della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
L'abitualità della condotta era, dunque, ostativa all'applicazione della norma in oggetto.
2. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Sostituto Procuratore ha inoltrato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale ha prosciolto l'imputato dal reato di minaccia a Pubblico Ufficiale ex art. 336 cod. pen. nonostante l'abitualità della condotta criminis che, giusta la esplicita ed univoca littera legis, osta all'applicazione dell'art. 131- bis, comma 1, cod. pen.
Ed in effetti, la nozione di abitualità - quale presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità - è stata definita dalle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno chiarito come il comportamento sia abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame.
Il tenore letterale della "locuzione "più reati della stessa indole" lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità""; ""i reati possono ben essere successivi a quello in esame", vertendosi in un ambito differente da quello della recidiva"; inoltre ""la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza"" (cosi anche Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, che richiama e ribadisce quanto affermato dalle già citate Sez. U "Tushaj").
2.1. Come precisato in motivazione dalle citate Sezioni Unite, il Giudice può fare riferimento sia alle condanne irrevocabili ed alle precedenti pronunzie relative a reati in precedenza ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia agli illeciti il cui accertamento è ancora in fase di cognizione di cui il Giudice è in grado di valutare l'esistenza. A tal fine, è sufficiente che "gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza", in quanto il rilievo dell'accertamento in ordine all'esistenza dell'illecito implicato dalla dichiarazione di non punibilità è solo quello di costituire un "reato" che, sommato agli altri della stessa indole richiesti dalla legge nei termini di cui si è detto, dà luogo alla abitualità del comportamento.
Il disposto dell'art. 131 -bis cit. è, infatti, tutto incentrato sulla previa commissione di tali reati, poiché "mira ad escludere dall'ambito della particolare tenuità del fatto i "comportamenti seriali"" (Sez. U, n. 18891/2022, cit. che anche al riguardo richiama Sez. U, n. 13681/2016, cit.), di guisa che sono irrilevanti eventuali "limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio" (Sez. U, n. 18891/2022, cit.).
2.2. La sentenza "Tushaj" ha, altresì, precisato che, ai sensi dell'art. 101 cod. pen., sono reati della stessa indole non solo quelli che integrano la violazione della stessa disposizione di legge, ma anche, in senso sostanziale, quei reati che, pur previsti da testi normativi diversi, per le circostanze oggettive o per i motivi che li hanno determinati presentano in concreto caratteri fondamentali comuni.
3. Il Tribunale non si è attenuto a tali principi di diritto.
Ha completamente omesso la valutazione del curriculum vitae dello Sd.An., che - stando alle informazioni emergenti dal certificato del casellario giudiziale - risulta avere riportato plurime condanne definitive per reati predatori, per reati di cessione di sostanze stupefacenti e per reati contro la pubblica amministrazione.
3.1. La condanna per due pregressi episodi di resistenza a Pubblico Ufficiale, reati della stessa indole rispetto a quello per cui si procede, avrebbe dovuto, dunque, indurre il Giudice di merito a ravvisare il presupposto della abitualità del comportamento tenuto dal ricorrente, presupposto ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
4. Sulla base di quanto premesso, ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026.
Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2026.