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Condanna per contrabbando di sigarette: dolo generico e valutazione delle attenuanti generiche

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Tribunale Napoli sez. I, 05/11/2015, (ud. 05/11/2015, dep. 05/11/2015), n.16159

La detenzione di tabacchi lavorati esteri (TLE) privi del sigillo del Monopolio di Stato e della documentazione fiscale integra il reato di contrabbando, caratterizzato dal dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di sottrarre tali beni al pagamento delle imposte. In presenza di comportamenti collaborativi e modeste quantità di TLE, possono essere concesse le attenuanti generiche, purché non prevalgano sulla recidiva contestata. La confisca e distruzione del materiale sequestrato è misura obbligatoria in caso di condanna.

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, depositato il 30.10.12, Gr. Gi. veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere dei reati in rubrica riportati. All'udienza 5.11.15, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Giudice, revocato il decreto penale di condanna, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie: il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione mediante l'acquisizione del verbale di perquisizione e sequestro e con il consenso della Difesa all'acquisizione della CNR, rinunciava all'escussione dei propri testi di lista; la Difesa prestava il consenso all'acquisizione documentale. Ammesse le prove, il Giudice, sulla scorta della documentazione in atti, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Gr. Gi. in relazione al reato a lui contestato in rubrica. In tal senso dal verbale di sequestro e dalla CNR emerge che il personale della stazione dei carabinieri di Giugliano in Campania, durante un turno di servizio, in data 8.05.12 alle ore 9,30 circa nel Comune di Giugliano (NA) procedeva al controllo di Gr. Gi. (identificato con carta di identità); lo stesso, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di n. 16 pacchetti di sigarette (per un totale di gr. 320 di TLE) privi del sigillo del Monopolio di Stato, di provenienza ucraina per i quali il prevenuto non era in grado di esibire alcuna documentazione fiscale. Il controllo si estendeva anche ad una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del Gr. (in Giugliano in Via -omissis-) che dava esito negativo. Alla luce delle risultanze istruttorie risultano integrati gli elementi oggettivo e soggettivo dei reati contestati a Gr. Gi..

In tal senso, l'elemento materiale è integrato dal fatto che l'imputato, deteneva per la vendita numerosi pacchetti di sigarette di contrabbando (16) per un totale di Kg 0,320 di TLE di contrabbando privi del timbro del Monopolio di Stato (per i quali non forniva documentazione fiscale d'acquisto), di provenienza ucraina, sottraendo tale TLE al pagamento dell'IVA. Quanto all'elemento psicologico si rinviene nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere il fatto descritto, pur essendo necessariamente a conoscenza che i pacchetti fossero privi del sigillo del monopolio. Si ritiene di poter valutare in favore di Gr. Gi. le attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto, tenendo conto altresì del comportamento collaborativo tenuto dal prevenuto all'atto del controllo, della scelta processuale della Difesa ed in considerazione del modesto quantitativo di TLE detenuto; attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva. Ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare a Gr. Gi. la pena di Euro 1600,00 di multa così determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, moltiplicando euro 5,00 per ogni grammo di TLE detenuto Kg.70,320.

Per legge segue il pagamento delle spese processuali.

Dispone la confisca e distruzione del TLE caduto in sequestro. Non sussistono i presupposti per l'applicazione in favore di Gr. Gi. del beneficio di cui all'art. 163 cp. stante il certificato penale, ostativo in tal senso.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Gr. Gi. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di euro 1600,00 di multa, oltre le spese processuali. Dispone la confisca e distruzione del TLE in sequestro.

Napoli,5.11.15

Depositata in cancelleria il 05/11/2015.

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