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Se la prima udienza fissata nel mese di gennaio 2022, in presenza anche le udienze in prosecuzione


Riforma Cartabia e procedibilità: se manca la querela, la Corte deve annullare senza rinvio

La massima

Nella vigenza della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, per i giudizi di appello con prima udienza di trattazione fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022, il regime processuale ordinario della celebrazione in presenza, previsto dall' art. 16, comma 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 , in deroga agli artt. 23, commi 8 e 8-bis, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 , come conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 , si applica anche alle udienze in prosecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione assunta all'esito di processo differito a data successiva al 31 gennaio 2022, celebrato in presenza pur in assenza di istanza di trattazione orale).


La sentenza

Cassazione penale , sez. IV , 03/05/2023 , n. 20957

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 4/12/2017 in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato il GUP del Tribunale di Matera ha condannato L.M., previa applicazione dell'art. 81, cpv, c.p. e della diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 8 di reclusione oltre alle pene accessorie, avendolo riconosciuto responsabile di due ipotesi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, per avere omesso, nella qualità di titolare di ditta individuale, la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte dirette ed all'IVA per gli anni 2011 e 2012, in tal modo evadendo, quanto meno, IVA in misura superiore alla soglia di punibilità.


Il 18/10/2019 tale sentenza è stata confermata da parte della Corte di appello di Potenza, la quale, nel dichiarare inammissibile impugnazione presentata dall'imputato, ha osservato che, non essendo stati documentati i costi affrontati dal contribuente per la produzione del reddito, essi non erano stati legittimamente conteggiati ai fini della determinazione del reddito imponibile.


La Corte territoriale lucana ha ritenuto parimenti inammissibili le doglianze aventi ad oggetto la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. ed afferenti al trattamento sanzionatorio.


La Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 34661/21 del 6/7/2021 ha annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio.


La Corte di Appello di Salerno, in sede di rinvio, con sentenza del 5/7/2022 ha confermato la sentenza del GM del Tribunale di Matera del 4/12/2017.


2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il L. deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, violazione del D.L. n. 228 del 2021, art. 16 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione alla nullità dell'udienza di discussione del giudizio di rinvio, celebrata in presenza in assenza di richiesta delle parti, e conseguentemente nullità della sentenza impugnata.


Il ricorrente lamenta che la mancata comunicazione della trattazione orale non ha consentito al difensore di fiducia dell'imputato, che aveva inviato conclusioni scritte a mezzo pec del 28 giugno 2022, di partecipare all'udienza, che si è svolta con un difensore di ufficio.


In tal modo si assume essere stata violata la normativa prevista dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis prorogata dal D.L. n. 228 del 2021, art. 16, determinando la nullità dell'udienza e di tutti gli atti successivi a norma dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).


La normativa richiamata sottolinea il ricorrente -prevede la trattazione cartolare peri giudizi penali innanzi alla Corte d'appello a seguito dell'emergenza epidemiologica covid. Soltanto per il periodo dall'1 al 31 gennaio 2022 è stata prevista una deroga durante la quale si è proceduto in presenza.


A tutti i processi con udienza di trattazione fissata tra il 1 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 - ricorda il ricorrente- si è applicata la disciplina del giudizio cartolare. Per tali processi le richieste di trattazione orale dovevano essere depositate entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza fissata.


Nel caso che ci occupa, il processo all'udienza del 25/1/2022, fissata con decreto del 29/12/2021, veniva rinviato al 5/7/2022.


Il difensore, non avendo ricevuto dalla cancelleria comunicazione di avvenuta richiesta da parte del PG di trattazione orale, depositava a mezzo pec, in data 28/6/2022, conclusioni scritte.


L'udienza del 5/7/2022 veniva invece trattata in presenza, nonostante la vigenza della normativa relativa al contraddittorio cartolare nei giudizi penali innanzi alle corti di appello.


Ininfluente sarebbe, secondo il ricorrente, la circostanza che la celebrazione del giudizio di appello era stata fissata per il 25/1/2022 in quanto tale data ricadeva nel periodo per cui era stata prevista una deroga alla disciplina emergenziale.


Tale deroga - si sostiene- è stata circoscritta al solo periodo dall'I. gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e non può ritenersi estesa ai procedimenti poi rinviati per trattazione ad altra udienza. E tale deroga è stata prevista dal legislatore a tutela delle parti che, confidando nella conclusione del periodo emergenziale al 31/12/2021, non avessero presentato richiesta di discussione orale per le udienze fissate nel mese di gennaio 2022.


Il L. ritiene trattarsi di una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'inosservanza delle disposizioni relative all'intervento dell'imputato, prodottasi nella fase del giudizio di appello e pertanto tempestivamente eccepibile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p..


Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Salerno.


Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe in epigrafe.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.


2. Emerge dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, che in data 29/12/2021 veniva emesso decreto con cui veniva fissata l'udienza per il giudizio di appello al 25/1/2022, data che, come riconosce anche lo stesso ricorrente, cadeva in un periodo in cui, in deroga a quanto accaduto fino al 31/12/2021 e a quanto sarebbe poi accaduto dal 1/2/2022, la trattazione dei processi era in presenza. All'udienza del 25/1/2022 il processo, tuttavia, assente l'imputato, venne rinviato, su richiesta del difensore sostituto "per meglio approfondire i temi del processo" all'udienza del 5/7/2022, con sospensione della prescrizione. E a tale ultima udienza, assente il difensore oggi ricorrente, che veniva sostituito ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, da altro collega, il processo veniva deciso. Tuttavia, in data 28/6/2022 la difesa aveva formulato via PEC le proprie conclusioni scritte.


Il ricorrente, dunque, lamenta che l'udienza del 5/7/2022 venne trattata in presenza, mantenendo la forma di trattazione dell'udienza di rinvio da cui proveniva. In particolare, il difensore ricorrente si duole della mancata celebrazione del processo in forma cartolare, non avendo le parti formulato alcuna richiesta di trattazione orale e non essendo più applicabile a disciplina derogatoria prevista dal D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 2.


3. Orbene, il ricorso si palesa generico, attesa la mancanza di documentazione a supporto dell'enunciata violazione del diritto di difesa nell'udienza dibattimentale di appello.


L'udienza si e', infatti, svolta in data 5/7/2022 correttamente in presenza, dovendo ritenersi prosieguo di un processo che era ricaduto nella disciplina transitoria prevista dal D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 2, che prevedeva la discussione orale con riferimento alle udienze la cui trattazione era fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022.


A tale conclusione porta la considerazione -tenuto conto che l'art. 578 c.p.p. estende, in quanto applicabili, le disposizioni del giudizio di primo grado a quello di appello - che, in ossequio al principio della "concentrazione" il dibattimento penale si dovrebbe esaurire in un'unica udienza, e che quando non è possibile "il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo" (ex art. 477 c.p.p.).


Il termine "proseguito" non lascia margini al dubbio che ci possa essere un processo che cominci con una forma di trattazione (nel caso che ci occupa quella orale) e prosegua con un'altra (come vorrebbe il ricorrente quella scritta).


Va dunque affermato il principio secondo cui: "Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, e, in particolare D.L. n. 228 del 2021, art. 16, comma 2, secondo cui e disposizioni di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, 'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non trovavano applicazione ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione fosse fissata tra il 1 e il 31 gennaio 2022, e dunque in relazione a tale periodi i processi venivano celebrati "in presenza", secondo le ordinarie norme dei giudizio di appello, eventuali rinvii soggiacevano alla medesima modalità di trattazione della prima udienza, trattandosi di udienze in prosieguo di quella".


Gioverà evidenziare che un'interpretazione siffatta è coerente con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferente alla trattazione dei processi durante l'emergenza pandemica laddove si è affermato, ad esempio, che la richiesta di discussione orale ai sensi del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 3, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza (Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002).


4. Ne consegue che la censura proposta è del tutto destituita di fondamento, in quanto la mancata partecipazione all'udienza è stata frutto di un errore della difesa, non avvedutasi della trattazione orale del procedimento.


Ne' il difensore ricorrente evidenzia - va ribadito- quale attività o quale difesa avrebbe speso se fosse comparso di persona rispetto a quanto dedotto per iscritto.


5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma, il 3 maggio 2023.


Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2023



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