È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
Comma 2
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
Comma 3
Comma 4
Note
Pena: per il reato di bancarotta fraudolenta è prevista la reclusione da tre a dieci anni
Prescrizione: il reato di bancarotta fraudolenta si prescrive in 10 anni - 12 anni e 6 mesi in caso di atti interruttivi (come ad esempio una richiesta di rinvio a giudizio)
Procedibilità: il reato di bancarotta fraudolenta è procedibile d'ufficio
Competenza per materia: per il reato di bancarotta fraudolenta è competente il Tribunale in composizione collegiale
Competenza per territorio: per il reato di bancarotta fraudolenta è competente il giudice del luogo in cui è stata pronunciata sentenza di fallimento
Arresto: per il reato di bancarotta fraudolenta l'arresto è facoltativo
Fermo: per il reato di bancarotta fraudolenta il fermo è consentito
Udienza preliminare: per il reato di bancarotta fraudolenta è prevista l'udienza preliminare
Misure cautelari: per il reato di bancarotta fraudolenta sono consentite le misure cautelari
1. Bancarotta fraudolenta patrimoniale
2. Bancarotta fraudolenta documentale
3. Sulla bancarotta fraudolenta preferenziale
4. Bancarotta fraudolenta per dissipazione
7. Circostanze attenuanti della bancarotta fraudolenta
8. Amministratore di fatto nella bancarotta fraudolenta
9. Concorrente extraneus nella bancarotta fraudolenta
10. Pene accessorie fallimentari
Per distrazione deve intendersi qualsivoglia distacco del bene o di utilità economiche dal patrimonio dell'imprenditore o della società, con conseguente depauperamento dell'asse concorsuale. Il distacco penalmente rilevante va inteso in senso non solo fisico, ma anche giuridico, come la perdita di titolarità sul bene, conseguente a qualsiasi atto negoziale di disposizione che comporti diminuzione patrimoniale od anche l'assunzione di obbligazioni volte a determinare, comunque, pur con effetti differiti, quella diminuzione, con la messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore singolo, costituente garanzia generica del creditori, ai sensi della generale previsione dell' art. 2740 c.c. , o del patrimonio della società (Tribunale , Nola , 17/01/2024 , n. 2296).
La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni societari a seguito del loro mancato rinvenimento (Tribunale , Frosinone , 29/01/2024 , n. 2206).
Nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario (Cassazione penale , sez. V , 17/11/2023 , n. 50797).
Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni del patrimonio personale è configurabile in capo al socio di società irregolare solo dal momento in cui il fallimento sia stato esteso nei suoi confronti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna a titolo di concorso dell'imputato che, in epoca antecedente all'estensione del fallimento nei suoi confronti, aveva consapevolmente agevolato la moglie, titolare d'impresa, nella distrazione della quota parte di un immobile di proprietà di quest'ultima, mentre ha escluso la natura distrattiva del trasferimento della porzione immobiliare di proprietà esclusiva del predetto - Cassazione penale , sez. V , 09/11/2023 , n. 50447).
Integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione tutte le operazioni economiche che, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo in danno dei creditori, anche attraverso il distacco di beni da detto patrimonio, senza immettervi alcun corrispettivo, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari. Al riguardo, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società (Cassazione penale , sez. V , 26/10/2023 , n. 4816)
Qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore (Cassazione penale , sez. V , 17/10/2023 , n. 1826).
Una consistente esposizione debitoria e nonostante ciò la continuazione dell'attività di impresa anche con una nuova società, avente sede operativa all'interno degli stessi locali in precedenza utilizzati dalla fallita, in mancanza di adeguate spiegazioni da parte dell'imputato, connotano il dolo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. Dal momento che è evidente che lo scopo perseguito dall'imputato era quello di liberarsi della consistente esposizione debitoria accumulata senza subirne il peso economico, così da poter godere di risorse da utilizzare ancora nell'esercizio dell' attività di impresa (Corte appello , Napoli , sez. VI , 09/10/2023 , n. 11617).
Non sussiste l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore della società quando non vi sia la consapevolezza del fallimento come possibile conseguenza delle proprie condotte, seppur non necessaria l'intenzionalità ai fini della responsabilità (Corte appello , Roma , sez. II , 03/10/2023 , n. 10208).
La sottrazione o dissipazione di un bene acquistato a mezzo di contratto di leasing configura il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto essa si sostanzia in un pregiudizio per la massa fallimentare che resta privata del valore del bene medesimo e, ad un tempo, è gravata di un ulteriore onere economico, scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta distrattiva poiché alla risoluzione del contratto di leasing è seguita la restituzione del bene al concedente, con l'effetto che la massa creditoria non ha subito alcun pregiudizio - Cassazione penale , sez. V , 15/09/2023 , n. 43302).
Non integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale i pagamenti tra società infragruppo riconducibili all'operatività del contratto di “cash pooling ”, purché i consigli di amministrazione delle società interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili (Cassazione penale , sez. V , 23/06/2023 , n. 39139).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sia la restituzione ai soci dei versamenti conferiti in conto di aumento futuro di capitale, prima della scadenza del termine, pattuito o fissato dal giudice, per l'approvazione dell'aumento di capitale programmato, sia la restituzione operata, in assenza della fissazione di tale termine, nel corso della vita della società. (In motivazione, la Corte ha precisato che i conferimenti in conto di aumento futuro di capitale, entrando a far parte del patrimonio sociale, costituiscono, in caso di insolvenza della società, una garanzia del diritto dei creditori di essere informati sulle condizioni finanziarie della società, sicché soltanto a seguito del verificarsi della mancata adozione della delibera di aumento del capitale nel termine fissato sorge il diritto dei soci conferenti alla restituzione delle somme, mentre, qualora non sia stabilito alcun termine, le somme devono restare vincolate alla copertura dell'aumento di capitale - Cassazione penale , sez. V , 23/06/2023 , n. 39139).
Integra il delitto di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società di capitali che, in assenza di delibera assembleare, a titolo di corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte, fruisca, per uso privato, di fringe benefits (nella specie, utilizzo di autovetture sociali) o prelevi beni di proprietà della società (nella specie, piastrelle), in quanto tali comportamenti, esulando dagli scopi dell'impresa, determinano un effettivo depauperamento del patrimonio in danno dei creditori (Cassazione penale , sez. V , 30/05/2023 , n. 38328)
Sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell' art. 216 l. fall . e l' art. 322 d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all' art. 390, comma 3, codice della crisi , in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell' art. 2 c.p. (Cassazione penale , sez. V , 26/05/2023 , n. 33810)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il conferimento di denaro dall'impresa individuale fallita alla società di cui l'imprenditore individuale detenga una parte delle quote in quanto, determinando siffatto conferimento l'aumento di valore in percentuale sia delle quote dell'imputato, sia di quelle degli altri soci, l'incremento del patrimonio personale del primo è inferiore al valore della somma ingiustificatamente sottratta alla fallita (Cassazione penale , sez. V , 17/03/2023 , n. 25529).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la cessione a titolo gratuito, da parte del fallito, di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore, nel caso in cui possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale si era ritenuta la valenza distrattiva della cessione gratuita di un contratto di leasing nonostante la rilevanza marginale della finalità traslativa del bene, desumibile dalla circostanza che le rate a carico del cessionario erano modulate in funzione del solo godimento del bene e commisurate alla sua progressiva svalutazione - Cassazione penale , sez. V , 06/12/2022 , n. 3429).
La natura distrattiva di un'operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Cassazione penale , sez. I , 01/12/2022 , n. 18333).
La provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché tra i beni del fallito, di cui all' art. 216, comma 1, n. 1) l. fall ., rientrano tutti quelli che fanno parte della sfera di disponibilità del suo patrimonio, indipendentemente dalla proprietà e dalle modalità del loro acquisto (Cassazione penale , sez. V , 30/11/2022 , n. 7824).
Rientrando nella nozione di beni appartenenti al fallito solo le cose che abbiano fatto ingresso nel suo patrimonio, assume rilevanza penale non già la cessione a terzi di un bene goduto in comodato, posto che esso è oggetto di possesso precario, ma il venir meno, nel patrimonio del predetto, del diritto di godimento acquisito, previa verifica del suo effettivo valore al momento del trasferimento del bene (Cassazione penale , sez. V , 24/10/2022 , n. 45044).
Il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Cassazione penale , sez. V , 14/07/2022 , n. 48872).
Anche l'esercizio di facoltà legittime che determini la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio del fallito, impedendone l'apprensione da parte degli organi del fallimento, può costituire strumento di frode in danno dei creditori, ove siano rinvenibili indici di fraudolenza della distrazione. (Nella fattispecie, tali indici sono stati rinvenuti nel fatto che l'imputato aveva ceduto in comodato gratuito, a prescindere da qualsiasi causa riconducibile all'oggetto sociale, un'autovettura della società a un terzo estraneo, che l'aveva successivamente ceduta ad altri - Cassazione penale , sez. V , 23/06/2022 , n. 37109).
Si ha pluralità di reati laddove le singole condotte, riconducibili alle azioni tipiche previste dalle singole fattispecie incriminatrici, siano distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionale e abbiano a oggetto beni specifici differenti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, diversamente, non si ha pluralità di reati nel caso in cui le condotte previste dall' art. 216 l. fall ., realizzate con più atti, siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue Cassazione penale , sez. V , 01/04/2022 , n. 17799).
La condotta del socio che, nell'esercizio del diritto a vedersi liquidata la sua quota, prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti al credito vantato nei confronti della società senza alcuna indicazione di elementi oggettivi che consentano un'adeguata valutazione delle modalità di determinazione della congruità della somma, costituisce atto di disposizione patrimoniale intrinsecamente arbitrario che, in quanto idoneo a esporre a pericolo le ragioni dei creditori, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (Cassazione penale , sez. V , 22/02/2022 , n. 17092).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la rottamazione di giacenze di magazzino, anche se correttamente giustificata dal punto di vista materiale, effettuata in assenza di elementi contabili individuanti un valore dei beni pari a zero in base alla normativa fiscale, operando la “rottamazione contabile” e quella “materiale” su piani non necessariamente coincidenti (Cassazione penale , sez. V , 11/01/2022 , n. 8921).
Possono formare oggetto di distrazione, oltre ai beni propri della società fallita, anche quelli che rientrino nella sua autonoma disponibilità e che costituiscano il patrimonio dei rapporti attivi facenti capo all'azienda, sicché il delitto è configurabile a carico dell'amministratore di una società fiduciaria che abbia distratto le somme a questa affidate dai singoli clienti.
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, per ritenere asseverata la distrazione dei beni indicati nei libri contabili si sarebbe dovuta dimostrare la loro effettiva esistenza, non potendo fondarsi tale accertamento sulla sola rilevanza del mero dato contabile.
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Cassazione penale , sez. V , 03/06/2021 , n. 31680).
Il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale (Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 32930). Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, alla luce della effettiva situazione debitoria della società scissa, rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale, realizzava plurime operazioni di parziale scissione proporzionale con costituzione di due nuove società, alle quali venivano attribuiti i rami d'azienda relativi alle principali produzioni e parte del patrimonio immobiliare sociale, in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie). (Cassazione penale, sez. V, 27/05/2021, n. 29187).
La provenienza illecita dei mezzi finanziari acquisiti al patrimonio del fallito, o comunque pervenuti nella sua disponibilità, non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, non assumendo rilievo che gli stessi si siano confusi con i beni del patrimonio lecito. (Cassazione penale, sez. V, 06/05/2021, n. 23686).
In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 c.p., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento. (Cassazione penale, sez. V, 05/05/2021, n. 20646).
La prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge. (Cassazione penale, sez. V, 23/04/2021, n. 20879). Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di una garanzia fideiussoria, senza corrispettivo e per una finalità estranea all'oggetto sociale, che determina di per sé ed automaticamente un pregiudizio economico per la società fallita. (Cassazione penale, sez. V, 03/02/2021, n. 9316).
Ricorrono gli “indici di fraudolenza”, rilevanti per l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico, nella condotta di partecipazione ad un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di ricezione di assegni in assenza di prestazione, solo apparentemente pattuita, realizzato in prossimità del fallimento quando lo stato di dissesto sia già conclamato. (Cassazione penale, sez. V, 19/01/2021, n. 12052).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (Fattispecie relativa al fitto di due rami di azienda, costituenti l'intero asset della fallita, in immediata prossimità della dichiarazione di fallimento e in favore di cessionario che, il giorno successivo, presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell'impossibilità di adempiere all'obbligazione contratta). (Cassazione penale, sez. V, 06/10/2020, n. 36850).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come compensi per la carica ricoperta, qualora tali compensi, solo genericamente indicati nello statuto e non giustificati da dati ed elementi di confronto che ne consentano una oggettiva valutazione, siano stati determinati nel loro ammontare con una delibera dell'assemblea dei soci adottata “pro forma”, al solo fine di giustificare l'indebito prelievo. (Cassazione penale, sez. V, 16/11/2020, n. 3191).
È configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta di assunzione, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, di ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale. (Fattispecie relativa alla attribuzione ad un terzo estraneo, e nel suo esclusivo interesse, di una autovettura acquisita mediante finanziamento in condizioni di grave crisi di liquidità). (Cassazione penale, sez. V, 03/11/2020, n. 141).
Sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, è irrilevante l'assenza di un danno per i creditori. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di insolvenza di un istituto di credito, in cui le posizioni dei creditori o correntisti erano state assorbite dall'intervento a tutela del fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo). (Cassazione penale, sez. V, 03/11/2020, n. 13382).
L'attività distrattiva dell'imprenditore bancario non deve essere valutata secondo regole sue proprie, connesse alla complessità dell'attività creditizia, ma, al pari di ogni altra attività d'impresa, sotto il profilo dell'elemento materiale e soggettivo della fattispecie di reato di cui all'art. 216 l. fall. (In applicazione del principio, si è ritenuta sussistente la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale degli amministratori di un istituto di credito che avevano disposto, nel proprio interesse e di terzi, la concessione di affidamenti o finanziamenti senza le necessarie garanzie, in contrasto con le finalità del corretto esercizio dell'attività creditizia). (Cassazione penale, sez. V, 03/11/2020, n. 13382).
La condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di “dissipazione” consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società). (Cassazione penale, sez. fer., 13/08/2020, n. 27132).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e ss. c.c. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni creditorie. (Fattispecie in cui la società dichiarata fallita, in stato di pregressa insolvenza, in attuazione di un programma di riqualificazione industriale, realizzava plurime operazioni straordinarie depauperatorie, quali la cessione di ramo d'azienda in favore di impresa nella titolarità dello stesso amministratore della cedente e la parziale scissione con costituzione di nuove società, anch'esse fallite, beneficiarie di parte del patrimonio sociale e di un ramo d'azienda della fallita). (Cassazione penale, sez. V, 01/07/2020, n. 27930).
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla fittizietà o meno della loro cessione. (Cassazione penale, sez. V, 05/03/2020, n. 12949).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta di cessione, con contratto di sale and lease back, di un immobile mediante imputazione di parte del prezzo ai canoni dovuti all'acquirente da una società terza concessionaria, riconducibile alla medesima titolarità dell'alienante, con compensazione del credito di questa, privo di titolo giustificativo, nei confronti della cedente, poi fallita, in quanto operazione avente valenza distrattiva o dissipativa del patrimonio, per la sostanziale rinuncia a parte del corrispettivo della cessione con effetto di liberalità in favore della società ad essa collegata. (Cassazione penale, sez. V, 03/03/2020, n. 12748).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale, rientrando tali diritti nel patrimonio dell'imprenditore fallito. (Fattispecie relativa all'occultamento alla curatela di un contratto preliminare stipulato da una ditta di costruzioni, poi fallita, relativo all'acquisto di alcuni immobili facenti parte di un complesso in costruzione risolutivamente condizionato alla conclusione dei lavori entro un certo termine). (Cassazione penale, sez. V, 25/02/2020, n. 12946).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di leasing, anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore del bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare. (Cassazione penale, sez. V, 13/02/2020, n. 15403).
Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltre che di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica. (Cassazione penale, sez. V, 12/02/2020, n. 14010).
La disposizione di cui all'art. 46, comma 1, n. 2 l. fall., che individua i beni non compresi nel fallimento suscettibili di trattenimento da parte del fallito, presuppone che sia già intervenuta la dichiarazione di fallimento e che l'agente rivesta la qualità di imprenditore individuale, non trovando applicazione nelle ipotesi di bancarotta distrattiva prefallimentare e nei confronti dell'amministratore o socio di una società di capitali. (Cassazione penale, sez. V, 07/02/2020, n. 17614).
In tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società diversa dalla fallita, la responsabilità nel reato proprio, ex art. 40, comma 2, c.p., la quale, integrata dalla posizione di garanzia che essi ricoprono esclusivamente a tutela della società presso cui operano, è invocabile solo con riferimento all'obbligo di controllo dell'operato degli amministratori di tale società e non può invece estendersi ad atti di bancarotta compiuti da amministratori di società terze, in relazione ai quali possono concorrere solo attraverso una condotta attiva. (Cassazione penale, sez. V, 05/02/2020, n. 11936).
Ai fini della configurabilità, in capo al socio illimitatamente responsabile di una società irregolare dichiarata fallita, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni del suo patrimonio personale, è necessario che il fallimento sia stato esteso, ai sensi dell'art. 147 legge fall., anche nei suoi confronti e il reato dovrà considerarsi consumato alla data di dichiarazione di fallimento laddove essa sia diversa da quella della dichiarazione di fallimento della società. (Cassazione penale, sez. V, 05/02/2020, n. 11936).
Il recupero, da parte della curatela, dei beni non consegnati dal fallito non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell'elemento materiale del reato di bancarotta, il quale – perfezionato al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore – viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius” – equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto – avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale del fallito che non aveva messo immediatamente a disposizione della curatela tre autocarri, ma li aveva consegnati solo dopo che il curatore ne aveva individuato l'esistenza con una visura al PRA - Cassazione penale , sez. V , 03/03/2020 , n. 13820).
Non integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la condotta dell'amministratore di una società fallita che storni dall'attivo poste contabili relative a crediti vantati nei confronti di altre società del gruppo e le trasferisca nel conto “sopravvenienze passive” in quanto tale attività, in assenza di un formale atto di remissione del debito o di rinunzia ad esercitare i diritti sottostanti al credito, non si traduce in atto di disposizione patrimoniale, reale o simulato, da cui consegua la diminuzione, effettiva o apparente, della garanzia patrimoniale della fallita, rimanendo i crediti in questione parte integrante del patrimonio (Cassazione penale , sez. V , 11/02/2020 , n. 11752).
La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, tuttavia il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che non possa valere a superare l'inversione dell'onere della prova della distrazione di beni mobili a carico del fallito l'indicazione generica della loro ubicazione che non ne consenta l'esatta individuazione - Cassazione penale , sez. V , 17/01/2020 , n. 17228)
In tema di bancarotta, gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, essendo essi semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Al contrario è necessario che ricorrano circostanze di fatto ulteriori, o quantomeno elementi di natura logica, in grado di farne emergere gli scopi che, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica, devono identificarsi nella finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica, di recare pregiudizio ai creditori della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio (Cassazione penale , sez. V , 20/12/2023 , n. 5119).
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale e la cd. bancarotta semplice di cui all'art. 217. fall. consiste proprio nell'elemento psicologico che nel caso di bancarotta semplice, si configura indifferentemente quale dolo generico o colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, oppure le tenga in maniera irregolare o incompleta; mentre nella bancarotta documentale è integrata dal dolo specifico (Tribunale , Nola , 20/12/2023 , n. 2116).
L'elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale e si atteggia in formo di dolo generico, in quanto la parziale omissione del dovere annotativo con coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa (Tribunale , Trieste , 04/12/2023 , n. 1843). La bancarotta semplice e quello di bancarotta fraudolenta documentale si distinguono per il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo che nella prima può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisa bili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili; mentre nella seconda deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Tribunale , Trieste , 28/11/2023 , n. 1890).
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta l'amministratore unico della società fallita che abbia occultato o soppresso le scritture contabili, in assenza di qualsivoglia iniziativa di denuncia di smarrimento, furto o distruzione delle medesime (Tribunale , Cassino , 21/11/2023 , n. 2172).
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, volto ad assicurare una corretta e completa informazione sul patrimonio dell'attività e sul volume degli affari della stessa in modo da renderne possibile l'accertamento, punisce l'imprenditore, se dichiarato fallito, che abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad, altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, ovvero che li abbia tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (Tribunale , Bari , sez. I , 20/11/2023 , n. 6123).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la tenuta di un registro di magazzino virtuale che, attraverso la creazione di una rappresentazione contabile e documentale alternativa, impedisca la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, ovvero comunque ostacoli gli accertamenti degli organi fallimentari con difficoltà superabili solo con particolare diligenza. (Fattispecie relativa a registro che, indicando dati diversi da quelli annotati nella contabilità ufficiale, aveva impedito la ricostruzione delle vicende effettive e dei rapporti di debito e credito tra la società concessionaria fallita e la casa madre - Cassazione penale , sez. V , 13/10/2023 , n. 46896).
La mancata tenuta della documentazione fiscale di una società può integrare la bancarotta documentale fraudolenta se sussiste il solo specifico finalizzato al procurare a se o ad altri soggetti un ingiusto profitto e recare, contestualmente, danno ai creditori (Corte appello , Roma , sez. II , 25/09/2023 , n. 10048).
Nella bancarotta fraudolenta documentale assume rilievo dal punto di vista soggettivo del reato la coscienza e conseguentemente la volontà dell'imprenditore di non rendere possibile con il suo agire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, da intendersi non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza [e, quindi, ad esempio sulla base della documentazione reperita presso terzi piuttosto che per il tramite di apposite perizie contabili (Corte appello , Lecce , 26/07/2023 , n. 824).
L'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall' art. 219, comma 3, l. fall ., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute - Cassazione penale , sez. V , 16/03/2023 , n. 25034).
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Cassazione penale , sez. V , 31/01/2023 , n. 10968).
La parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell' art. 216, comma 1, n. 2, l. fall ., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'impedimento nella ricostruzione del volume degli affari o del patrimonio del fallito non rappresenta l'evento del reato, ma costituisce una peculiare modalità della condotta, che interagisce sull'elemento psicologico nella sua connotazione di dolo intenzionale - Cassazione penale , sez. V , 18/01/2023 , n. 15743).
In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Cassazione penale , sez. V , 04/11/2022 , n. 2228).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale l'omessa tenuta della contabilità anche se relativa alla fase finale della vita dell'impresa e nonostante vi sia stata la consegna di tutta la documentazione al curatore, non potendo trasferirsi su quest'ultimo l'obbligo gravante ex lege sull'amministratore (Cassazione penale , sez. V , 23/09/2022 , n. 39808).
Occorre distinguere tra impresa individuale e impresa collettiva, posto che, nel primo caso, vengono in considerazione i libri o le altre scritture contabili previste dall' art. 2214 c.c. , mentre, nel secondo, assumono rilevanza tutti i libri la cui tenuta è obbligatoria “ ex lege ” per le società commerciali. (Fattispecie in tema di società a responsabilità limitata, in cui, oltre ai libri e alle scritture contabili previste dall' art. 2214 c.c. , espressamente richiamato dall' art. 2478 c.c. , vengono in considerazione anche i libri sociali obbligatori previsti da quest'ultima disposizione normativa, fra i quali il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sindacale -Cassazione penale , sez. V , 07/06/2022 , n. 37077).
Il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Cassazione penale , sez. V , 08/04/2022 , n. 33575).
Per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Cassazione penale , sez. V , 04/11/2021 , n. 44666).
L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37459).
L'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Cassazione penale , sez. V , 30/11/2020 , n. 36870).
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all' art. 216, comma 1, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell'approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili -Cassazione penale , sez. V , 08/10/2020 , n. 33114).
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l'esame della documentazione bancaria - Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 21028).
Soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell'azienda di una società, è l'amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l'amministratore giudiziario, ai sensi dell' art. 35, comma 5, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 , il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro (Cassazione penale , sez. V , 21/02/2020 , n. 14689).
La condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell' art. 216, comma 1 n.2, l. fall . può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale generica prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come bancarotta documentale generica una condotta consistita nell'annotazione in contabilità di importi inferiori rispetto a quelli fatturati ed incassati, con conseguente occultamento dell'effettivo volume di affari (Cassazione penale , sez. V , 13/01/2020 , n. 5081).
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all'occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore - Cassazione penale , sez. V , 07/11/2019 , n. 18320).
È configurabile il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella falsificazione del libro soci di una società a responsabilità limitata allorché tale condotta incida sulla ricostruzione del patrimonio e degli affari, volta a garantire gli interessi dei creditori. (Nella specie la Corte ha individuato il dolo specifico del reato in questione sia nello scopo di procurare a sé l'ingiusto profitto di andare esente dalla responsabilità illimitata di cui all' art. 2462, comma 2, c.c. , sottraendosi agli adempimenti di cui agli artt. 2464 e 2470 c.c. , sia in quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo l'identificazione del socio unico - Cassazione penale , sez. V , 27/05/2019 , n. 34146).
Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall' art. 217, comma 2, l. fall .; né può essere dedotto dalla circostanza che l'imprenditore si sia reso irreperibile dopo il fallimento, costituendo detta condotta un posterius rispetto al fatto-reato. (Nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale - Cassazione penale , sez. V , 22/02/2019 , n. 26613).
In tema di giudizio abbreviato secco e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, c.p.p. , la rettifica dell'annualità di un bilancio di esercizio riportata in un'imputazione per bancarotta documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l'ammissione del rito, non comporta violazione del divieto di modifica dell'imputazione sancito dall' art. 441, comma 1, c.p.p. , quando non incide sull'individuazione degli elementi essenziali dell'addebito, in considerazione dei quali l'imputato ha compiuto le sue scelte difensive. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la violazione prendendo in considerazione il complesso di elementi descrittivi che, nonostante l'errore della contestazione originaria, consentivano l'esatta individuazione del fatto e della memoria depositata nel corso del giudizio, nella quale lo stesso difensore aveva segnalato l'imprecisione e aveva dispiegato tuttavia un'articolata linea difensiva sul merito dell'accusa - Cassazione penale , sez. V , 15/02/2019 , n. 24446).
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall' art. 219, comma 3, l. fall ., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisce la stessa dimostrazione del danno, onde la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto - Cassazione penale , sez. V , 03/12/2018 , n. 7888).
In tema di bancarotta fraudolenta, spetta al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l'attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest'ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso (Cassazione penale , sez. V , 11/05/2023 , n. 36416).
La compensazione volontaria, pur consentita dagli artt. 1252 c.c. e 56 l. fall ., può integrare il delitto di cui all' art. 216, comma 3, l. fall . nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a favorire alcuni creditori con danno per gli altri Cassazione penale , sez. V , 26/04/2022 , n. 26412.
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di riqualificazione dell'originaria imputazione di bancarotta preferenziale nel più grave reato di bancarotta per distrazione, quando il fatto storico risulti oggettivamente diverso da quello contestato, per la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, tale da ingenerare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudicare il diritto di difesa Cassazione penale , sez. V , 22/09/2021 , n. 37461.
Il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale Cassazione penale , sez. V , 21/06/2021 , n. 32930).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che si appropri di somme della società a titolo di pagamento per le prestazioni lavorative svolte in favore di quest'ultima, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore. (Fattispecie in cui l'amministratore aveva prelevato somme ingenti e sproporzionate rispetto allo stato patrimoniale della società, pur avendo piena consapevolezza dello stato di dissesto della società - Cassazione penale , sez. fer. , 13/08/2020 , n. 27132).
Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società di persone che prelevi dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, atteso che il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore e società, segnatamente di persone (oltre che di capitali), non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Cassazione penale , sez. V , 12/02/2020 , n. 14010).
Integra il reato di bancarotta preferenziale la cessione di crediti, “pro solvendo”, “pro soluto” o a scopo di garanzia, essendo irrilevante che il credito venga effettivamente riscosso, in quanto l'effetto traslativo si determina all'atto dell'accordo tra cedente e cessionario con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori (Cassazione penale , sez. V , 28/11/2019 , n. 12456).
Commette il delitto di bancarotta fraudolenta l'amministratore di una società che emette obbligazioni a nome della società, senza lasciare traccia di esse nelle scritture contabili e nei bilanci sociali, ed incassi personalmente le somme versate, utilizzandole parzialmente anche per ripagare alcuni degli obbligazionisti medesimi. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso che possa configurarsi la fattispecie di bancarotta preferenziale nella restituzione del capitale ad alcuni obbligazionisti, in quanto, non essendo le somme provento delle obbligazioni mai confluite nel patrimonio sociale, non è ipotizzabile alcuna violazione della par condicio creditorum - Cassazione penale , sez. V , 04/07/2019 , n. 42749).
Non sussiste la scriminante dello stato di necessità in relazione al reato di bancarotta preferenziale nel caso in cui i soci amministratori effettuino pagamenti nei confronti di taluni creditori, che sappiano essere membri di una organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico e da cui temano ritorsioni violente per il mancato soddisfacimento delle loro pretese, qualora essi abbiano volontariamente e consapevolmente creato una situazione di pericolo per l'impresa, rivolgendosi agli stessi (Cassazione penale , sez. un. , 28/02/2019 , n. 28910).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all' art. 2467 c.c. (Cassazione penale , sez. V , 20/02/2019 , n. 25773)
Qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito. (Fattispecie relativa all'immediato rimborso di un finanziamento a favore di una socia, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la sussistenza della lesione della par condicio creditorum, trattandosi di operazione vietata dall' art. 2467 cod. civ. , che prevede la postergazione e la restituzione da parte del socio dei finanziamenti rimborsatigli nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Cassazione penale , sez. V , 03/10/2018 , n. 54502).
L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale; ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorchè il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile. (Fattispecie relativa ad erogazioni di denaro effettuate in favore di una società a cui erano stati affidati lavori edili in subappalto, in modo da ottenere dalla committente il pagamento dei lavori in corso d'opera e garantire così la sopravvivenza finanziaria della società amministrata dall'imputato - Cassazione penale , sez. V , 05/06/2018 , n. 54465).
Si configura un'ipotesi di simulazione di prelazione, di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, l.fall ., nel caso in cui un'impresa in decozione consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento (nella specie, ad opera della capogruppo) di saldi negativi di conti correnti intrattenuti con la banca stessa, giacché in tal modo il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa si trasforma da chirografario in privilegiato, con conseguente costituzione di un titolo di prelazione in danno degli altri creditori (Cassazione penale , sez. I , 18/05/2018 , n. 51861).
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta preferenziale è necessario che il pagamento estingua un debito effettivo, della cui esistenza l'imprenditore è onerato di fornire la prova, in difetto della quale ricorre un'ipotesi di distrazione dei beni e non di diseguale trattamento dei creditori (Cassazione penale , sez. V , 16/04/2018 , n. 32637).
Risponde del reato di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione il liquidatore che disponga in proprio favore il pagamento del compenso proporzionato alla quantità e alla qualità dell'attività prestata, ma in assenza di una corrispondente delibera societaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di bancarotta fraudolenta ricorre, invece, nel caso in cui l'amministratore si auto attribuisca un compenso sproporzionato all'attività svolta - Cassazione penale , sez. V , 12/04/2018 , n. 32378).
In materia di bancarotta tra società infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurano il reato di bancarotta preferenziale e possono eventualmente essere ricondotti all'operatività del contratto cosiddetto di cash pooling - che consiste nell'accentrare in capo ad un unico soggetto giuridico l'amministrazione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, operando tramite la gestione di un conto corrente unico sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata - solo qualora ricorra la formalizzazione di tale contratto di conto corrente intersocietario, con puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo. (Nella fattispecie, la Corte ha respinto i ricorsi degli imputati volti a ricondurre i pagamenti preferenziali nell'ambito del contratto di cash pooling, rilevando che dai documenti della società fallita non risultava alcun formale contratto di tal genere, ma solo una prassi del gruppo societario tesa alla gestione delle risorse finanziare del gruppo nella maniera più utile per affrontare situazioni di criticità economica comuni - Cassazione penale , sez. V , 05/04/2018 , n. 34457).
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della par condicio creditorum che consiste nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, sicché deve essere provata l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale, ma tale prova non può essere desunta sulla base del principio civilistico di non contestazione (Cassazione penale , sez. V , 15/01/2018 , n. 3797).
Risponde di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta per distrazione l'amministratore che ottenga in pagamento di suoi crediti verso la società in dissesto, relativi a compensi e rimborsi spese, una somma congrua rispetto al lavoro prestato (Cassazione penale , sez. V , 10/07/2015 , n. 48017).
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (Cassazione penale , sez. V , 09/12/2014 , n. 17084).
Concorre nel reato di bancarotta preferenziale il creditore che, consapevole dello stato di dissesto del debitore fallendo, fornisce un contributo causale determinante alla violazione della par condicio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse ravvisato gli estremi del reato con riferimento alla condotta di soci dell'impresa poi dichiarata fallita, i quali, in un momento successivo alla manifestazione dei segnali di decozione, avevano anticipato delle somme di denaro necessarie per consentire all'ente il compimento di un'operazione economica e ne avevano poi ottenuto l'immediata restituzione Cassazione penale , sez. V , 20/05/2014 , n. 40998).
Dare delle attrezzature della società in affitto per un canone infimo, quando no si tratti di attrezzature qualificabili come roba ormai da buttare integra da parte dell'amministratore una dissipazione patrimoniale, atteso che non solo privò la società del godimento di quei beni chiedendo un canone modestissimo, ma di fatto li sottrasse alla garanzia dei creditori, dato che in seguito, anche per le analoghe vicissitudini della società affittuaria, non fu più possibile recuperarli Corte appello , Cagliari , sez. I , 26/10/2023 , n. 1191.
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del cd. “business judgement rule” – criterio di valutazione della responsabilità civile degli amministratori della società nei confronti dell'ente, di derivazione anglosassone, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con esonero da responsabilità del “board of directors”, purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenza – non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio “ex ante” in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa Cassazione penale , sez. V , 15/10/2020 , n. 7437.
Il delitto di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quello di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti sotto il profilo oggettivo, per l'inconciliabilità con lo scopo sociale e l'incoerenza con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa delle operazioni poste in essere, e soggettivo, per la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, di diminuire il patrimonio societario per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (Cassazione penale , sez. V , 10/09/2020 , n. 34979).
Non è configurabile la bancarotta cosiddetta riparata nel caso in cui le somme distratte dalla società vengano poi conferite nella stessa per sottoscrivere un aumento di capitale. (In motivazione la Corte ha precisato che, con tale attività, l'autore della sottrazione non si limita a far rientrare nella società il danaro sottratto, ma consegue potenziali pretese in ordine alla distribuzione degli utili e all'attribuzione del patrimonio sociale Cassazione penale , sez. V , 20/09/2023 , n. 42618).
Ai fini della configurabilità della bancarotta “riparata”, non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle “pretese” dell'imputato, oggetto di accordo transattivo – segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la “posizione” di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare – si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite Cassazione penale , sez. V , 28/02/2023 , n. 14932).
Non configura la bancarotta cosiddetta “riparata” la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. “giri” di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un “adempimento apparente”, inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Cassazione penale , sez. V , 03/11/2020 , n. 13382).
La bancarotta cosiddetta riparata si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati Cassazione penale , sez. V , 24/11/2017 , n. 57759.
La bancarotta “riparata” si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. (Fattispecie in tema di condotta restitutoria consistita in una compensazione di debito Cassazione penale , sez. V , 20/10/2015 , n. 4790).
La distrazione di somme da una società ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta riparata, poiché, per determinare l'insussistenza della materialità del reato, l'attività di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acuisca effettiva concretezza (Cassazione penale , sez. V , 07/07/2015 , n. 50289).
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta patrimoniale) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa Cassazione penale , sez. V , 27/06/2023 , n. 31186.
In tema di sequestro conservativo, ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 c.p. , deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento Cassazione penale , sez. V , 05/05/2021 , n. 20646.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il provvedimento di confisca di uno o più beni della fallita, non potendo egli vantare alcun diritto alla restituzione. (In motivazione la Corte ha precisato che legittimato ad impugnare la misura ablatoria è il curatore fallimentare, in quanto portatore dell'interesse dei creditori alla rimozione di statuizioni incidenti sulla consistenza patrimoniale dell'attivo Cassazione penale , sez. V , 30/04/2021 , n. 27050).
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto degli imputati, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione Cassazione penale , sez. V , 22/03/2021 , n. 17586).
In tema di bancarotta fraudolenta, non può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall' art. 322-ter c.p., sui beni personali dell'amministratore della società fallita quando il provento dell'attività distrattiva sia andato a vantaggio di terzi estranei. (Fattispecie in cui la contestazione di bancarotta era riferita a versamenti di somme di denaro sine titulo a soggetti terzi Cassazione penale , sez. V , 16/01/2020 , n. 13830).
In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro finalizzato alla confisca facoltativa di beni sottoposti al sequestro conservativo civile disposto su istanza della curatela fallimentare, a condizione che il giudice compia una prognosi delle conseguenze dell'eventuale rimozione del vincolo penale, considerando in concreto le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di quest'ultimo, in relazione al rischio che l'imputato, anche avvalendosi di uno schermo societario, ritorni in possesso dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo disposto al fine di assicurare la confisca del prodotto o del profitto dei contestati reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo il giudice del merito adeguatamente considerato la precarietà del sequestro conservativo civile e il valore dei beni che vi erano sottoposti, che avrebbe garantito soltanto parzialmente la soddisfazione dei creditori sociali Cassazione penale , sez. V , 30/10/2019 , n. 52060).
In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall' art. 321 comma 1 c.p.p. , di beni sottoposti a sequestro conservativo civile su istanza della curatela, a condizione che il giudice effettui, dandone conto in motivazione, un bilanciamento tra il motivo della cautela penale e le ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, a tal fine considerando lo svolgimento in concreto della procedura concorsuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del giudice di merito che, respingendo l'appello proposto dall'indagato, aveva valorizzato, a suffragio dell'attualità del pericolo di consolidamento degli effetti del contestato delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'incarico conferito, in epoca successiva al fallimento, ad un'agenzia immobiliare e le trattative intraprese per la vendita ad una società della Repubblica ceca di alcuni immobili acquistati e ristrutturati dal ricorrente con il denaro sottratto alla garanzia del creditori, nel caso in cui fosse venuto meno il sequestro conservativo civile disposto sugli stessi Cassazione penale , sez. V , 30/10/2019 , n. 52060).
In tema di sequestro conservativo disposto nell'ambito di un procedimento per bancarotta a garanzia del credito risarcitorio della massa fallimentare, rappresentata dal curatore, il valore dei beni da sottoporre al vincolo deve essere determinato in relazione all'ammontare complessivo del danno (nel caso di specie, determinato dal giudice della cognizione con sentenza di primo grado) e non può essere limitato al valore, in ipotesi minore, del passivo fallimentare, a meno che quest'ultimo non sia stato accertato in via definitiva, ricomprendendovi le spese della procedura e tutte le ulteriori ragioni di credito, ivi comprese quelle connesse ai danni, anche non patrimoniali, cagionati alla società e agli altri soci (Cassazione penale , sez. V , 28/05/2019 , n. 32468).
In tema di bancarotta fraudolenta, è illegittimo il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia disposto a prescindere dall'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti (Cassazione penale , sez. V , 11/12/2018 , n. 5868).
In tema di sequestro probatorio e ai fini della legittimità del decreto di sequestro, quando si procede per il reato di bancarotta fraudolenta che impone la ricostruzione del volume di affari della società fallita, può sequestrarsi l'intera contabilità relativa all'impresa, riservando ad un momento successivo l'individuazione dei documenti effettivamente necessari all'accertamento del fatto. (Fattispecie di sequestro di un personal computer avvenuto in locali prettamente adibiti ad ufficio e riconducibili all'indagato - Cassazione penale , sez. V , 14/03/2017 , n. 16622).
È legittimo il sequestro conservativo disposto a tutela di un credito il cui importo sia determinabile con un apprezzamento che, pur approssimativo, è, tuttavia, ancorato a dati oggettivi e ad argomenti sviluppati in termini idonei a rendere comprensibile il ragionamento del giudice (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, in relazione ad un processo per bancarotta fraudolenta, aveva determinato l'entità della somma sottoposta a sequestro facendo riferimento al numero delle parti civili, alla causale delle pretese risarcitorie ed all'ammontare delle somme richieste Cassazione penale , sez. V , 30/03/2016 , n. 16750).
Ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a quest'ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della disponibilità degli stessi da parte dell'indagato. (Fattispecie relativa a fatti di bancarotta e reati tributari, con riferimento alla quale la Corte ha in parte escluso la sequestrabilità di beni formalmente intestati alla moglie dell'indagato Cassazione penale , sez. III , 12/05/2015 , n. 36530).
In tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all' art. 219, comma 3, l. fall ., va valutata all'atto della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il momento consumativo del reato, costituendo il recupero del bene a seguito del prospettato esercizio dell'azione revocatoria un mero post factum, irrilevante anche ai fini della configurabilità dell'attenuante comune della riparazione del danno di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, c.p. (Cassazione penale , sez. V , 13/01/2021 , n. 7999)
In tema di reati fallimentari, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all' art. 219, comma 3, l. fall ., l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante per il riconoscimento dell'attenuante il fatto che la procedura fallimentare fosse stata definita con un concordato - Cassazione penale , sez. V , 26/11/2020 , n. 856).
La circostanza attenuante del ravvedimento operoso, di natura soggettiva, richiede che la condotta resipiscente, posta in essere dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, sia spontanea e determinata da motivi interni, senza pressioni o costrizioni e non influenzata da fattori quali l'arresto e lo stato di detenzione. (Fattispecie relativa a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante in esame nella condotta dell'imputato, amministratore unico della società fallita, che, contestualmente alla dichiarazione di fallimento, in una primissima fase di indagini aveva inoltrato alla polizia giudiziaria un memoriale il cui contenuto, oltre a svelare le trame societarie criminose, aveva consentito l'individuazione dei complici, abituali interlocutori della società sotto falso nome - Cassazione penale , sez. V , 09/12/2019 , n. 17226).
In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non può trarsi solo dal conferimento di una procura generale ad negotia, ma richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale, anche a mezzo dell'attivazione dei poteri conferiti con la procura stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ricondotto all'imputato la qualifica di amministratore di fatto in quanto titolare di una procura generale e della gestione di alcuni conti correnti della società che non risultava avesse generato passività Cassazione penale , sez. V , 25/11/2021 , n. 4865).
In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società cartiera, in cui la prova del dolo dell'amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato Cassazione penale , sez. V , 24/09/2020 , n. 32413).
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall . vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato - già consulente e creditore della società fallita - quale amministratore di fatto, sulla base di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente Cassazione penale , sez. V , 10/07/2020 , n. 27264).
In tema di concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose, il parere reso dal legale della società in seguito fallita costituisce contributo causalmente rilevante rispetto alla condotta tipica di bancarotta solo nel caso in cui sia risultato decisivo per l'assunzione della condotta da parte dell'intraneus. (Fattispecie in cui è stata esclusa la responsabilità del legale per avere lo stesso reso consigli di incerta valenza causale in merito ad un'operazione - di fatto aggravante il dissesto della società - di aumento fittizio del capitale sociale e di emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Cassazione penale , sez. V , 15/06/2022 , n. 37101).
Concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati file contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare – con tale condotta – pregiudizio ai creditori sociali Cassazione penale , sez. V , 29/03/2022 , n. 21475.
In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento Cassazione penale , sez. V , 31/03/2021 , n. 26501.
Concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato che, quale consulente di una società, era stato l'ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici Cassazione penale , sez. V , 08/02/2021 , n. 18677).
In tema di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'imprenditore richiede la consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus, ma non la rappresentazione della sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, quali la tipologia e le dimensioni dell'impresa Cassazione penale , sez. V , 11/07/2019 , n. 37194.
In tema di bancarotta fraudolenta, non sussiste la responsabilità ex art. 110 cod. pen. del terzo extraneus nel caso in cui questi - in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l' intraneus - ponga in essere un comportamento autonomo che rende di fatto irreversibile l'effetto distrattivo, anche se tale condotta sia stata posta in essere in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento. (Fattispecie in cui il professionista di fiducia dell'amministratore della società poi fallita, in epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, aveva posto in essere condotte finalizzate a ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l'impunità dell'amministratore, senza che ci fosse alcun preventivo accordo con quest'ultimo Cassazione penale , sez. V , 05/07/2018 , n. 49499).
In tema di concorso nel reato di bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società Cassazione penale , sez. V , 27/03/2018 , n. 27141.
In tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell' extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto della società Cassazione penale , sez. V , 17/05/2017 , n. 54291.
In tema di bancarotta, ai fini della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, per la spiccata finalità specialpreventiva delle stesse, assumono significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell'agente. (Fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva valorizzato sia l'entità delle spoliazioni accertate, sia la non occasionalità del coinvolgimento dell'imputato - già condannato per fatti di bancarotta fraudolenta - quale concorrente, in un meccanismo collaudato di distrazione di denaro dalla fallita, mediante un sistema di false fatturazioni e di riscossione di assegni in assenza di prestazione Cassazione penale , sez. V , 19/01/2021 , n. 12052).
In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. , da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse Cassazione penale , sez. VI , 28/10/2020 , n. 36256.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 e 223 l. fall ., per preteso contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. nella parte in cui prevedono che le pene accessorie dai predetti articoli contemplate conseguano automaticamente all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta, atteso che le misure interdittive ed inabilitative in cui tali pene consistono, incidendo su posizioni soggettive dell'imputato - quali la libertà di iniziativa economica ed il diritto al lavoro - in ragione degli illeciti commessi proprio nell'esercizio dell'attività di impresa, svolgono una funzione spiccatamente preventiva, avente fondamento nella presunzione di pericolosità del medesimo, che con dette misure il legislatore non irragionevolmente ha inteso contenere Cassazione penale , sez. I , 29/09/2020 , n. 35498.
Sussiste concorso tra il reato di bancarotta per distrazione e quello di autoriciclaggio nel caso in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro faccia seguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme, in quanto si verifica in tale ipotesi la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori, sia la lesione autonoma e successiva dell'ordine giuridico economico, mediante l'inquinamento delle attività legali Cassazione penale , sez. II , 14/03/2023 , n. 13352.
In tema di reati fallimentari, non è configurabile il concorso formale tra i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, per il diverso ambito delle due fattispecie, ma il solo concorso materiale qualora, oltre alle condotte ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall ., siano stati realizzati differenti ed autonomi comportamenti di abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero atti intrinsecamente pericolosi per l'andamento economico finanziario della società, che siano stati causa del fallimento Cassazione penale , sez. V , 07/12/2021 , n. 348.
In tema di divieto di bis in idem, il precedente giudizio per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti non preclude quello successivo per bancarotta fraudolenta impropria, non sussistendo tra le due fattispecie criminose l'idem factum. (In motivazione, la Corte ha precisato che, mentre il primo è un reato di mera condotta e a dolo preterintenzionale, il secondo è un reato di danno - caratterizzato dall'aver cagionato o contribuito a cagionare il fallimento della società - e dolo specifico Cassazione penale , sez. V , 13/01/2022 , n. 15630).
È configurabile il concorso tra il delitto di omesso versamento dell'IVA di cui all' art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose previsto dall' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall ., essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici, ovvero gli interessi del Fisco, da un lato, e quelli dei creditori, dall'altro, e non comportando, le parziali interferenze fattuali, la configurabilità di un concorso apparente di norme Cassazione penale , sez. III , 01/12/2021 , n. 11064.
In tema di reati fallimentari, non sussiste il concorso tra il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili, previsto dagli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 l. fall ., ed il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all' art. 216, comma 1, n. 2, primo periodo, l. fall . e ciò anche nell'ipotesi in cui le condotte non riguardino i medesimi libri e scritture contabili, attesa la clausola di riserva contenuta all' art. 220 e l'identità dell'offesa che connota le due fattispecie. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato nella parte in cui aveva ravvisato il concorso tra le due fattispecie di reato in considerazione del fatto che la condotta di cui agli artt. 16, comma 1, n. 3 e 220 l. fall . riguardava il deposito tardivo di scritture contabili relative ad annualità diverse da quelle considerate ai fini dell'integrazione della bancarotta fraudolenta Cassazione penale , sez. V , 13/10/2021 , n. 675).
È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione Cassazione penale , sez. V , 19/01/2021 , n. 8902.
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all' art. 223, comma 2, n. 2, l. fall . e quello di indebita compensazione di credito d'imposta, previsto dall' art.10-quater, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , non sussistendo tra le fattispecie un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell' art. 15 c.p. Cassazione penale , sez. V , 08/01/2021 , n. 6350.
Il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 l. fall . concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale di cui all' art. 216, comma 1, n. 2 l. fall . e di bancarotta semplice documentale, di cui all' art. 217, comma 2, l. fall ., quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari Cassazione penale , sez. V , 16/11/2020 , n. 3190.
È configurabile il concorso formale tra il reato di peculato e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto essi si differenziano tra loro per il soggetto attivo, per l'interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento della consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare Cassazione penale , sez. VI , 05/11/2020 , n. 14402.