Il patteggiamento e il valore del lavoro dell’avvocato
RATIO / Cass. n. 34120/26
C’è una piccola questione di compensi professionali che ne nasconde una assai più complessa: come misura il processo il lavoro dell’avvocato quando il processo, apparentemente, non si celebra?
Tre parti civili avevano partecipato a un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il giudice aveva liquidato le spese riconoscendo soltanto la fase di studio e quella introduttiva, peraltro nei valori minimi. Nessun compenso per la fase decisionale. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
La soluzione poggia su un dato ormai consolidato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16403/2024, hanno chiarito che l’art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014 – rimasto immutato dopo il D.M. n. 147/2022 – nel procedimento definito ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. consente di liquidare alla parte civile soltanto la fase di studio e quella introduttiva, non anche quella istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale. Orientamento successivamente ribadito da Cass., sez. III, n. 38513/2024.
Anche l’aumento per la pluralità delle parti assistite non costituisce un automatismo. L’art. 12, comma 2, stabilisce che il compenso può essere aumentato del 30% per ciascun soggetto oltre il primo.
Quel verbo – può – consegna la maggiorazione alla valutazione del giudice, non al diritto della parte.
La decisione è difficilmente contestabile sul piano della disciplina vigente.
E tuttavia lascia emergere una certa distanza tra la geometria delle fasi processuali e la realtà del lavoro difensivo.
Il patteggiamento abbrevia il processo, non necessariamente il lavoro che lo precede. Studiare gli atti, svolgere indagini difensive, assistere più persone offese, valutare l’accordo raggiunto dalle altre parti e determinare le conseguenze che esso produce sugli interessi civili può richiedere un’attività professionale tutt’altro che minore.
Eppure il sistema parametrico ragiona inevitabilmente per segmenti: se una fase processuale non si apre, il relativo compenso non nasce.
È comprensibile.
Un sistema di liquidazione non può remunerare una fase che processualmente non si è svolta soltanto perché il lavoro preparatorio è stato particolarmente intenso.
Ma proprio qui sta il punto.
La durata del processo e la complessità della difesa non sono grandezze necessariamente proporzionali.
Talvolta un processo termina presto proprio perché molto lavoro è stato compiuto prima.
La semplicità dell’esito può essere soltanto l’ultima immagine di una vicenda professionale assai meno semplice.
La Cassazione applica correttamente la regola.
Resta però una piccola inquietudine: i parametri sanno misurare le fasi del processo molto meglio di quanto sappiano misurare il valore del lavoro che consente di non attraversarle.
Cassazione penale sez. IV, 05/06/2026, (ud. 05/06/2026- dep. 22/09/2026) - n. 34120
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce, con la sentenza del 23 gennaio 2026 in epigrafe, su richiesta dell'imputato e con il consenso del Pubblico Ministero, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen., con la riduzione per il rito, applicava a Es.Ga. la pena di mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, gli applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto e lo condannava al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, liquidate in Euro 1.053,00 (mille e cinquantatré), di cui Euro 430,00 per la fase studio, Euro 380,00 per la fase introduttiva e il resto per aumento del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione.
2. Avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lecce, hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili Ba.Se., Ba.Ga. e Pr.Co., a mezzo del loro difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16 e 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - nonché contestualmente mancanza di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - con riferimento alla applicabilità dei minimi tariffari.
Si duole il difensore che il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, senza alcuna motivazione.
Sostiene che, considerato il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura e la complessità del procedimento (avendo espletato indagini difensive), la gravità della imputazione, la rilevanza patrimoniale e il numero di documenti da esaminare, il G.u.p. avrebbe dovuto liquidare i valori medi previsti dalle tabelle ossia Euro 851,00 per la fase studio ed Euro 756,00 per la fase introduttiva nonchè l'aumento del 30 % per due volte, essendo tre le parti civili.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - per mancato aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - nonché contestualmente mancanza di motivazione - ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alla mancata liquidazione della fase decisionale.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147 - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - in relazione alla omessa liquidazione delle spese vive pari ad Euro 42,86.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. In accoglimento del primo motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione delle somme dovute pari ad Euro 2.571,20. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione dell'onorario medio per la fase decisionale, pari ad Euro 1.418,00. In accoglimento del quarto motivo di ricorso, chiedono l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con liquidazione delle spese vive pari ad Euro 42,86.
6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Sabrina Passafiume, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il G.u.p. ha applicato il minimo previsto dalle tabelle allegate al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, per la fase studio e per la fase introduttiva, applicando i valori medi di cui alle citate tabelle e operando una diminuzione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto (che prevede la diminuzione fino al 50%), trattandosi di procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.M. 13 agosto 2022, n. 147, "Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%...".
Essendo l'aumento discrezionale ("può" e non "deve"), la violazione lamentata è del tutto insussistente.
4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "l'art. 12, comma 3, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (disposizione non modificata dalla nuova normativa introdotta, a far data dal 23 ottobre 2022, con il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in G.U. 8 ottobre 2022, n. 236, contenente il Regolamento recante modifiche al D.M, 10 marzo 2014, n. 55, in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) non consente, in caso di patteggiamento, di liquidare alcuna somma a titolo di compenso per la fase istruttoria o dibattimentale né per la fase decisoria bensì solo somme relative allo studio della controversia e alla introduzione della stessa" (Sez. U, n. 16403 del 30/11/2023, dep. 2024, Rv. 286242-01; Sez. 3, n. 38513 del 19/09/2024, Rv. 286981-01).
5. Il quarto motivo di ricorso è proposto per motivo non consentito.
Per l'omessa liquidazione delle spese vive, trattandosi di omissione che non determina nullità, non è ammesso il ricorso per cassazione.
Peraltro, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile procedere in questa sede alla correzione dell'errore materiale (vds. art. 130 cod. proc. pen.), che potrà essere richiesta al giudice di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in Euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2026.