Responsabilità penale del radiologo: l’errore diagnostico tra incertezza dell’immagine, limiti del referto e ritardo terapeutico
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Responsabilità penale del radiologo: l’errore diagnostico tra incertezza dell’immagine, limiti del referto e ritardo terapeutico

  • 21 ore fa
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Responsabilità penale del radiologo - Avv. Salvatore del Giudice, penalista esperto in colpa medica

Indice:


  1. Premessa

Il radiologo esercita la propria professione in una zona particolarmente delicata della medicina.

Non osserva direttamente la malattia, ma la sua rappresentazione: un’ombra, una discontinuità, una densità inattesa, un reperto minimo che può costituire il primo segnale di una patologia grave oppure una variazione priva di significato clinico.

Da questa distanza tra immagine e realtà nasce il rischio caratteristico della radiologia. Un reperto può essere tecnicamente presente ma difficilmente percepibile; può essere percepito ma interpretato in modo non corretto; può essere correttamente descritto ma non adeguatamente comunicato; può, infine, essere segnalato dal radiologo e tuttavia non essere valorizzato dal medico che ha in cura il paziente.

Il processo penale tende spesso a sterilizzare queste differenze.

Dopo che l’evento si è verificato, soprattutto quando si tratta della morte del paziente, ciò che prima appariva incerto diventa improvvisamente evidente.

L’immagine viene riletta conoscendo già la diagnosi definitiva, il decorso clinico e il risultato dell’esame autoptico.

Ma il giudice penale non può e non deve giudicare il radiologo con lo sguardo retrospettivo di chi conosce già la soluzione del caso.

La domanda corretta non è: oggi, sapendo che cosa è accaduto, il reperto si riesce a vedere?

La domanda è diversa: nel momento in cui l’esame fu eseguito, tenendo conto della qualità delle immagini, del quesito clinico, dei dati anamnestici disponibili, dell’urgenza e delle concrete condizioni di lavoro, quel reperto avrebbe dovuto essere riconosciuto e interpretato da un radiologo diligente?

È su questa distinzione che si costruisce, o dovrebbe costruirsi, la responsabilità penale del medico radiologo.


  1. Quando può sorgere la responsabilità penale del radiologo

La responsabilità penale può essere contestata quando l’errore diagnostico abbia contribuito a cagionare la morte o una lesione del paziente.

I reati di riferimento sono, principalmente, l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, secondo la disciplina degli artt. 589, 590 e 590-sexies c.p.

La legge 8 marzo 2017, n. 24, impone agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi, salve le peculiarità del caso concreto, alle raccomandazioni contenute nelle linee guida pubblicate secondo il Sistema nazionale linee guida oppure, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’art. 590-sexies c.p. prevede inoltre una particolare area di non punibilità per l’errore dovuto a imperizia quando siano state rispettate raccomandazioni adeguate allo specifico caso clinico.

La giurisprudenza, soprattutto dopo la decisione delle Sezioni Unite nel caso Mariotti, ha tuttavia precisato che le linee guida non costituiscono uno scudo automatico.

Il sanitario continua a rispondere quando l’evento sia dovuto a negligenza o imprudenza, anche non grave; quando abbia scelto raccomandazioni non pertinenti; quando il caso non fosse disciplinato da linee guida; oppure quando abbia commesso un errore grave nell’esecuzione di raccomandazioni astrattamente corrette.

In un procedimento riguardante un radiologo, dunque, non basta affermare che una diagnosi fu sbagliata.

L’accusa deve individuare la regola cautelare concretamente violata, il reperto che avrebbe dovuto essere riconosciuto, il livello di visibilità e di interpretabilità dell’immagine, la condotta alternativa esigibile, la gravità dell’errore e il rapporto causale tra quella condotta e l’evento verificatosi.

Se manca uno solo di questi passaggi, il rischio è di trasformare il giudizio di responsabilità penale in una valutazione astratta della qualità professionale del medico. Ma oggetto dell'accertamento non è la perfezione della prestazione, è la colpa individuale e le conseguenze causalmente riconducibili a essa.


  1. L’atto radiologico non coincide con la sola lettura dell’immagine

L’attività del medico radiologo non consiste semplicemente nel guardare una serie di immagini e assegnare loro un nome diagnostico.

L’atto radiologico comprende una sequenza più articolata: la valutazione del quesito clinico, la scelta e l’adeguatezza della metodica, il controllo della qualità diagnostica dell’esame, l’interpretazione delle immagini, l’eventuale confronto con esami precedenti, la formulazione del referto e, nei casi urgenti, la comunicazione tempestiva del risultato.

La responsabilità può quindi collocarsi in momenti diversi.

Può esservi un errore percettivo, quando il reperto era presente e riconoscibile ma non viene osservato.

Può esservi un errore interpretativo, quando l’anomalia viene rilevata ma viene attribuita a una condizione diversa.

Può esservi un errore tecnico-valutativo, quando il radiologo formula conclusioni diagnostiche nonostante l’esame sia incompleto, degradato o non adeguato al quesito clinico.

Può esservi, infine, un errore comunicativo, quando un reperto critico è descritto nel referto ma non viene segnalato con la tempestività necessaria al medico che deve assumere le successive decisioni terapeutiche.

La comunicazione non rappresenta un elemento esterno o puramente amministrativo.

Le raccomandazioni europee in materia radiologica sottolineano l’esigenza di comunicare con modalità appropriate i reperti urgenti, inattesi o potenzialmente pericolosi, soprattutto quando il semplice inserimento del referto nel sistema informatico non garantisca che l’informazione venga tempestivamente ricevuta e utilizzata.

La radiologia moderna si muove, non casualmente, verso forme di refertazione più strutturate e clinicamente orientate.

Un recente documento di consenso SIRM-AIOM sulla TC nel percorso oncologico propone modelli standardizzati di richiesta e refertazione diretti a rendere più chiara la comunicazione tra radiologo e oncologo.

La stessa SIRM precisa che tali modelli non costituiscono un obbligo giuridico, ma un riferimento condiviso di buona pratica.

Il punto, anche sul piano legale, è evidente: il referto non è un inventario di immagini. È un atto medico destinato a orientare altre decisioni mediche.


  1. La TAC sfocata e il referto categorico: il caso dell’emorragia cerebrale

Uno dei casi più significativi è stato esaminato dalla Cassazione penale, sezione III, con la sentenza 13 settembre 2022, n. 4903.

Un paziente era stato sottoposto a TAC encefalo e successivamente dimesso dal Pronto soccorso.

Il referto aveva escluso lesioni encefaliche e sanguinamenti intracranici. Dopo pochi giorni, tuttavia, il paziente era deceduto per edema cerebrale.

Nel processo era emerso che una parte dell’immagine appariva sfocata e che l’evento emorragico si manifestava in maniera tenue.

La radiologa era una specialista in radiologia generale e non possedeva una specifica formazione neuroradiologica.

La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità penale ritenendo che la difficoltà interpretativa rendesse configurabile, al più, una colpa lieve.

La Cassazione ha però censurato il ragionamento dei giudici, non perché avesse direttamente affermato che il sanguinamento dovesse necessariamente essere riconosciuto, ma perché erano state utilizzate linee guida riferite al medico di Pronto soccorso e al neurochirurgo, anziché quelle pertinenti all’attività radiodiagnostica.

La valutazione della colpa doveva essere condotta nell’ambito delle specifiche competenze del radiologo: esecuzione dell’esame, verifica della sua qualità e interpretabilità, scelta delle immagini e formulazione del referto.

Il punto centrale della decisione è particolarmente importante per i medici.

Quando un’immagine non è adeguatamente leggibile, il radiologo non può semplicemente trasformare l’incertezza tecnica in una rassicurazione diagnostica.

La questione non era soltanto se la radiologa fosse in grado di identificare l’emorragia. Occorreva accertare se, davanti a un’immagine sfocata e non decifrabile con sufficiente sicurezza, fosse corretto redigere un referto categorico che escludeva anomalie, senza segnalare la limitazione dell’esame e senza proporre una valutazione neuroradiologica o un approfondimento diagnostico.

In altri termini, l’eventuale limite di competenza non genera automaticamente responsabilità.

Può però diventare rilevante quando il medico lo conosca e, nonostante ciò, formuli conclusioni assolute, impedendo al clinico di percepire l’esistenza stessa del dubbio.

La Cassazione ha quindi annullato la decisione limitatamente agli effetti civili, affinché il caso fosse riesaminato utilizzando i parametri propri della radiologia diagnostica.

La lezione è netta: un referto prudente non è un referto evasivo. Quando l’immagine è tecnicamente limitata, dichiararne i limiti, indicare il margine di incertezza e suggerire il necessario approfondimento costituiscono parte della prestazione professionale.


  1. Il reperto visibile ma non segnalato: la cuffia endotracheale sovradistesa

Un diverso tipo di errore è stato esaminato dalla Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza 19 gennaio 2010, n. 13237.

Il paziente, ricoverato in rianimazione dopo un grave incidente stradale, era stato sottoposto a intubazione orotracheale.

La cuffia posta all’estremità del tubo endotracheale risultava eccessivamente dilatata. Secondo la ricostruzione accolta nel giudizio, la sovradistensione aveva esercitato una pressione anomala sulla parete tracheale, provocando un danno ischemico successivamente evoluto in una fistola esofago-tracheale e in una malattia durata circa duecento giorni.

Al radiologo veniva rimproverato di avere refertato la radiografia del torace senza segnalare l’abnorme dilatazione della cuffia, che sarebbe stata riconoscibile attraverso la semplice osservazione della lastra e il confronto con le immagini precedenti.

Il caso è interessante perché il reperto non riguardava la ricerca di una patologia primaria del torace, ma il controllo di un dispositivo medico.

La responsabilità del radiologo non è infatti limitata alla sola indicazione clinica principale riportata nella richiesta.

Nel campo esplorato possono emergere anomalie o situazioni pericolose che, quando siano chiaramente riconoscibili e clinicamente rilevanti, non possono essere ignorate soltanto perché non costituiscono l’oggetto formale del quesito.

La Cassazione ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione che aveva riconosciuto, agli effetti civili, il nesso tra l’omessa segnalazione, il mancato intervento dei rianimatori e la lesione del paziente.

È stata valorizzata anche la cooperazione colposa tra professionisti: il radiologo aveva il compito di leggere correttamente l’immagine, mentre i rianimatori erano direttamente responsabili del monitoraggio pressorio della cuffia.

Nessuno dei professionisti poteva invocare l’errore dell’altro per sottrarsi al proprio specifico dovere.

Il caso dimostra inoltre che il giudizio sulla responsabilità non può fermarsi all’errore di refertazione.

È necessario ricostruire la catena causale: se il reperto fosse stato segnalato, la pressione sarebbe stata controllata? La cuffia sarebbe stata sgonfiata o sostituita? Il danno ischemico sarebbe stato evitato? Sono questi, e non la sola imperfezione del referto, gli interrogativi propri del processo penale.


  1. Il radiologo non deve formulare una certezza che le immagini non consentono

L’incertezza è fisiologica nella diagnostica per immagini.

Non sempre è possibile formulare una diagnosi definitiva; talvolta il compito professionale consiste proprio nel delimitare le alternative plausibili e nell’indicare il percorso necessario per distinguerle.

Sotto questo profilo, vi è una differenza fondamentale tra un referto che dichiara motivatamente la natura dubbia di un reperto, un referto che indica una diagnosi differenziale, un referto che suggerisce un controllo o un approfondimento e un referto che esclude categoricamente una patologia nonostante immagini incomplete o non adeguatamente interpretabili.

Nel primo caso il radiologo trasferisce correttamente al clinico il grado di affidabilità dell’indagine.

Nell’ultimo, invece, può produrre un’informazione falsamente rassicurante, capace di interrompere il percorso diagnostico.

Proprio per questo non sempre l’errore più grave consiste nel non avere attribuito il nome corretto alla patologia.

In alcune situazioni, l’errore consiste nel non avere riconosciuto che non era possibile raggiungere una conclusione sufficientemente sicura.

Quando l’esame sia tecnicamente limitato, il referto dovrebbe rendere comprensibile la natura della limitazione e le sue conseguenze diagnostiche.

Espressioni generiche come “esame scarsamente valutabile”, non accompagnate dall’indicazione delle strutture non giudicabili o del rischio clinico che resta aperto, possono risultare insufficienti.

La prudenza professionale non richiede di elencare ogni diagnosi teoricamente possibile.

Richiede però di non chiudere il caso quando le immagini, il quesito clinico o la sintomatologia impongono di lasciarlo aperto.


  1. La diagnosi differenziale può proteggere il radiologo: la Cassazione del 2026

La sentenza della Cassazione penale, sezione IV, 4 marzo 2026, n. 17493 mostra il problema da una prospettiva opposta.

Una paziente presentava una vasta formazione pelvica e addominale. La diagnosi clinica si era progressivamente orientata verso un tumore ovarico.

La paziente era stata inserita in un percorso oncologico e l’intervento era stato programmato dopo diversi giorni.

In realtà era presente un esteso processo ascessuale collegato a una patologia diverticolare, successivamente evoluto in sepsi e insufficienza multiorgano.

La TAC costituiva, secondo la Corte, il “punto nodale” della vicenda.

Il radiologo non aveva individuato come prima ipotesi una diverticolite complicata, ma aveva comunque descritto una formazione ascessualizzata e aveva orientato verso una patologia flogistica che richiedeva una valutazione urgente.

I medici che avevano preso in carico la paziente si erano invece concentrati sulla sola ipotesi neoplastica, trascurando la diagnosi differenziale indicata dal radiologo e, soprattutto, la pericolosità della componente ascessuale.

La Cassazione ha ritenuto colposa la condotta attendista dei curanti: indipendentemente dall’origine tumorale o diverticolare della formazione, il processo ascessuale descritto nella TAC richiedeva un intervento tempestivo.

Il caso è estremamente istruttivo.

Il radiologo non è sempre tenuto a individuare immediatamente la diagnosi eziologica definitiva. Può essere sufficiente che riconosca e comunichi correttamente il dato clinicamente decisivo.

In quella vicenda, il problema urgente non era tanto stabilire se la massa derivasse da un tumore o da una diverticolite.

Il problema era che esisteva una vasta raccolta ascessuale potenzialmente letale. Averla descritta e aver prospettato una diagnosi differenziale aveva messo i curanti nelle condizioni di comprenderne la gravità.

La sentenza dimostra che un referto ben costruito non è quello che mostra maggiore sicurezza lessicale. È quello che consente al medico destinatario di individuare il rischio che non può essere trascurato.


  1. Il medico curante non può affidarsi ciecamente al radiologo

L’autonomia del radiologo non esonera gli altri medici dal valutare il complessivo quadro clinico. In materia di attività sanitaria d’équipe, la Cassazione afferma costantemente che ogni professionista risponde delle proprie competenze e, contemporaneamente, degli errori altrui che siano evidenti, non settoriali e riconoscibili attraverso le comuni conoscenze del professionista medio.

Con la sentenza 13 novembre 2013, n. 5615, la Corte ha escluso che un chirurgo potesse giustificare il ritardo nell’intervento richiamando il parere del radiologo.

Le risultanze dell’esame erano tali che il chirurgo, in grado di comprenderle, avrebbe dovuto dissentire dalla valutazione radiologica e procedere all’intervento.

Lo stesso principio emerge dal caso della dissezione aortica deciso dalla Cassazione penale, sezione IV, con sentenza 12 giugno 2018, n. 54802.

Il paziente si era presentato in Pronto soccorso con dolore toracico.

Gli esami diretti alla ricerca di un infarto erano risultati negativi. La radiografia del torace riportava una “salienza dell’arco aortico”.

Secondo la ricostruzione giudiziaria, l’immagine mostrava inoltre un’alterazione dell’arco e uno slargamento mediastinico che, letti insieme alla persistenza del dolore e all’esclusione dell’ischemia cardiaca, avrebbero dovuto indurre i medici del Pronto soccorso a considerare una dissezione aortica e a richiedere ulteriori accertamenti, come l’ecografia e la TAC.

Il radiologo aveva segnalato il dato radiografico.

Furono i medici che seguivano il paziente a non inserirlo nella corretta diagnosi differenziale e a mantenere l’originario atteggiamento attendista. La Cassazione confermò la loro responsabilità.

L’affidamento sul referto specialistico è dunque legittimo soltanto finché non emergano elementi clinici manifestamente incompatibili con esso.

Il principio opera in entrambe le direzioni: il clinico non può ignorare l’immagine; il radiologo non può ignorare il quesito clinico e le informazioni che gli sono state fornite.

La responsabilità, nei casi complessi, non deve essere cercata scegliendo un unico colpevole, ma ricostruendo il contributo di ciascun professionista alla gestione del rischio.


  1. La mancata diagnosi di un tumore e il danno da ritardo

I casi oncologici costituiscono uno dei terreni più difficili per l’accertamento della responsabilità penale del radiologo.

Una storica pronuncia della Pretura di Ascoli Piceno del 2 ottobre 1999 riconobbe la responsabilità per omicidio colposo del radiologo che aveva effettuato un esame mammografico incompleto, ne aveva interpretato erroneamente i risultati e non aveva prescritto ulteriori accertamenti.

La paziente era affetta da carcinoma duttale della mammella e, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, una diagnosi tempestiva avrebbe significativamente aumentato le sue probabilità di sopravvivenza.

La Cassazione penale, sezione IV, 19 marzo 2008, n. 17505 affrontò invece il caso di una massa tumorale mammaria non diagnosticata tempestivamente.

Il ritardo aveva reso necessario un trattamento più invasivo. La Corte ricordò che la malattia penalmente rilevante non coincide soltanto con una nuova alterazione anatomica: comprende anche il significativo aggravamento di un processo patologico, la compromissione funzionale e le conseguenze terapeutiche più gravose determinate dall’errore.

Il medesimo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale, sezione IV, 19 aprile 2016, n. 22156: l’erronea lettura delle lastre può integrare il reato di lesioni colpose quando determini il protrarsi della malattia, anche senza produrre una lesione anatomica ulteriore.

La sentenza 8 novembre 2019, n. 5315 ha ulteriormente chiarito che assume rilievo penale la condotta colposa che dilati il tempo necessario alla guarigione o alla stabilizzazione dello stato di salute, anche quando non provochi autonomamente un nuovo aggravamento anatomico.

Questo orientamento è importante perché impedisce di ridurre l’errore diagnostico a una contrapposizione semplicistica tra vita e morte.

Il ritardo può avere conseguenze penalmente rilevanti anche quando il paziente sopravvive: un intervento più demolitivo, una terapia più aggressiva, una prolungata compromissione funzionale o un allungamento significativo della malattia.

Resta però necessario dimostrare che tali conseguenze non derivino soltanto dalla naturale evoluzione della patologia, ma siano state causalmente determinate dal ritardo attribuito al radiologo.


  1. Il nesso causale: una diagnosi corretta avrebbe realmente cambiato l’esito?

Il nesso causale rappresenta il punto più delicato dei processi per errore radiologico.

Non è sufficiente dimostrare che il radiologo abbia sbagliato. Occorre provare che, se avesse agito correttamente, l’evento non si sarebbe verificato oppure si sarebbe verificato in un momento sensibilmente successivo o con minore intensità lesiva.

Il giudizio deve seguire il ragionamento controfattuale: si elimina mentalmente la condotta omissiva e la si sostituisce con quella ritenuta doverosa.

Bisogna quindi ricostruire ciò che sarebbe accaduto se il reperto fosse stato riconosciuto, se il referto fosse stato formulato correttamente e se fosse stato tempestivamente comunicato.

Questo giudizio non può fermarsi al radiologo.

Deve comprendere tutti gli anelli successivi:

  • il medico destinatario avrebbe letto il referto?

  • avrebbe disposto l’approfondimento?

  • l’approfondimento avrebbe confermato la diagnosi?

  • il paziente sarebbe stato trasferito o operato?

  • il trattamento sarebbe stato praticabile in quel momento?

  • avrebbe avuto probabilità concretamente elevate di successo?

La Cassazione penale, sezione IV, 5 aprile 2019, n. 37767 ha affrontato il caso di un radiologo che non aveva rilevato una lesione cardiaca in una persona accoltellata.

Secondo il consulente, se la lesione fosse stata riconosciuta, il paziente avrebbe potuto essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Le probabilità di successo, tuttavia, erano state stimate in misura non elevata, nell’ordine del 40-50 per cento. La sentenza di condanna aveva aumentato quella valutazione richiamando la giovane età della vittima, le buone condizioni generali e la non particolare complessità dell’intervento.

La Cassazione ha annullato la decisione, rilevando che il giudice non può elevare una probabilità statistica medio-bassa sulla base di considerazioni intuitive.

Occorre spiegare, attraverso argomenti tecnico-scientifici riferiti al caso concreto, perché l’intervento avrebbe avuto un’elevata probabilità di successo.

La distinzione è decisiva.

Nel processo civile può assumere rilievo anche la perdita di una possibilità favorevole. Nel processo penale, invece, non si condanna un medico perché la diagnosi corretta avrebbe forse offerto al paziente un’opportunità.

Deve essere dimostrato, oltre il ragionevole dubbio, che la condotta doverosa avrebbe evitato o significativamente modificato l’evento con elevato grado di credibilità razionale.

La statistica costituisce soltanto il punto di partenza. Il giudice deve confrontarla con le caratteristiche reali del paziente: condizioni generali, stadio della patologia, tempi disponibili, controindicazioni, possibilità di accesso al trattamento, evoluzione clinica e qualità dell’assistenza successiva.


  1. Il tecnico sanitario di radiologia medica non è il medico radiologo

Un’altra distinzione essenziale riguarda la posizione del tecnico sanitario di radiologia medica.

La Cassazione penale, sezione IV, 15 gennaio 2025, n. 7002 ha esaminato il caso di un tecnico che aveva eseguito una TAC urgente su prescrizione medica.

Il paziente era successivamente deceduto per un aneurisma. Al tecnico veniva sostanzialmente contestato di non avere assicurato una tempestiva valutazione diagnostica dell’esame, eseguito in assenza del medico radiologo.

La Corte ha escluso la responsabilità, precisando che la posizione di garanzia del tecnico riguarda la corretta esecuzione tecnica dell’esame, non la valutazione diagnostica delle immagini e la refertazione, riservate al medico radiologo.

Non può parlarsi di colpa per assunzione quando il tecnico abbia svolto un’attività compresa nelle proprie attribuzioni senza assumere un diverso compito medico.

Anche la predisposizione di procedure organizzative che assicurino un rapido consulto tra tecnico e radiologo non grava, secondo la sentenza, sul tecnico, ma sulle figure responsabili dell’organizzazione sanitaria, a cominciare dalla direzione della struttura.

Ciò non significa che il tecnico sia privo di responsabilità.

Egli risponde della corretta identificazione del paziente, dell’esecuzione dell’esame secondo le indicazioni ricevute, della qualità tecnica delle immagini, del rispetto dei protocolli di propria competenza e della gestione dei rischi specificamente riconducibili alla procedura.

Non può però essere trasformato in un sostituto del medico radiologo quando il problema riguardi l’interpretazione clinica delle immagini.

La distinzione è rilevante anche per individuare eventuali responsabilità organizzative. Se una struttura consente l’esecuzione di esami urgenti senza assicurare la disponibilità di un medico per la refertazione o senza predisporre un sistema effettivo di reperibilità e consulto, il problema non può essere automaticamente scaricato sull’ultimo professionista materialmente presente.


  1. Il referto clinicamente utile

Dal punto di vista della prevenzione del rischio, un buon referto non deve essere scritto per difendersi dal processo. Deve essere scritto per consentire al paziente di ricevere la decisione clinica appropriata.

Un referto penalmente “difensivo”, costruito attraverso formule ambigue, interminabili elenchi di possibilità e raccomandazioni indeterminate, può risultare inutile sul piano clinico e non necessariamente efficace su quello giudiziario.

Il referto dovrebbe invece consentire di comprendere:

  • quale fosse il quesito clinico;

  • se l’esame sia tecnicamente adeguato;

  • quali reperti siano stati osservati;

  • quale sia il loro significato più probabile;

  • quali alternative diagnostiche restino aperte;

  • quali limiti impediscano una conclusione definitiva;

  • se siano necessari ulteriori accertamenti;

  • con quale grado di urgenza debbano essere effettuati.

Quando il reperto sia potenzialmente letale o richieda una decisione immediata, la sola redazione del referto può non essere sufficiente.

La comunicazione diretta con il medico richiedente, accompagnata dalla documentazione dell’avvenuto contatto, consente di ridurre il rischio che una corretta diagnosi rimanga inutilizzata nel sistema informatico.

Non esistono formule capaci di eliminare ogni responsabilità.

Vi sono però differenze profonde tra scrivere “non evidenza di emorragia” e scrivere che l’esame presenta un’area non adeguatamente valutabile, nella quale non è possibile escludere un sanguinamento, con indicazione di controllo urgente o consulenza specialistica.

Nel primo caso il percorso diagnostico può arrestarsi. Nel secondo, il medico che ha in cura il paziente riceve l’informazione necessaria per proseguirlo.


  1. L’organizzazione della radiologia e le responsabilità della struttura

Molti eventi avversi non derivano dall’errore isolato di un singolo professionista, ma da un sistema incapace di assicurare la tempestiva esecuzione, refertazione e comunicazione degli esami.

Possono assumere rilievo:

  • l’assenza di un radiologo reperibile;

  • l’accumulo di esami urgenti e ordinari nella stessa lista;

  • l’inadeguata trasmissione del quesito clinico;

  • la mancata possibilità di consultare esami precedenti;

  • l’assenza di procedure per i reperti critici;

  • la mancata tracciabilità delle comunicazioni;

  • la carenza di sistemi di allerta;

  • l’assegnazione di esami altamente specialistici a professionisti privi di adeguato supporto.

La sentenza n. 7002 del 2025 richiama espressamente la necessità di non attribuire al tecnico sanitario responsabilità che appartengono alla direzione della struttura e all’organizzazione del servizio.

Ne deriva che, prima di contestare una colpa individuale, occorre ricostruire l’intero percorso dell’esame: orario della richiesta, classificazione dell’urgenza, arrivo del paziente, acquisizione delle immagini, inserimento nella lista di refertazione, disponibilità del radiologo, orario del referto, comunicazione al reparto e successive decisioni cliniche.

La responsabilità organizzativa non cancella necessariamente quella del singolo medico. Ma il singolo professionista non può essere chiamato a rispondere di rischi che non aveva il potere giuridico e materiale di governare.


Assistenza legale nei procedimenti per responsabilità del radiologo

Nei procedimenti per responsabilità sanitaria, le immagini vengono spesso rivalutate a diagnosi già nota, con il rischio di trasformare in evidenti reperti ciò che in origine era dubbio.

La difesa del radiologo deve intervenire subito, analizzando immagini DICOM, qualità dell’esame, quesito clinico, confronti precedenti e tempistiche del referto.

Lo Studio Legale dell’Avv. Salvatore del Giudice assiste medici radiologi in indagini e processi per responsabilità penale sanitaria, anche con il supporto di consulenti specialisti.

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