La prova digitale e l’equivoco dell’autenticità
RATIO / Cass. n. 32437/26
Uno screenshot di WhatsApp è una prova oppure soltanto l’immagine di una prova?
La domanda è meno banale di quanto sembri.
Nel processo penale una parte crescente delle relazioni umane entra nel fascicolo sotto forma di frammenti digitali: messaggi, fotografie dello schermo, conversazioni estratte da telefoni.
E con esse entra un problema antico: la distanza tra l’ammissibilità di una prova e la sua capacità di persuadere.
La Cassazione torna sul tema in un procedimento per maltrattamenti in danno di una figlia minore. Tra gli elementi valorizzati dai giudici di merito figuravano alcuni screenshot di conversazioni WhatsApp.
La difesa ne contestava l’utilizzabilità. Nessuna certezza sull’identità degli interlocutori, sulla data, sulla completezza della conversazione e, soprattutto, sulla possibile manipolazione delle immagini.
La Corte respinge l’impostazione e lo fa attraverso una distinzione concettualmente importante.
Lo screenshot, afferma, è la «fotografia» di quanto appare sul display e costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
Non occorre neppure un provvedimento di sequestro quando sia lo stesso partecipante alla conversazione a consegnarlo agli inquirenti. La corrispondenza non è più in itinere, essendo già pervenuta al destinatario.
È una linea ormai consolidata: Cass. n. 22417/2022, n. 12062/2021 e n. 8332/2020 sulla natura documentale dello screenshot; più recentemente Cass. n. 11743/2025, n. 16459/2026 e n. 19992/2026 sulla sua acquisibilità quando provenga da uno degli interlocutori.
Fin qui, la decisione convince.
Ma il passaggio più interessante viene subito dopo: una cosa è poter acquisire lo screenshot; altra cosa è credere a ciò che lo screenshot rappresenta.
La possibilità tecnica di alterare un’immagine non determina, per ciò solo, l’inutilizzabilità della prova. Incide piuttosto sulla sua affidabilità e, dunque, sulla valutazione che il giudice deve compierne.
Nel caso concreto, peraltro, la difesa aveva prospettato la manipolabilità soltanto in termini ipotetici e senza averne specificamente contestato la genuinità in appello.
È questo il punto della sentenza che merita di essere trattenuto.
Il processo digitale rischia spesso di oscillare fra due opposte ingenuità: ritenere sospetto tutto ciò che può essere manipolato oppure, al contrario, attribuire alla rappresentazione tecnologica una sorta di neutralità certificativa.
Sono entrambe scorciatoie.
Lo screenshot non è vero perché è digitale, né diventa inutilizzabile perché è falsificabile. È un documento. E, come ogni documento, deve essere interrogato: provenienza, continuità della conversazione, identificazione degli interlocutori, coerenza temporale, riscontri esterni, eventuali contestazioni specifiche.
La tecnologia cambia il supporto della prova. Non cambia il mestiere del giudice.
Ed è forse questa la ratio più interessante della decisione.
Nel processo, autenticità e utilizzabilità non sono sinonimi. Una prova può avere pieno diritto di entrare nel fascicolo e dover ancora conquistare, interamente, il diritto di essere creduta.
Cassazione penale sez. VI, 07/07/2026, (ud. 07/07/2026- dep. 31/08/2026) - n. 32437
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del 31/10/2024, emessa dal Tribunale di Monza, che aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno della moglie (capo A) e della figlia minore (capo B).
In particolare, la Corte di appello di Milano ha assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie, confermando il giudizio di responsabilità per tale delitto, perpetrato in danno della figlia minore.
Tra gli elementi di prova valorizzati dalla Corte territoriale, figurano le dichiarazioni della madre della minore, le dichiarazioni di quest'ultima, le dichiarazioni di alcuni operatori scolastici (alcune delle quali cristallizzate in documenti raccolti in uno sportello d'ascolto per minori), il contenuto di alcuni messaggi contenuti nelle chat intercorse tra i protagonisti della vicenda.
In conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dall'accusa di maltrattamenti in danno della partner, la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, condannando l'imputato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata.
2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo quattro motivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (artt. 191 e 195 cod. proc. pen.).
Il ricorrente censura il fatto che i giudici di merito abbiano valorizzato le dichiarazioni rese dalla minore Ma. alla psicologa dello sportello di ascolto scolastico, dr.ssa Na., per come esse sono state trasfuse nella relazione redatta dalla professionista. Dette dichiarazioni - che sono dichiarazioni indirette - non possono essere utilizzate, ostandovi la disciplina dettata dall'art. 195 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (artt. 191 e 234 cod. proc. pen.) in relazione all'acquisizione delle chat contenenti le comunicazioni tra i componenti del nucleo familiare; nello stesso motivo si deduce comunque vizio di motivazione sulla valutazione di tale prova documentale.
Espunto l'elemento di prova di cui si deduce il travisamento, secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale risulterebbe radicalmente disarticolata.
In ogni caso, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto detto materiale probatorio affidabile e tale da giustificare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa) in relazione alla valutazione di sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La determinazione della pena è priva di motivazione. I giudici di merito hanno poi violato la legge penale, allorquando hanno ritenuto sussistente la recidiva (ancorché subvalente alle circostanze attenuanti generiche), essendo i due precedenti penali dell'imputato estinti, come accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza del 07/02/2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere una breve sintesi della ricostruzione operata in sede di merito.
I giudici di merito danno conto del fatto che l'imputato si è legato con la sig.ra Ka.Ba., nel 2004. La coppia genera tre figli, ma il rapporto tra le figure adulte è conflittuale, tanto che, nel 2014, la sig.ra Ka.Ba. torna a vivere nel Paese di origine (la Colombia), portando con sé uno dei tre figli, mentre gli altri due - il piccolo Samuel e la persona offesa in questo giudizio, Ma. (nata nel 2006) -restano a vivere con il padre. Già in questa fase, la minore Ma. manifesta segni di disagio nella relazione con il ricorrente.
La sig.ra Ka.Ba. torna dalla Colombia nel 2018 e torna a vivere con il ricorrente e i figli. La relazione tra le figure adulte torna ad essere conflittuale e, nel 2019, la donna va via di casa, denunciando anche il marito. La persona offesa in questo giudizio, la minore Ma., resta a vivere con il ricorrente.
In questo periodo (in un tempo collocato a cavallo della separazione tra i genitori, prima e dopo la stessa), si sarebbero verificati i fatti oggetto di imputazione in questo giudizio.
All'imputato si ascrivono ripetuti episodi di gravi ingiurie, scatti di rabbia, con atti di violenza reale (la rottura di una SIM), uso di un linguaggio volgare nel rivolgersi alla figlia, manifestazioni di disprezzo (avendo in un'occasione l'imputato sputato alla figlia), utilizzo di modalità relazionali prepotenti, trascuratezza nell'accudimento e nella cura dell'igiene della minore. Tali fatti hanno determinato nella minore uno stato di grave prostrazione psicologica, estrinsecatesi anche nel compimento di atti autolesionistici (tagli sul braccio).
In sentenza si ritiene che tali fatti siano stati confermati dall'istruttoria dibattimentale; al riguardo, la Corte territoriale valorizza: (i) le dichiarazioni della sig.ra Ka.Ba.; (ii) le dichiarazioni rese dalla minore Ma. nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 11/06/2019 (acquisite su accordo delle parti) e quelle rese in data 10/06/2021 nell'ambito del procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni (acquisite su accordo delle parti); (iii) le sommarie informazioni testimoniali rese da un'assistente sociale (acquisite su accordo delle parti); (iv) la relazione della psicologa Debora Na. (psicologa dello sportello di ascolto psicologico dell'istituto scolastico frequentato dalla minore); (v) le chat prodotte nel corso del giudizio; (vi) le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato (nelle quali il ricorrente ha confermato l'esistenza di contesto conflittuale, allegando di avere coltivato intenzioni educative, ammettendo tuttavia di avere rotto la sim e il cellulare e di avere sputato alla figlia; quanto ai tagli presenti sul braccio della minore, il ricorrente ha sostenuto trattarsi di graffi dei gatti).
2. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità (artt. 191 e 195 cod. proc. pen.), in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni della minore persona offesa, cristallizzate nella relazione della psicologa dr.ssa Na..
2.1. Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato. Le ragioni di manifesta infondatezza del motivo sono plurime.
2.2. Occorre anzitutto considerare che la relazione predisposta dalla dr.ssa Na. - psicologa dello sportello di ascolto psicologico della scuola - è, dal punto di vista processuale, un documento che, pur contenendo dichiarazioni, non muta la propria natura giuridica.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che "costituisce prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., che può legittimamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento, il documento che riproduca, unitamente ad altri dati, dichiarazioni" (Sez. 3, n. 3397 del 23/11/2016, dep. 2017, Macor, Rv. 269180 - 01).
In quanto documento, la predetta relazione è pertanto sottratta al regime disegnato dal legislatore all'art. 195 cod. proc. pen., che ha ad oggetto la disciplina dell'utilizzabilità della testimonianza indiretta.
2.3. A ciò si deve aggiungere che - come risulta dalla sentenza di primo grado (pag. 7) - la predetta relazione è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti. Sicché, non emergendo ipotesi di inutilizzabilità patologica, non si vede la ragione per cui detto documento dovrebbe essere ritenuto inutilizzabile (alla luce del chiaro dettato dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.).
2.4. Si osserva, infine, che - oltre ad avere valorizzato il contenuto del documento contenente le dichiarazioni "indirette" della minore - i giudici di merito hanno acquisito e valutato anche le dichiarazioni promananti dalla fonte "diretta"
(essendo state acquisite, su accordo delle parti, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla minore persona offesa).
2.5. Sicché il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
3. Il terzo motivo di ricorso deduce l'inutilizzabilità delle chat valorizzate in sede di merito, perché acquisite in violazione di legge e lamenta, comunque vizio di motivazione sulla valutazione della attendibilità di tale prova documentale.
3.1. Il ricorrente censura il fatto che i giudici di merito abbiano fondato la loro decisione anche su elementi di prova documentale acquisiti contra legem. Si allude ad alcuni screenshot, che raffigurano stralci delle chat intercorse sul social-network whatsapp tra i protagonisti della vicenda familiare oggetto di giudizio. Il ricorrente evidenzia che detti screenshot non offrono alcuna garanzia di genuinità, che possono essere oggetto di manipolazioni e che non risultano in alcun modo certe né la data e l'ora della conversazione telematica, né l'identità degli interlocutori, né, infine, la corrispondenza del messaggio raffigurato nello screenshot e quello in ipotesi intercorso tra gli interlocutori. Si tratta di prove assunte in modo difforme da quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal dettato degli artt. 234 e 254 cod. proc. pen. e, dunque, inutilizzabili.
Espunto l'elemento di prova di cui si deduce il travisamento, secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale risulterebbe radicalmente disarticolata.
In ogni caso, la Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per cui ha ritenuto detto materiale probatorio affidabile e tale da giustificare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato.
3.2. Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato.
Non assumono rilievo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale evocate nel ricorso, trattandosi di disposizioni che intendono assicurare protezione all'integrità del dato informatico. Tale problema non si pone nel caso in esame, posto che lo screenshot di un messaggio scambiato su un'applicazione di messaggistica (ad es. whatsapp) altro non è che la "fotografia", la rappresentazione, di quanto raffigurato sul display del dispositivo utilizzato per lo scambio di messaggi, qualificabile come documento (tra le molte, Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di, Rv. 280758; Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635).
Anche laddove si consideri tale genere di "documento" come "corrispondenza", che riceve la maggior protezione assicurata dall'art. 254 cod. proc. pen., non sussiste la dedotta inutilizzabilità. Al riguardo, il Collegio ritiene debba essere data continuità all'orientamento secondo il quale "l'acquisizione di
"screenshots" di messaggi "whatsapp" forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario" (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746; v. anche Sez. 6, n. 16459 del 24/03/2026, Castaldo, Rv. 289965; Sez. 5, n. 19992 del 06/05/2026, Bilello, Rv. 290120).
Nel caso di specie, i messaggi sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento su iniziativa dei protagonisti delle comunicazioni raffigurate negli screenshot, sicché non si determina nemmeno la necessità che detta corrispondenza venga sequestrata nelle forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen.
In conclusione: l'acquisizione dei predetti screenshot è avvenuta nel rispetto delle regole stabilite dal codice di rito e non si determinano, pertanto, problemi di inutilizzabilità di quei mezzi di prova.
3.3. Altra questione è, evidentemente, l'affidabilità di tale mezzo di prova. Nel ricorso ci si diffonde sulla possibilità che essi possano essere non affidabili, perché suscettibili di manipolazione.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, il tema dell'affidabilità probatoria di quei documenti non era stato devoluto alla Corte di appello. Nell'atto di appello, l'imputato - dopo avere contestato che gli screenshot di cui si discute potessero costituire valido riscontro alle prove dichiarative raccolte nel giudizio di primo grado - si era limitato ad evidenziare che la decisione "non appare sorretta da idonei elementi probatori" (atto di appello, punto 1.3.1) e che "i messaggi, del tutto privi di contestualizzazione, confermano esclusivamente il clima conflittuale" (atto di appello, punto 1.3.2). Evidente, dunque, come - nell'atto di appello - non sia stata posta in discussione la genuinità di quelle comunicazioni. Il tema, pertanto, è sottratto alla cognizione di questa Corte, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In secondo luogo, si evidenzia che, in ogni caso, la deduzione di una possibile manipolazione di quelle prove documentali è formulata in modo del tutto ipotetico, senza che, dal testo delle sentenze di merito, emergano elementi che avvalorino in minima parte tale congettura.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa) in relazione alla valutazione di sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia.
4.1. Per corroborare l'affermazione di responsabilità penale per il delitto di maltrattamenti in danno della figlia minore, la Corte territoriale ha prestato credito alle dichiarazioni della sig.ra Ka.Ba., moglie del ricorrente e persona offesa del reato contestato al capo A) (per cui è intervenuta assoluzione nel giudizio di secondo grado); la Corte territoriale ha però trascurato di valutare la scarsa credibilità di tale testimone e l'elevato livello di conflittualità riscontrabile tra questa e l'imputato.
Con riferimento al contenuto della relazione della dr.ssa Na. (psicologa dello sportello d'ascolto scolastico), si censura il fatto che esse prendano le mosse dalle dichiarazioni della minore (si ribadisce la censura di violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.) e che queste ultime siano state raccolte in violazione delle metodiche di assunzione e valutazione della prova suggerite dalla c.d. carta di Noto.
Anche le dichiarazioni della minore sarebbero state valutate in modo inadeguato. Dopo avere effettuato il colloquio con la psicologa della scuola, la minore Ma. ha reso sommarie informazioni testimoniali ridimensionando significativamente il contenuto delle precedenti dichiarazioni; secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente avesse condizionato il contegno dichiarativo della figlia, travisando le risultanze probatorie e fornendo motivazione apodittica.
Con riferimento agli elementi di prova documentale, si ribadiscono le censure svolte con riferimento alla mancanza di affidabilità degli screenshot.
La sentenza sarebbe poi viziata da un travisamento per omissione di un altro elemento di prova, rappresentato dalla relazione della psicologa Stucchi, che ha espletato una valutazione su incarico del Tribunale di Monza in sede di procedimento di separazione tra coniugi.
Sarebbe poi stato trascurato un dato, in radicale contrasto con l'ipotesi di maltrattamenti in atto: tanto il Tribunale civile, in sede di separazione personale tra coniugi, quanto il Tribunale per i minorenni di Monza hanno collocato i figli minori presso il padre che, in sede penale, è immotivatamente ritenuto responsabile di maltrattamenti contro la figlia minore. Sul punto, il ricorrente denuncia un travisamento della prova, posto che detti provvedimenti confermano la collocazione dei minori presso il padre, mentre la sentenza della Corte territoriale, travisando le risultanze probatorie, sostiene che i minori sono inseriti in comunità.
Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, infine, la motivazione sarebbe assente.
4.2. Si tratta di motivo di ricorso infondato.
4.2.1 Quanto al fatto che la dr.ssa Na. non abbia seguito le indicazioni prescritte dalla c.d. "Carta di Noto", si tratta di profilo del ricorso che risulta infondato.
Va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla cd. "Carta di Noto", non determinano l'inutilizzabilità della deposizione, pur imponendo al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile (tra le altre, Sez. 3, n. 5433 del 27/10/2022, dep. 2023, R., Rv. 284136).
A tale considerazione se ne deve aggiungere una ulteriore. Le indicazioni contenute nella c.d. Carta di Noto sono rivolte agli operatori che intervengono per raccogliere la "testimonianza" di un minore. Diverso - per quanto riportato nelle sentenze di merito - è il contesto in cui la dr.ssa Na. ha raccolto il racconto della minore (trattandosi della psicologa che operava presso l'istituto scolastico frequentato dalla minore Ma.); contesto che appare orientato più che ad obiettivi di "raccolta" della prova a funzioni di ascolto e supporto ad una minore in situazione di difficoltà (familiare e/o psicoevolutiva).
4.2.2. È insussistente il vizio di motivazione dedotto con riferimento alla valorizzazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Ka.Ba., in relazione ai maltrattamenti subiti dalla figlia Ma.. La Corte territoriale ha dato atto dell'animosità della testimone verso l'imputato e, in ragione di ciò, ha utilizzato le sue dichiarazioni solo in funzione di riscontro agli altri elementi di prova raccolti nel giudizio (e limitatamente ad affermazioni che erano, a loro volta, corroborate da riscontri): la Corte territoriale, infatti, valorizza le dichiarazioni della sig.ra Ka.Ba. solo per dare conto di quanto dalla stessa dichiarato con riferimento agli sfoghi e alle richieste di aiuto formulati da Ma. in conseguenza dei soprusi subiti dal padre (valorizzando, a tal fine, non solo il dato dichiarativo, ma anche la coerenza di tali dichiarazioni con il dato documentale, ossia gli screenshot dei messaggi intercorsi tra la minore e la sig.ra Ka.Ba.).
4.2.3. Con riferimento all'avere la Corte territoriale ricostruito il quadro in modo incoerente e contraddittorio rispetto alle determinazioni assunte dal giudice civile e da quello minorile in relazione all'affidamento dei figli minori, si osserva che tale censura non coglie nel segno.
La Corte territoriale ha dato conto del fatto che il clima conflittuale ha reso necessario la predisposizione di interventi a tutela dei minori, ma non ha utilizzato detti interventi a tutela come elemento decisivo ai fini della decisione, fondando la decisione sulla base della considerazione di altri elementi di prova.
4.2.4. Né colgono nel segno le censure relative al vizio di motivazione che affliggerebbe la sentenza di merito nella valutazione delle dichiarazioni della minore.
La Corte territoriale ha dato conto del contesto in cui le dichiarazioni sono state formulate e ha considerato anche l'evoluzione che è registrabile nel contegno dichiarativo della minore.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, la Corte territoriale ha dato conto di come, in prima battuta, la minore abbia reso dichiarazioni maggiormente "accusatorie" (rivelando il proprio disagio alla dr.ssa Na.) e, in seguito, ha ridimensionato gli addebiti, fors'anche per effetto di alcune pressioni effettuate dal ricorrente (che, in un messaggio invitava in modo sgarbato la figlia ad andare via di casa, sparendo come la madre, invitandola altresì a "non rompere i coglioni coi carabinieri, di non andare a piangere dai carabinieri"). Va detto che la stessa Corte territoriale, dando atto del ridimensionamento delle dichiarazioni accusatorie, ha rilevato che, tuttavia, la minore non ha comunque escluso la natura violenta e prevaricatrice del padre.
Soprattutto, la Corte territoriale ha registrato come le dichiarazioni della minore ricevano importanti riscontri dagli altri elementi di prova (sentenza impugnata, pag. 9-10; sentenza di primo grado).
E, in questo contesto, le sentenze di merito - che vanno lette in sinergia, trattandosi di c.d. doppia conforme - offrono una ricostruzione congrua e non manifestamente illogica in relazione all'esistenza di condotte sussumibili nella fattispecie di maltrattamento.
Le sentenze di merito danno conto di come la minore abbia manifestato segni di grave sofferenza emotiva, tanto da giungere ad atti di autolesionismo (procurandosi dei tagli sulle braccia, osservati anche dalla psicologa Na.), in conseguenza delle condotte del padre, che la insultava con frequenza, che si abbandoNa. a gravi scatti di ira, rompendole anche il cellulare, che, in un'occasione le aveva sputato in faccia, rompendole di nuovo il telefono (dichiarazioni, queste ultime, che sono state rese dalla minore davanti al Tribunale per i minorenni in data 10.6.2021, quando la minore aveva già "ridimensionato" le accuse a carico del padre; v. sentenza di primo grado, pag. 9-10).
Le dichiarazioni della minore sono state valutate attendibili dai giudici di merito, che hanno considerato anche l'esistenza di riscontri (le dichiarazioni del personale scolastico, quelle della madre, le chat, i graffi sulle braccia osservati dalla dr.ssa Na.).
Anche le dichiarazioni spontanee dell'imputato - aggiunge la Corte territoriale - riscontrano quelle della minore (avendo il ricorrente riconosciuto l'esistenza di un clima conflittuale e di avere rotto il cellulare e sputato in faccia alla persona offesa).
Alla luce di tali premesse si deve escludere che i giudici di merito abbiano offerto una motivazione manifestamente illogica nel ricostruire i fatti oggetto di giudizio.
4.2.5. Tali fatti sono stati correttamente qualificati come riconducibili alla fattispecie di maltrattamenti. La Corte territoriale ha infatti ritenuto provata una pluralità di condotte, perduranti nel tempo che sono state congruamente valutate aggressive, vessatorie e mortificanti e che, nel non illogico giudizio dei giudici di merito, hanno avuto un concreto effetto di seria sofferenza emotiva sulla personalità della minore, persona offesa dal reato.
4.2.6. Il ricorrente lamenta altresì il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Si tratta di profilo di doglianza inammissibile, perché dedotto in termini del tutto generici, soprattutto in considerazione del fatto che le singole condotte che compongono il reato abituale risultano sorrette da coscienza e volontà (essendo irrilevanti gli stati emotivi e passionali che, per chiaro dettato normativo, non incidono sulla capacità di rappresentazione e volizione).
4.3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il terzo motivo di ricorso risulta infondato.
5. Il quarto motivo di ricorso è fondato nei termini di eseguito precisati.
Sono manifestamente infondate le censure relative alla determinazione della pena base e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che il giudice di merito ha determinato la pena-base in misura coincidente con la pena minima edittale, applicando la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.
È viceversa fondato il motivo di ricorso relativo alla mancata esclusione della recidiva (che, pur ininfluente sulla determinazione della pena, alla luce della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non è stata esclusa dal giudice di merito).
La fondatezza del motivo di ricorso è legata al fatto che la contestazione della recidiva si fondava sull'esistenza di precedenti condanne. I giudici di merito hanno tuttavia trascurato che dette condanne erano confluite in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (c.d. cumulo), rispetto al quale - in sede esecutiva - il ricorrente aveva ottenuto la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Detta misura alternativa si è conclusa con esito positivo, come accertato dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con provvedimento del 7 febbraio 2012.
Ne discende che l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688 - 01).
Sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della recidiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione della recidiva, che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 07 luglio 2026.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2026.