Tribunale Pescara, 20/04/2022, n.339
Non sussiste il reato di bancarotta semplice se la società non si trovava in una situazione di insolvenza tale da richiedere la dichiarazione di fallimento. Nello specifico, dall'istruttoria è emerso che la società aveva completato diverse commesse, non realizzate a causa di difficoltà oggettive legate a ritardi nei pagamenti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare del 12.11.2020 il GUP in sede ha disposto il giudizio nei riguardi di Di Pr. An. in ordine alle condotte descritte in rubrica. All'udienza del 15.3.21 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.
All'udienza del 4.10.21 si è proceduto all'escussione del curatore fallimentare D'A. Mi. e del Luog. Do. Lo. in servizio presso il Nucleo Economico della Guardia di Finanza di (omissis). A questo punto il PM ha proceduto a contestazione suppletiva ed il Collegio, su richiesta della difesa ha concesso un termine rinviando il processo all'udienza del 2.11.21.
In tale seduta sono stati sentiti i testi della difesa Io. Em. Il., Ma. Ma., Co. Pi. e Di Gi. Ra..
Alla successiva udienza del 13.12.21 si è proceduto all'escussione dei residui testi della difesa Ba. Al. e Di Za. Eg. ed all'esame dell'imputato.
All'odierna seduta è stato sentito Ca. Ma. e dunque il Tribunale dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e raccolte le conclusioni delle parti si è pronunciato con il dispositivo di cui è stata data lettura in aula.
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ritiene il Collegio di formulare un giudizio assolutorio nei riguardi di Di Pr. An. in ordine ai reati a lui ascritti.
La vicenda in esame attiene a due società, la Te. srl e la Te. srl entrambe amministrate dal Di Pr. An. ed entrambe dichiarate fallite con sentenze emesse dal Tribunale di Pescara, rispettivamente il 23.2.2016 ed il 24.5.2016.
Il curatore fallimentare di tali società, sia nella relazione ex art. 33 L.F. che in dibattimento ha riferito delle iniziali difficoltà incontrate nella ricostruzione contabile di entrambe le compagini che condividevano la sede operativa in (omissis), malgrado il comportamento collaborativo dell'amministratore di entrambe Di Pr. An.. La documentazione comunque acquisita ha comunque reso possibile, a dire del curatore, una ricostruzione parziale delle società.
Nella relazione integrativa il curatore, in merito alla documentazione relativa alla Te. srl, ha in particolare indicato che: "la documentazione complessivamente acquisita consente una sufficiente ricostruzione degli affari e del patrimonio della società sino al 31.3.2013"; in relazione all'anno 2014 il curatore ha evidenziato come difettasse il bilancio approvato nonché la dichiarazione fiscale dei redditi, pur evidenziando che nel corso di quell'anno era stato possibile ricostruire gli acquisti e le vendite effettuate.
Anche con riguardo alla Te. srl il curatore si è espresso in termini analoghi precisando anche qui che "la documentazione complessivamente acquisita consente una sufficiente ricostruzione degli affari e del patrimonio della società sino al 31.3.2013".
Specularmente alla Te. srl anche per la Te. per l'anno 2014 difettava il bilancio approvato, pur riscontrando il curatore che nel corso di quell'anno era stato possibile ricostruire gli acquisti e le vendite effettuate attraverso il libro giornale, il libro inventari, il registro Iva ed altra documentazione che si presentava completa sino a tutto l'anno 2014.
Dalla documentazione relativa alla Te. il curatore ha riscontrato una rimanenza contabile pari ad Euro 6.325,00, non rinvenuta e l'effettuazione di prelievi di cassa per un importi di Euro 30.570,00. Risultavano al contrario crediti, come risultando dal bilancio depositato il 2013 per un importo pari ad Euro 470.272,00.
Anche con riguardo alla società Te. srl il curatore ha evidenziato che tale società, partecipata al 60% dalla Te. srl, aveva presentato l'ultimo bilancio il 31.12.13 dal quale risultavano rimanenze di Euro 36.150,00 ed un totale di disponibilità liquide di Euro 12.236,00 somme queste non reperite.
Il curatore ha riferito che le società hanno operato sino a tutto l'anno 2014 come comprovato dalla presenza del libro degli inventari e del fatto che i creditori si sono insinuati nel passivo per crediti maturati proprio nel 2014.
Sono state acquisite le perizie estimative redatte dall'Ing. Ma. Ma., CTU della procedura concorsuale il quale, in capo alla società Te. ha individuato un locale commerciale sito a (omissis) in Viale (omissis) n. (omissis) del valore di Euro 582.212,00.
All'interno di tale locale il ctu ha riscontrato la presenza di beni mobili di varia natura (materiali edili, attrezzature usate, nuovi componenti imballati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, attrezzature ed arredi degli uffici, una gru usata), beni il cui valore complessivo è stato stimato in ragione di Euro 39.300,00 circa.
Il valore dei beni immobili della Te., sulla base delle perizie estimative dell'Ing. Ma., nominato dal giudice delegato, ammontavano dunque ad Euro 579.600,00.
In merito alle possidenze della Te. è stato individuato un terreno ubicato a (omissis) in C.da (omissis) del valore di Euro 14.880,00 nel quale il ctu ha riscontrato la presenza di beni di varia natura del valore complessivo stimato in ragione di Euro 1.500,00.
La società aveva sottoscritto nel 2013 contratti per la ristrutturazione di immobili post sisma, rinvenuto vario materiale per l'edilizia, stimato dal perito solo in parte perché alcuni beni erano stati sottratti da ignoti. Sempre con riguardo alle rimanenze, il Di Pr. aveva indicato altri beni su altri terreni; in particolare una gru che si trovava a (omissis).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che con riguardo al reato di cui al capo a) non ricorrono i presupposti per inferirne la ricorrenza.
Ed invero, deve notarsi come non vi sono concrete ragioni per ritenere che la società Te. dall'anno 2012 si trovasse in uno stato di decozione.
Non risulta infatti dimostrato che le condizioni sociali della società apparissero tali da dover chiedere il fallimento tenuto conto della possibilità, all'epoca, di portare a termine diverse commesse, visto che la società Te. disponeva già di contratti preliminari per la realizzazione di opere di ristrutturazione post sisma che non sono state realizzate per difficoltà oggettive legate al ritardo di pagamenti.
Sul punto Co. Pi. (socio e dipendente della Te. e dipendente della Te.) ha riferito su tali contratti stipulati dalla Te. per rilevanti importi.
Peraltro risulta che la società, oltre ad una rilevante consistenza immobiliare, disponeva altresì di una serie di crediti che impediscono di rilevarne una condizione di evidente decozione, tale da imporre al legale rappresentante la richiesta di fallimento.
L'assenza di prova in merito a tale aspetto comporta dunque l'emanazione di una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.
Stesso a dirsi in merito all'ipotesi distrattiva relativa alla società Te. srl.
Si ricorda sul punto che la contestazione mossa al riguardo al Di Pr. attiene alla distrazione di Euro 6.325,00 non avendo il curatore rinvenuto tale somma costituente disponibilità liquida come da ultimo bilancio depositato (2013) nonché di aver prelevato nell'anno 2014 dalla cassa della società l'importo di Euro 30.570,00 senza fornire giustificazione circa la destinazione da assegnare a tale somma.
Sul punto va osservato come il Luog. Lo. ha espressamente riferito in dibattimento che il Di Pr. attraverso la documentazione prodotta aveva pienamente giustificato spese per Euro 6.325,00 per utenze e pagamenti. Tale circostanza risulta comprovata anche da quanto evidenziato dal consulente di parte il quale, sulla base della documentazione relativa alle singole operazioni ha riscontrato che la società abbia effettuato pagamenti vari sino al novembre 2014 per un importo pari ad Euro 16.875,55.
Con riguardo ai prelievi bancari, il cui importo è risultato dagli estratti conto pari ad Euro 27.479,00, va osservato come una parte di tali somme sono servite per il pagamento di utenze nonché per corrispondere gli stipendi ai dipendenti che, come sopra ricordato avvenivano negli ultimi tempi per contanti.
Gli ex dipendenti della società hanno infatti confermato che gli stipendi, o meglio parte degli stessi, specie negli ultimi periodi venivano erogati a volte per contanti.
Di Gi. Ra. (socia della Te.) e che nell'ultimo periodo ha controllato la contabilità dell'impresa ha dichiarato di aver appuntato in un'agenda la destinazione del denaro prelevato dalle banche e che tali prelievi venivano utilizzati per i pagamenti ai dipendenti e per le utenze.
Sulla base di tali elementi dunque non ritiene il Collegio di condividere l'assunto accusatorio in merito ad ipotesi distrattive a carico del Di Pr., trovando dunque piena giustificazione nel quadro delle esigenze sociali, l'utilizzo di somme pur presenti in bilancio e non rinvenute e dei prelievi bancari effettuati.
Sulla base poi di quanto indicato dal curatore in ordine alla completezza della documentazione contabile ed in ogni caso della ricostruzione del volume degli affari che è stata possibile attraverso l'utilizzo delle fatture e di ogni altro documento che comprovasse le operazioni, va esclusa la ricorrenza della bancarotta documentale a carico dell'imputato.
Stesso a dirsi per ciò che attiene alla società Te..
Anche qui le indicazioni fornite dal curatore circa la sufficienza della documentazione a disposizione per la ricostruzione del volume degli affari escluder in radice la ricorrenza dell'ipotesi documentale del delitto di bancarotta.
Ma anche con riferimento alla bancarotta per distrazione ritiene il Collegio di pervenire ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.
Le copie delle ricevute di pagamento ed il libro giornale dell'anno 2014 hanno consentito di appurare il pagamento per contanti per un importo pari ad Euro 2.563,30. La restante somma appare verosimile ritenere sia stata utilizzata per le retribuzioni dei dipendenti che dall'ottobre 2013 al marzo 2014 ammontavano ad Euro 12.799,35.
Con riguardo alle rimanenze ammontanti ad Euro 36.150,00, va notato che le stesse vengono individuate all'ultimo bilancio del 2013 (dunque al 31.12.2013) ma al riguardo occorre considerare che la società ha continuato ad operare sino al 31.3.14 e pertanto anche sul punto non appare possibile riscontrare per tale importo una rimanenza di cassa. Sulla base dunque di tutti gli elementi sopra esposti, rilevato che non risulta dimostrata la condotta del Di Pr. in ordine alla all'aggravamento dello stato di dissesto per dolosa astensione della richiesta di fallimento della Te. Srl, considerato che in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. Cass. sez. V, 03/02/2020, n. 25108) mentre nella specie il Di Pr. ha fornito una giustificazione in ordine alla destinazione delle somme riscontrate sul bilancio e non concretamente rinvenute dal curatore nonché in merito ai prelievi dei beni sociali, rilevato infine che dalla documentazione contabile nella disponibilità del curatore è stato comunque consentito ricostruire il volume degli affari delle società fallite ed amministrate dall'imputato, ne deriva che nei riguardi del medesimo debba essere emessa una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.
Visto il numero di affari da trattare, si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
Assolve Di Pr. An. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. Visto l'art. 544 c.p.p.
Indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Pescara, il 7 febbraio 2022
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022