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Colpa medica: medico condannato per perforazione del cuore

Errori manovre

Colpa medica

Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un medico in servizio presso l'unità di oncologia, accusato di aver causato la morte di una paziente nel corso del prelievo di midollo osseo mediante il c.d. "esame puntale sternale".

In particolare, al medico veniva contestato il reato di omicidio colposo per avere perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente con l'ago utilizzato per l'esame così da provocare una lesione cardiaca iatrogena che aveva determinato il decesso della medesima.

All'esito del processo di primo grado, il medico veniva condannato per il reato di omicidio colposo e la sentenza di condanna veniva confermata nel successivo grado di appello.

Avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di appello, l'imputato proponeva ricorso per cassazione.

Analizziamo nel dettaglio la decisione della suprema corte.



Autorità Giudiziaria: Quarta Sezione della Corte di Cassazione

Reato contestato: omicidio colposo ex art. 590 c.p.

Imputati: medico in servizio presso l'unità di oncologia

Esito: Ricorso inammissibile (condanna definitiva) - sentenza n. 46263/22 (ud. 27/09/2022, dep. 07/12/2022)


Indice:



1. L'accusa mossa nei confronti del medico

Con sentenza in data 4.5.2021 la Corte d'appello di Caltanisetta ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Enna che aveva dichiarato B.R.M. colpevole del delitto di cui all'art. 589 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore di C.N., parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la relativa liquidazione.

L'addebito mosso all'imputato, nella qualità di medico in servizio presso l'Unità di oncologia dell'Ospedale (Omissis), era quello di aver causato la morte della signora D.P.A. nel corso del prelievo di midollo osseo mediante il c.d. "esame puntale sternale", per avere perforato lo sterno e quindi il cuore della paziente con l'ago utilizzato per l'esame così da provocare una lesione cardiaca iatrogena che aveva determinato il decesso della medesima.


2. I fatti

Il fatto storico come ricostruito nelle sentenze di merito è il seguente.

In data (Omissis) D.P.A. veniva ricoverata presso l'U.O. di Oncologia dell'Ospedale (Omissis) in regime di day hospital per sottoporsi ad un prelievo di midollo osseo mediante il c.d. puntato sternale. Durante l'esecuzione dell'intervento si verificavano delle complicazioni cui seguiva nell'arco di un'ora il decesso della paziente. A seguito della denuncia dei familiari si procedeva ad autopsia e l'esame degli organi prelevati in sede autoptica evidenziava una agopuntura sulla linea parasternale sx all'altezza del terzo spazio intercostale.


3. La perizia medico legale

La perizia medico legale svolta nelle forme dell'incidente probatorio affermava che la causa del decesso era da attribuire ad una perforazione da mezzo tagliente puntiforme che passando attraverso il II spazio intercostale di sinistra aveva finito il suo tragitto in sede sottoinfundibolare dell'arteria polmonare lacerando l'endocardio ventricolare destro. Affermava altresì la sussistenza del nesso causale tra il decesso della paziente e la condotta dell'odierno imputato asserendo altresì che non era possibile formulare alternative causali in relazione al decesso della medesima.


4. Le sentenze di condanna

La sentenza di primo grado fondava il giudizio di responsabilità sulle prove dichiarative e documentali ed in particolare sulle perizia collegiale disposta nel corso del giudizio e su quella assunta in sede di incidente probatorio nella fase delle indagini da cui emergeva che la causa del decesso era da ascrivere a "tamponamento cardiaco da emopericardio" evidenziando che l'ingresso dell'ago era avvenuto in zona parasternale e non in sede centrale, in violazione delle linee guida che regolano l'esecuzione dell'esame diagnostico.

La prevedibilità della complicanza, cioè il tamponamento cardiaco, avrebbe dovuto imporre all'imputato una condotta più attenta e diligente e maggiore cura nell'esecuzione dell'accertamento diagnostico anche valutando le peculiarità del paziente (anziano, affetto da gravi patologie).

La sentenza di appello confermava l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.


5. I motivi di ricorso del medico:

Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso.


5.1 L'autopsia è nulla

Con il primo lamenta la nullità dell'accertamento autoptico per la violazione degli artt. 178 c.p.p., lett. c), art. 360 c.p.p., art. 220 disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c) per l'omessa tempestiva iscrizione del B. nel registro degli indagati e per il conseguente omesso avviso ex art. 360 c.p.p. del conferimento dell'incarico e del successivo accertamento autoptico con conseguente inutilizzabilità della relazione del c.t. del Pubblico ministero.

Aggiunge che in considerazione della maturazione medio tempore del termine di prescrizione del reato, la sentenza va annullata anche ai fini civili.



5.2 I giudici di merito non hanno descritto quale sia stata la negligenza addebitabile al medico

Con il secondo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 590 sexies c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b) e la motivazione erronea ed insufficiente.

Assume che non è stato chiarito in cosa si sia concretata la negligenza ovvero l'imprudenza nell'operato del B.; per contro l'art. 590 sexies c.p. rende esente da responsabilità il medico che nello svolgimento di specifiche operazioni, agendo con imperizia, abbia tuttavia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o da buone pratiche clinico assistenziali.

La Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo dei principi introdotti dalla L. n. 24 del 2017 secondo cui va esclusa la responsabilità del medico che, per colpa consistita in imperizia, si sia discostato dagli standard in maniera solo marginale.


6. La decisione della corte di cassazione: i motivi sono manifestamente infondati

6.1 Non andava dato l'avviso al difensore per l'autopsia

Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto ripetitivo di doglianza già sviluppata con i motivi di appello e rigettata dalla Corte di Appello con motivazione logica e coerente rispetto alle risultanze processuali e corretta in punto di diritto.

Correttamente il giudice di appello ha ritenuto, alla stregua del costante insegnamento del giudice di legittimità, la inadeguatezza degli elementi acquisiti per riconoscere il diritto dell'imputato alle garanzie difensive previste per i soggetti nei cui confronti sono svolte le indagini, stante la mancanza di qualsiasi elemento di accusa individualizzante nei suoi confronti al momento del conferimento dell'accertamento tecnico. Ed invero l'obbligo di dare avviso al difensore dell'espletamento di un accertamento tecnico irripetibile ricorre "solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale" (Sez.4, 23.2.2010, Colesanti e altro, Rv.247347; Sez.4, 21.6.2012, Forlani ed altri, Rv.253564; Sez. 4, n. 20093 del 28.1.2021, Rv. 281175); vi è quindi la necessità "di consistenti sospetti di reato sia sotto il profilo oggettivo sia in ordine alla sua attribuibilità" (Sez.1, n. 37072 dell'8.6.2004, Tironi, Rv.229970).

Nella specie al momento del conferimento dell'incarico per la consulenza autoptica da parte del Pubblico Ministero, l'indagine si trovava ancora nella fase iniziale e veniva condotta ad ampio raggio senza che vi fossero i presupposti per collegare il decesso della D.P. all'odierno imputato e quindi per iscrivere il B. nel registro degli indagati.

Inoltre la Corte territoriale ha posto in rilievo che le operazioni svolte dal C.T. del P.M. possono essere ritenute meri rilievi tecnici descrittivi della condizione degli organi interni non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive e che le manovre di prelievo non hanno alterato la struttura anatomica dei reperti.



6.2 La condotta commessa dal medico è una ipotesi di colpa grave , ovvero una "deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato"

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

Entrambe le sentenze di merito che, trattandosi di c.d. doppia conforme, costituiscono un unico corpo motivazionale, hanno ritenuto, alla luce della valutazione del compendio probatorio, che la condotta oggetto dell'addebito sia stata l'unica causa di verificazione dell'evento e ciò sulla base del rilievo che l'ago per la puntura sternale fu introdotto in un sito diverso da quello indicato e che il percorso scorretto è stato a sua volta la causa della foratura degli organi sottostanti.

In particolare, il giudizio di colpa formulato nei confronti dell'odierno imputato è stato incentrato sulla imprudente manovra di penetrazione della zona sternale effettuata in modo errato così da causare il tamponamento cardiaco, connotandosi la condotta dello stesso come superficiale e negligente senza tuttavia che la stessa abbia violato alcuna delle linee guida dettate in materia.

Conseguentemente la Corte territoriale ha escluso l'applicazione nel caso di specie dei principi di cui alla L. n. 189 del 2012, ricorrendo un'ipotesi di colpa grave configurabile in caso di "deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato" ossia dell'errore inescusabile che trova origine nella mancata applicazione delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione.

Ebbene, a fronte di tale giudizio espresso dalla Corte di merito con motivazione logica e conseguenziale, correttamente non sono stati richiamati i principi introdotti della L. n. 24 del 2017 atteso che in tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6, prevede una causa di non punibilità applicabile ai soli fatti inquadrabili nel paradigma dell'art. 589 o di quello dell'art. 590 c.p., e operante nei soli casi in cui l'esercente la professione sanitaria abbia individuato e adottato linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse; la suddetta causa di non punibilità non è applicabile, invece, né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse (Sez. U., n. 8770 del 21.12.2017, dep. 2019, Mariotti ed altro, Rv. 272174).

Peraltro va rilevato che la questione dell'applicabilità dell'art. 590 sexies c.p. non ha formato oggetto dei motivi di appello e come tale non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.


7. Dispositivo

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.


Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili C.N., C.M., C.G., C.S. che liquida in complessivi Euro 4.200,00 oltre accessori di legge.


Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 7 dicembre 2022



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