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DIRITTO PENALE D'IMPRESA

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Bancarotta fraudolenta patrimoniale: quando la distrazione diventa reato

Distrazione di beni e denaro, prelievi, compensi, finanziamenti soci, operazioni infragruppo, prova e responsabilità

Home / Bancarotta / Bancarotta fraudolenta patrimoniale

La bancarotta fraudolenta patrimoniale, frequentemente indicata anche come bancarotta per distrazione o bancarotta distrattiva, è una delle fattispecie più complesse del diritto penale della crisi d'impresa.

La ragione è semplice: non ogni perdita patrimoniale è una distrazione; non ogni prelievo costituisce bancarotta; non ogni operazione economicamente svantaggiosa è fraudolenta.

L'impresa vive attraverso il rischio. Investe, vende, si indebita, finanzia altre società, remunera gli amministratori, cede beni, rinuncia talvolta a crediti difficilmente recuperabili. Molte decisioni producono una diminuzione immediata del patrimonio nella prospettiva — talvolta realizzata, talvolta fallita — di un'utilità futura.

Il diritto penale interviene altrove.

Interviene quando un bene o un valore economico vengono sottratti alla funzione di garanzia dei creditori, mediante un'operazione concretamente pericolosa, e chi agisce ne comprende il significato patrimoniale.

È questo il punto attorno al quale ruota oggi la giurisprudenza più evoluta: la bancarotta per distrazione non si accerta partendo dal fallimento e tornando indietro; si accerta ricostruendo l'operazione nel momento in cui fu compiuta.

Il fallimento successivo non rende fraudolento ciò che originariamente non lo era.

Avv. Salvatore del Giudice - Avvocato penalista

​Responsabile Osservatorio Reati Tributari e Fallimentari

01/ IL REATO

Che cos'è la bancarotta fraudolenta patrimoniale?

La disciplina oggi contenuta nell'art. 322 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza punisce, tra le altre, le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione dei beni, nonché l'esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.

La pena prevista per la forma fraudolenta è la reclusione da tre a dieci anni.

Per amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori delle società viene in rilievo la disciplina della bancarotta impropria, oggi contenuta nell'art. 329 CCII.

Per i fatti e le procedure soggetti alla disciplina transitoria continua inoltre a comparire nella giurisprudenza l'art. 216 della legge fallimentare.

Al di là della successione normativa, il nucleo del problema è rimasto invariato.

Il patrimonio dell'impresa rappresenta la garanzia generale dei creditori.

Ma questo non significa che l'imprenditore debba conservarlo immobile.

Il patrimonio dell'impresa è, per definizione, dinamico.

Perciò: diminuire il patrimonio non significa necessariamente distrarlo.

Il giudice deve comprendere per quale ragione il patrimonio sia diminuito, quale utilità fosse attesa e quale effetto l'operazione fosse concretamente capace di produrre sui creditori.

02/ IL PRINCIPIO CENTRALE

La bancarotta distrattiva è un reato di pericolo concreto

È probabilmente il passaggio più importante dell'intera materia.

La giurisprudenza più recente qualifica stabilmente la bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto.

Non è sufficiente, quindi, dimostrare che un bene sia uscito dal patrimonio.

Occorre accertare che quel distacco fosse concretamente idoneo a incidere sulla garanzia dei creditori.

Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2024, n. 28941, ha espresso il principio con particolare chiarezza: il giudice deve valutare la qualità del distacco patrimoniale, considerando il momento nel quale l'operazione avviene, il valore economico reale del bene e la concreta capacità dell'atto di compromettere le ragioni creditorie. Se l'operazione è molto lontana dalla crisi e l'impresa è ancora in bonis, la successiva insolvenza non può essere utilizzata come lente deformante per trasformare retroattivamente l'atto in distrazione.

Lo stesso criterio viene ribadito da Cass. pen., sez. V, n. 17258/2026: la semplice esistenza di un depauperamento sine titulo non esaurisce l'accertamento. Bisogna verificare, con un giudizio ex ante, se esso fosse realmente capace di creare un pericolo per il soddisfacimento dei creditori.

Ancora più recentemente, Cass. pen., sez. V, n. 20129/2026, ha precisato che non occorre arrivare al punto in cui il patrimonio residuo sia divenuto insufficiente a pagare i creditori: è sufficiente che l'operazione abbia inciso in maniera sensibile sulla loro garanzia.

Il principio può essere sintetizzato così: non occorre il danno; occorre però un pericolo reale.

Questa distinzione è decisiva.

APPROFONDIMENTI

Il tempo della distrazione

impresa in bonis, giudizio ex ante e bancarotta fraudolenta

03/ QUANDO UN ATTO DIVENTA “DISTRAZIONE”

Cosa significa distrarre un bene?

La distrazione consiste nel distacco di un bene o di un'utilità economica dal patrimonio dell'impresa e nella sua destinazione a una finalità incompatibile con la funzione di garanzia dei creditori.

Il distacco può essere materiale.

È il caso, per esempio, del denaro prelevato dalla cassa e utilizzato per esigenze personali.

Ma può essere anche giuridico.

Una società può perdere ricchezza attraverso una cessione, una rinuncia, una garanzia, un finanziamento, una vendita, l'assunzione di un'obbligazione o una complessa operazione societaria.

Per questa ragione la liceità civilistica dell'atto non è decisiva.

Un contratto perfettamente valido può assumere rilievo penale se viene utilizzato per spostare ingiustificatamente ricchezza fuori dalla società.

Allo stesso modo, un'operazione successivamente rivelatasi svantaggiosa non diventa distrattiva soltanto perché non ha prodotto il risultato sperato.

Il diritto penale deve guardare alla sostanza economica dell'operazione.

Un debito può essere una distrazione anche senza uscita materiale di denaro?

Sì.

Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2025, n. 25631 ha riconosciuto la rilevanza distrattiva di un'operazione di finanziamento nella quale la società aveva assunto l'esposizione nei confronti dell'istituto di credito, mentre la disponibilità economica era stata indirizzata verso altra società.

Il patrimonio può quindi essere depauperato non soltanto sottraendo un'attività, ma anche facendo gravare sull'impresa una passività priva di corrispondente utilità.

È una distinzione importante soprattutto nelle operazioni societarie complesse.

Una distrazione può essere commessa anni prima del fallimento?

Sì.

Ma questo non significa che il tempo sia irrilevante.

Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2026, n. 11184 ha chiarito che un atto di depauperamento può essere compiuto anche molto tempo prima dell'insolvenza; tuttavia proprio la distanza temporale impone un controllo particolarmente rigoroso sulla sua concreta pericolosità.

Il principio evita un errore logico frequente: società fallita → operazione precedente negativa → operazione distrattiva.

Il ragionamento corretto procede in senso opposto: situazione della società al momento dell'operazione → funzione economica dell'atto → patrimonio disponibile → ragionevole prospettiva dell'operazione → rischio creato per i creditori.

Soltanto dopo può intervenire la qualificazione penale.

Il fallimento è il presupposto processuale della vicenda. Non è la prova retroattiva della frode.

La distrazione deve aver causato il fallimento?

No.

È uno degli equivoci più frequenti.

Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare che senza quella distrazione la società non sarebbe fallita.

Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2026, n. 13587 ribadisce che non è richiesto il nesso causale tra singola distrazione e successivo fallimento: può essere sufficiente anche l'aggravamento di una situazione patrimoniale già compromessa.

È proprio sotto questo profilo che la bancarotta patrimoniale si distingue dalla bancarotta impropria da operazioni dolose, nella quale assume invece rilievo il rapporto eziologico tra l'operazione antidoverosa e il dissesto.

APPROFONDIMENTI

La prova della distrazione nella bancarotta fraudolenta

beni mancanti, contabilità e obbligo di giustificazione

04/ DISTRAZIONE, DISSIPAZIONE E CATTIVA GESTIONE

Una scelta imprenditoriale sbagliata è bancarotta?

No.

Il processo penale non può trasformarsi in un giudizio sulla bravura dell'imprenditore.

Cass. pen., sez. V, 12 settembre 2024, n. 39730 ha sottolineato che un'operazione, se osservata isolatamente, può apparire dannosa ma inserirsi in una strategia imprenditoriale più ampia capace di compensarne o neutralizzarne gli effetti negativi.

Il giudizio deve quindi essere contestuale.

L'imprenditore può sbagliare.

Può assumere un rischio eccessivo.

Può credere in un investimento che fallisce.

La responsabilità penale nasce quando si supera il confine tra rischio d'impresa e consapevole sacrificio del patrimonio destinato ai creditori.

Che differenza c'è tra distrazione e dissipazione?

Nella distrazione, il valore viene sottratto o deviato.

Nella dissipazione, invece, viene consumato attraverso impieghi radicalmente irrazionali.

Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 2025, n. 13299 definisce la dissipazione facendo riferimento a scelte fortemente eccentriche rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, considerate le sue dimensioni, la concreta attività e le condizioni economiche esistenti in quel momento.

Non basta quindi affermare:

“l'operazione era rischiosa”.

Bisogna dimostrare che fosse radicalmente incongrua rispetto a una ragionevole logica imprenditoriale.

Qual è il confine con la bancarotta semplice?

Il confine passa soprattutto attraverso la funzione della condotta.

Un'operazione manifestamente imprudente, avventata o aleatoria, ma ancora realizzata nell'interesse dell'impresa, può ricadere nella bancarotta semplice.

Diversa è la situazione nella quale le risorse siano deliberatamente sacrificate per un interesse personale dell'amministratore o di soggetti terzi.

La giurisprudenza ha posto proprio questa distinzione tra operazione imprudente e operazione fraudolenta.

05/ COSA PUÒ ESSERE DISTRATTO

Non soltanto denaro e immobili

​L'oggetto della distrazione può essere molto ampio.

Denaro, immobili, merci, macchinari e autoveicoli sono i casi più evidenti.

Ma possono assumere rilievo anche crediti, diritti contrattuali e altre utilità economicamente apprezzabili.

Cass. pen., sez. V, 3 dicembre 2024, n. 2918 ha tuttavia precisato un punto fondamentale: perché un diritto contrattuale possa essere distratto, esso deve essere già effettivamente entrato nel patrimonio dell'impresa.

Prima ancora di chiedersi: “dove è finito il bene?”

bisogna dunque domandarsi: “quel bene o quel diritto appartenevano davvero al patrimonio della società?”

Anche beni di provenienza illecita?

Sì.

Cass. pen., sez. V, 26 maggio 2026, n. 22542 ha affermato che anche beni di provenienza illecita, una volta entrati nella sfera di disponibilità patrimoniale del soggetto, possono costituire oggetto di bancarotta.

La funzione di garanzia non dipende necessariamente dal modo in cui la ricchezza sia stata originariamente acquisita.

06/ I CASI PIÙ FREQUENTI

Prelievi dal conto della società

Prelevare denaro significa averlo distratto?

No.

Il prelievo è soltanto il fatto materiale.

La qualificazione dipende dalla destinazione del denaro.

Una somma prelevata e impiegata per pagare un debito della società presenta un problema radicalmente diverso da una somma utilizzata per spese personali dell'amministratore.

La giurisprudenza valorizza soprattutto la mancanza di una causale economica, l'assenza di documentazione e l'impossibilità di ricondurre la spesa a effettive esigenze aziendali.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza 15 gennaio 2026, n. 1608, ha ritenuto rilevanti prelevamenti privi di giustificazione, beni non rinvenuti e crediti non riscossi verso altra società nella quale l'amministratore era direttamente interessato, valorizzando cointeressenze e irragionevolezza delle operazioni come indici di fraudolenza.

La Cassazione, con n. 31753/2026, è tornata sul tema affermando che il mancato rinvenimento di somme o beni, una volta dimostrato che siano entrati nella disponibilità della società, può assumere forte valore indiziario quando non emerga una destinazione aziendale lecita e documentata.

Il passaggio, però, è decisivo:

prima si deve dimostrare la disponibilità del bene; solo dopo acquista significato la mancata spiegazione della sua destinazione.

Compenso dell'amministratore

Pagarsi un compenso può essere distrazione?

Sì, ma non automaticamente.

La Corte d'appello di Roma, sez. II, 3 maggio 2024, n. 4133, ha individuato un criterio particolarmente utile: la congruità del compenso rispetto all'attività realmente svolta.

Quando l'amministratore è effettivamente creditore della società e riceve un compenso congruo, viene meno la logica tipica della distrazione; qualora la società sia insolvente, potrebbe eventualmente porsi il diverso problema della bancarotta preferenziale.

Se invece il credito è inesistente, meramente apparente o radicalmente sproporzionato, la fuoriuscita può assumere natura distrattiva.

La domanda corretta non è quindi: “l'amministratore ha ricevuto denaro?”

ma:“esisteva realmente il credito e la somma era proporzionata all'attività svolta?”

Restituzione dei finanziamenti ai soci

È uno dei temi più delicati.

La presenza di un credito del socio potrebbe far pensare immediatamente alla bancarotta preferenziale.

Non sempre è così.

Cass. pen., sez. V, 20 giugno 2024, n. 29670, ha ritenuto configurabile la bancarotta patrimoniale per distrazione nel rimborso di finanziamenti sottoposti alla postergazione dell'art. 2467 c.c., quando effettuati in una fase di tensione finanziaria e concretamente destinati a sostenere il capitale della società.

Cass. pen., sez. V, 13 novembre 2025, n. 7052, ha ribadito che il rimborso può assumere natura distrattiva quando il finanziamento, alla luce della situazione finanziaria, svolga sostanzialmente una funzione assimilabile al capitale di rischio.

Ma l'etichetta contabile non risolve il problema.

Cass. n. 40093/2025 richiede di ricostruire la reale volontà negoziale e le concrete caratteristiche del versamento.

Anche qui prevale la sostanza sulla forma.

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Cass. pen., sez. V, 12 febbraio 2026, n. 21598 affronta un'ipotesi significativa.

Una società aveva versato denaro a una partecipata in conto futuro aumento di capitale.

L'aumento non era poi stato deliberato.

Secondo la Corte, una volta venuto meno il presupposto dell'operazione, l'amministratore doveva attivarsi per ottenere la restituzione delle somme; il mancato recupero può integrare distrazione.

Il principio ha portata più ampia:

anche l'omessa tutela consapevole di un'attività patrimoniale può tradursi in distrazione.

Rinunciare a un credito

Anche i crediti fanno parte dell'attivo.

Cass. pen., sez. V, 11 novembre 2025, n. 40093 ha riconosciuto che la rinuncia a un credito può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale quando sia concretamente idonea a mettere in pericolo la garanzia creditoria.

Ciò non significa che ogni credito non riscosso determini responsabilità penale.

Occorre verificare se il credito fosse realmente esigibile, la solvibilità del debitore, la convenienza di un'azione giudiziaria, i costi del recupero e l'esistenza di una ragione economica seria per l'inerzia.

Una rinuncia razionale a un credito inesigibile non è equivalente alla rinuncia gratuita a una risorsa recuperabile in favore di una società riconducibile allo stesso amministratore.

Pagamento di un debito inesistente

Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2025, n. 14330 ha ritenuto configurabile la bancarotta patrimoniale quando l'amministratore paghi un debito già estinto per effetto della compensazione legale.

Il principio è intuitivo.

La bancarotta preferenziale presuppone il pagamento di un vero creditore.

Se il debito non esiste, il trasferimento di denaro è privo di una reale causa patrimoniale e può assumere natura distrattiva.

APPROFONDIMENTI

Il compenso dell’amministratore tra bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale

il criterio della congruità

07/ GRUPPI DI SOCIETÀ

Trasferire denaro a un'altra società del gruppo è distrazione?

Non necessariamente.

Ma il gruppo non possiede un unico patrimonio.

Ogni società mantiene la propria autonomia e i propri creditori.

Per questo la formula “il denaro è comunque rimasto nel gruppo”, non è sufficiente.

Cass. pen., sez. V, 26 giugno 2024, n. 36040 richiede innanzitutto l'effettiva esistenza di un gruppo, caratterizzato da una reale relazione imprenditoriale e da un centro di direzione e coordinamento.

Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2025, n. 7530 ha ulteriormente chiarito che il gruppo può coinvolgere anche enti con natura giuridica differente, ma occorre dimostrare l'esistenza concreta del centro unitario di coordinamento e della strategia comune.

I vantaggi compensativi

È qui che entra in gioco una delle pronunce più importanti degli ultimi anni.

Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 42570 ha chiarito che il vantaggio capace di neutralizzare la natura distrattiva di un sacrificio infragruppo deve presentare requisiti di certezza o fondata prevedibilità, congruità e proporzionalità.

Non basta prospettare genericamente il futuro vantaggio del gruppo.

Esso deve risultare almeno equivalente al sacrificio imposto alla società e la sua prevedibilità deve poter essere ricostruita attraverso documentazione seria: business plan, progetti industriali, verbali del consiglio di amministrazione, contratti, corrispondenza, relazioni sulla gestione ed evidenze contabili.

Questa massima contiene un insegnamento difensivo fondamentale:

nelle operazioni infragruppo, ciò che viene scritto prima dell'operazione può valere più di ciò che viene spiegato dopo il fallimento.

Cash pooling

Il cash pooling è uno strumento ordinario di gestione finanziaria nei gruppi.

Non è, in quanto tale, distrattivo.

Diventa problematico quando si traduca in un trasferimento sistematico e unidirezionale di liquidità da una società verso altre entità, senza un'effettiva regolamentazione dei rapporti, senza una concreta possibilità di restituzione e senza vantaggi compensativi riconoscibili.

Anche in questo caso occorre quindi ricostruire l'operazione, non demonizzarne il nome.

APPROFONDIMENTI

L’interesse di gruppo davanti alla bancarotta

vantaggi compensativi e limiti alla distrazione infragruppo

08/ CESSIONE D'AZIENDA, CLIENTELA E AVVIAMENTO

Dire che “è stata distratta l'azienda” non basta

Cass. pen., sez. V, 23 aprile 2024, n. 23577 contiene un principio di grande importanza pratica.

La contestazione deve individuare ciò che è stato realmente sottratto.

L'avviamento non può essere considerato un bene autonomamente distraibile se non siano stati trasferiti anche l'azienda o i fattori produttivi capaci di generarlo.

Analogamente, parlare di cessione di ramo d'azienda presuppone l'individuazione di un complesso organizzato di beni secondo la nozione dell'art. 2555 c.c.

Non basta quindi affermare:

“la vecchia società si è svuotata e la nuova svolge la stessa attività”.

Bisogna individuare cosa sia passato dall'una all'altra e quale valore avesse.

Stessi dipendenti, stessi locali, stessi clienti: prova sufficiente?

No.

Il Tribunale di Nola, con sentenza 14 aprile 2026, n. 48, ha escluso che la coincidenza dell'attività, il passaggio di parte della clientela e di alcuni dipendenti, l'utilizzo degli stessi locali o la presenza presso la nuova società di documentazione della precedente siano sufficienti, da soli, a dimostrare la distrazione.

Occorre provare concretamente la fuoriuscita degli asset e il corrispondente trasferimento di valore.

È una distinzione fondamentale tra continuità economica e distrazione patrimoniale.

09/ BENI IN LEASING

Può essere distratto un bene che non appartiene alla società?

Sì.

La proprietà civilistica non esaurisce il concetto penalistico di patrimonio.

Cass. pen., sez. V, 26 febbraio 2025, n. 20221 ha riconosciuto che anche un bene detenuto mediante leasing può assumere rilevanza nella bancarotta patrimoniale.

La sua sottrazione può privare la massa sia del valore economicamente incorporato nel contratto e nella possibile opzione di riscatto, sia delle utilità derivanti dalla disponibilità del bene, determinando al contempo ulteriori obblighi nei confronti del concedente.

APPROFONDIMENTI

Cessione e affitto d’azienda nella bancarotta fraudolenta

quando l’operazione diventa distrattiva

10/ FONDO PATRIMONIALE E PROTEZIONE DEI BENI

Un atto civilisticamente lecito può diventare distrattivo

La costituzione di un fondo patrimoniale è un atto previsto dall'ordinamento.

Questo, però, non lo rende penalmente neutro in ogni contesto.

Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2026, n. 7695 ha riconosciuto la natura distrattiva della costituzione del fondo patrimoniale quando realizzata in una situazione nella quale l'impresa fosse già insolvente.

Il principio supera la forma dell'atto e ne guarda la funzione.

La domanda diventa:

il vincolo aveva una normale ragione familiare oppure serviva concretamente a sottrarre beni alla garanzia dei creditori?

11/ SCISSIONE, FUSIONE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Una scissione societaria è una distrazione?

Non di per sé.

La scissione è un'operazione perfettamente prevista dal diritto societario ed è accompagnata da specifici strumenti di tutela dei creditori.

Ma può diventare lo strumento attraverso il quale venga realizzata una spoliazione.

Cass. pen., sez. V, n. 246/2025, affrontando una scissione in presenza di rilevanti debiti tributari, ha richiesto di verificare in concreto gli effetti dell'operazione sulla possibilità dell'Erario di soddisfarsi.

Il principio è stato nuovamente affrontato da Cass. pen., sez. V, 4 settembre 2026, n. 32909: la scissione non costituisce automaticamente un fatto distrattivo, ma può integrare bancarotta quando, alla luce della situazione debitoria e degli effetti economici prodotti, sia stata deliberatamente utilizzata con funzione depauperativa e pregiudizievole per i creditori.

È una delle pronunce più recenti sul tema e conferma una linea ormai evidente:

nessun tipo negoziale è distrattivo per definizione; nessun tipo negoziale è immune dal controllo sulla sua funzione concreta.

12/ LA PROVA DELLA DISTRAZIONE

Il curatore non trova un bene: basta per condannare?

No.

Questo è uno dei punti più delicati.

Il mancato rinvenimento può rappresentare un indizio molto serio.

Ma prima deve essere dimostrato che il bene sia realmente esistito e sia effettivamente entrato nella disponibilità dell'impresa.

La prova non può essere costruita saltando questo passaggio.

Quando risulti dimostrata la precedente disponibilità, la mancanza di una spiegazione attendibile sulla destinazione può concorrere alla prova della distrazione. La più recente Cass. n. 31753/2026 ribadisce proprio il valore indiziario della mancata dimostrazione di una legittima destinazione aziendale dei beni o delle somme non più rinvenuti.

Ma il principio non equivale a un'inversione automatica dell'onere della prova.

L'accusa deve innanzitutto costruire il fatto storico.

La sequenza corretta è:

esistenza del bene → disponibilità della società → collocazione temporale → mancato rinvenimento o fuoriuscita → destinazione → attribuzione della condotta all'imputato.

Soltanto a quel punto assume significato la mancata giustificazione.

La contabilità prova automaticamente l'esistenza dei beni?

No.

Le scritture contabili sono un elemento probatorio importante, ma non una prova legale insuperabile nel processo penale.

Quando venga contestata l'effettiva esistenza dei beni annotati, le risultanze contabili devono essere confrontate con fatture, inventari, pagamenti, documentazione di acquisto, ammortamenti, fotografie, contratti e altre evidenze.

La difesa non deve quindi limitarsi a spiegare dove sia finito un bene.

Può essere necessario contestare il passaggio precedente:

è mai stato dimostrato che quel bene fosse realmente nella disponibilità della società?

E se cambia l'amministratore?

Il problema diventa ancora più evidente.

Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2025, n. 38791 ha escluso che la responsabilità dell'amministratore precedente possa essere ricavata soltanto dal mancato rinvenimento dei beni al momento dell'inventario, quando nel frattempo sia subentrato un nuovo gestore.

Occorre dimostrare che la fuoriuscita sia avvenuta nel periodo in cui il primo amministratore esercitava i poteri gestori oppure provare il suo concorso nella successiva distrazione.

La cronologia è prova.

13/ BENI DI MODESTO VALORE

Esiste una soglia minima sotto la quale non c'è bancarotta?

No.

Non esiste un importo previsto dalla legge.

Ma questo non significa che qualsiasi sottrazione, per quanto irrilevante, integri automaticamente il reato.

Cass. n. 13137/2025, occupandosi di vecchi mezzi meccanici dal valore ormai minimale, ha censurato il ragionamento secondo cui sarebbe bastato osservare che conservavano almeno un valore di rottamazione. Il giudice avrebbe dovuto verificare la reale offensività della condotta.

La recentissima Cass. n. 31753/2026 precisa, dall'altro lato, che anche un singolo bene e persino un bene di valore modesto può essere oggetto di bancarotta quando la sua sottrazione incida sensibilmente, nel caso concreto, sulla garanzia patrimoniale.

Le due affermazioni non sono contraddittorie.

La regola è:

non conta il valore assoluto del bene. Conta la sua incidenza concreta sulla garanzia dei creditori.

Un bene da diecimila euro può essere irrilevante per una società patrimonialmente solidissima.

Un bene di valore molto inferiore può avere un peso ben diverso in una società ormai priva di attivo.

14/ IL DOLO

Cosa deve sapere l'amministratore?

Nella bancarotta per distrazione è normalmente sufficiente il dolo generico.

Non occorre che l'autore desideri il fallimento.

Non occorre neppure lo specifico scopo di danneggiare i creditori.

Ma sarebbe altrettanto errato pensare che basti la volontà materiale dell'atto.

Cass. n. 23155/2025 collega il dolo proprio alla struttura di pericolo concreto del reato: l'agente deve essere consapevole di realizzare un'operazione sul patrimonio capace di compromettere le ragioni dei creditori.

La stessa impostazione viene ribadita dalla giurisprudenza del 2026.

Dire:

“l'amministratore sapeva di aver fatto il bonifico”

non prova ancora il dolo della bancarotta.

Occorre comprendere se conoscesse la reale funzione economica di quel bonifico e il sacrificio patrimoniale che produceva.

Gli indici di fraudolenza

Il dolo viene normalmente ricostruito attraverso elementi indiretti.

Cass. pen., sez. V, 12 aprile 2024, n. 32061 utilizza l'espressione “indici di fraudolenza”.

Possono assumere rilievo la situazione economico-finanziaria della società, la vicinanza alla crisi, l'assenza di una plausibile ragione imprenditoriale, l'esistenza di interessi personali dell'amministratore nell'impresa beneficiaria, la sproporzione tra sacrificio e controprestazione e l'anomalia complessiva dell'operazione.

Sono indizi.

Non sostituiscono il ragionamento probatorio.

Una forte cointeressenza può essere significativa.

Non equivale, da sola, alla colpevolezza.

15/ CHI RISPONDE

L'amministratore formale

La carica formale non produce responsabilità oggettiva.

L'amministratore risponde delle condotte alle quali abbia partecipato o rispetto alle quali sia provato il necessario elemento soggettivo.

È un principio particolarmente importante nelle società nelle quali la gestione reale sia esercitata da soggetti diversi da quelli formalmente nominati.

L'amministratore di fatto

Diverso è il caso di chi, pur privo di una nomina formale, eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione gestoria.

L’accertamento deve riguardare la realtà dell’amministrazione: decisioni, rapporti bancari, disposizioni sui conti, rapporti con dipendenti e fornitori, direttive impartite agli organi formali e concreta influenza sulle scelte societarie.

Approfondisci la responsabilità dell’amministratore di fatto nella bancarotta →

APPROFONDIMENTI

L’amministratore senza deleghe nella bancarotta

conoscenza effettiva, segnali di allarme e omesso impedimento

16/ RESTITUIRE IL DENARO: LA BANCAROTTA RIPARATA

La restituzione cancella la distrazione?

Può assumere un'importanza decisiva, ma occorrono condizioni rigorose.

La cosiddetta bancarotta riparata riguarda l'ipotesi nella quale il patrimonio venga completamente reintegrato prima dell'apertura della procedura concorsuale.

La giurisprudenza richiede una restituzione effettiva, integrale, tempestiva e tracciabile, capace di neutralizzare concretamente gli effetti della precedente distrazione.

Non è sufficiente una generica affermazione secondo cui il denaro sarebbe stato restituito, soprattutto quando si invochino movimenti in contanti privi di riscontro.

Cass. pen., sez. V, 15 giugno 2023, n. 26240 valorizza proprio l'effettività e la documentabilità della reintegrazione; Cass. n. 14932/2023 precisa che non è indispensabile restituire materialmente lo stesso identico bene, purché il reintegro patrimoniale sia realmente corrispondente all'originario depauperamento.

La bancarotta riparata mostra, ancora una volta, perché il tema dell'offensività concreta sia centrale.

16/ COME SI COSTRUISCE LA DIFESA

Un procedimento documentale richiede una difesa documentata

La bancarotta fraudolenta patrimoniale raramente si difende con una sola tesi giuridica.

Prima viene il fatto.

Occorre ricostruire il patrimonio della società nel momento dell'operazione, e non soltanto alla data della liquidazione giudiziale.

Occorre comprendere il percorso del denaro, la reale titolarità dei beni, il valore delle prestazioni, la situazione finanziaria, la ragione economica delle scelte, le relazioni tra società collegate e il ruolo concretamente esercitato dai soggetti coinvolti.

La difesa dovrebbe quindi muoversi lungo una sequenza precisa:

Che cosa esisteva realmente nel patrimonio?

Che operazione è stata compiuta?

Quale controprestazione o utilità ha ricevuto la società?

Qual era la situazione economica in quel momento?

L'operazione metteva concretamente in pericolo i creditori?

Chi ha deciso realmente?

Che cosa conosceva quella persona?

È soltanto al termine di questa ricostruzione che parole come distrazione, dissipazione, preferenza, operazione dolosa acquistano un significato giuridicamente affidabile.

La sentenza di fallimento o l'apertura della liquidazione giudiziale raccontano come la storia è finita.

La difesa deve ricostruire come quella storia appariva mentre veniva vissuta.

Domande frequenti (FAQ)

IL PROFESSIONISTA

Avv. Salvatore del Giudice

AVVOCATO PENALISTA

Svolge la propria attività nel settore del diritto penale dell’impresa, con specifica competenza in materia di reati fallimentari e tributari.

È Responsabile dell’Osservatorio Reati Tributari e Fallimentari, nell’ambito del quale segue e approfondisce l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.

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