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Perfora il cuore a seguito di prelievo di midollo osseo mediante puntato sternale: medico condannato

Errori manovre

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico in servizio presso l'unità di oncologia, accusato di aver causato la morte di una paziente nel corso del prelievo di midollo osseo mediante il c.d. "esame puntale sternale".

In particolare, al medico veniva contestato il reato di omicidio colposo per avere perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente con l'ago utilizzato per l'esame così da provocare una lesione cardiaca iatrogena che aveva determinato il decesso della medesima.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza di condanna veniva confermata nel successivo grado di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.

Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: omicidio colposo ex art. 590 c.p.

Imputati: medico in servizio presso l'unità di oncologia

Esito: Ricorso inammissibile (condanna definitiva) - sentenza n. 46263/22 (ud. 27/09/2022, dep. 07/12/2022)


Indice:

1. L'accusa mossa nei confronti del medico

2. I fatti

3. La perizia medico legale

4. Le sentenze di condanna

5. I motivi di ricorso del medico:

5.1 L'autopsia è nulla

5.2 I giudici di merito non hanno descritto quale sia stata la negligenza addebitabile al medico

6. La decisione della corte di cassazione: i motivi sono manifestamente infondati

6.1 Non andava dato l'avviso al difensore per l'autopsia

6.2 La condotta commessa dal medico è una ipotesi di colpa grave , ovvero una "deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato"

7. Dispositivo


1. L'accusa mossa nei confronti del medico

Con sentenza in data 4.5.2021 la Corte d'appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna che aveva dichiarato B.R.M. colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore di C.N., parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la relativa liquidazione.

L'addebito mosso all'imputato, nella qualità di medico in servizio presso l'Unità di oncologia dell'Ospedale (Omissis), era quello di aver causato la morte della signora D.P.A. nel corso del prelievo di midollo osseo mediante il c.d. "esame puntale sternale", per avere perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente con l'ago utilizzato per l'esame così da provocare una lesione cardiaca iatrogena che aveva determinato il decesso della medesima.


2. I fatti

Il fatto storico come ricostruito nelle sentenze di merito è il seguente.

In data (Omissis) D.P.A. veniva ricoverata presso l'U.O. di Oncologia dell'Ospedale (Omissis) in regime di day hospital per sottoporsi ad un prelievo di midollo osseo mediante il c.d. puntato sternale. Durante l'esecuzione dell'intervento si verificavano delle complicazioni cui seguiva nell'arco di un'ora il decesso della paziente. A seguito della denuncia dei familiari si procedeva ad autopsia e l'esame degli organi prelevati in sede autoptica evidenziava una agopuntura sulla linea parasternale sx all'altezza del terzo spazio intercostale.


3. La perizia medico legale

La perizia medico legale svolta nelle forme dell'incidente probatorio affermava che la causa del decesso era da attribuire ad una perforazione da mezzo tagliente puntiforme che passando attraverso il II spazio intercostale di sinistra aveva finito il suo tragitto in sede sottoinfundibolare dell'arteria polmonare lacerando l'endocardio ventricolare destro. Affermava altresì la sussistenza del nesso causale tra il decesso della paziente e