Tribunale Napoli sez. I, 05/11/2015, (ud. 05/11/2015, dep. 05/11/2015), n.16157
La detenzione e vendita di tabacchi lavorati esteri (TLE) privi del sigillo del Monopolio di Stato integra il reato di contrabbando quando è dimostrato il dolo generico, ossia la consapevolezza e volontà di commercializzare prodotti non conformi alle normative fiscali. La circostanza che le sigarette siano esposte su un espositore su pubblica via e il tentativo di fuga alla vista delle forze dell’ordine rafforzano la prova della consapevolezza dell’illecito. In presenza di un quantitativo modesto di TLE, possono essere riconosciute le attenuanti generiche, con applicazione della pena pecuniaria e confisca obbligatoria del materiale sequestrato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato il 6.05.13, Pa. Ma. veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato in rubrica riportato. All'udienza 18.06.15 , assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie: il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione mediante l'escussione dei testi di lista e l'acquisizione del verbale di sequestro del 17.01.12; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM, come per legge.
Ammesse le prove il Giudice procedeva ad escutere il teste capp. Co. Em., all'epoca dei fatti in servizio presso la Stazione dei carabinieri di Giugliano in Campania. All'esito della deposizione la Difesa chiedeva rinvio per produzione documentale (sentenza relativa agli stessi fatti) ed il Giudice rinviava il processo per verificare l'esistenza dei presupposti per emettere una sentenza di n.d.p. per precedente giudicato.
All'udienza del 5.11.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste in atti e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti; il Giudice, pronunciava declaratoria di utilizzabilità delle prove; la Difesa dichiarava che la sentenza riguardava l'imputato per un fatto diverso, non essendo, pertanto, in grado di produrre alcuna documentazione, ed il Giudice, preso atto della dichiarazione del difensore, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi di prova, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava le parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Da quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale deve ritenersi provata la penale responsabilità di Pa. Ma. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica.
In tal senso, il teste escusso - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.v. da questi rivestita - riferiva che in data 17.01.12, alle ore 16,50 circa, durante un servizio di pattuglia per il controllo del territorio per la repressione dei reati in genere, nel percorrere la Via Dante Alighieri nel Comune di Giugliano in Campania (NA), notava due persone accanto ad un espositore in legno, posizionato sulla pubblica via, sul quale erano esposti alcuni pacchetti di sigarette; dietro tale espositore vi era Pa. Ma. che, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga, venendo, tuttavia, prontamente bloccato dagli operanti che procedevano alla sua identificazione (con C.I.), oltre che alla perquisizione personale che dava esito positivo venendo rinvenuti nella disponibilità del Pa. n. 50 pacchetti di sigarette, privi del sigillo del Monopolio di Stato e per i quali il prevenuto non esibiva alcuna documentazione fiscale. Si procedeva, quindi, al sequestro della merce.
Alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Pa. Ma. in quanto risultano integrati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato a lui contestato.
In tal senso, l'elemento materiale è integrato dal fatto che l'imputato deteneva per vendere n. 50 pacchetti di sigarette di contrabbando privi del timbro del Monopolio di Stato, e per i quali non forniva documentazione fiscale d'acquisto. La circostanza che l'imputato detenesse per vendere risulta provata dal fatto che il prevenuto esibiva le sigarette su un espositore posizionato sulla pubblica via.
Quanto all'elemento psicologico si rinviene nel dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere il fatto descritto, pur essendo necessariamente a conoscenza che i pacchetti fossero privi del sigillo del Monopolio di Stato. La circostanza che il Pa. fosse a conoscenza dell'illiceità del fatto risulta altresì provata dal fatto che il prevenuto alla vista dei militari tentava di darsi alla fuga per poi essere dagli stessi bloccato. Possono riconoscersi all'imputato le attenuanti generiche, In virtù del modesto quantitativo di TLE detenuto (n. 50 pacchetti).
Ciò premesso, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., questo Giudicante stima conforme ad equità irrogare a Pa. Ma., la pena di Euro 5000,00 di multa così determinata: pena base E 5000,00 determinata moltiplicando ogni grammo di TLE detenuto (l000 gr) per euro 5,00; pena ridotta alla per le attenuanti generiche alla pena di 3500,00. Per legge segue il pagamento delle spese processuali.
Dispone la confisca e distruzione del TLE caduto in sequestro.
Questo Giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di Pa. Ma. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 c.p.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Pa. Ma. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condanna alla pena di euro 3500,00 di multa, oltre le spese processuali.
Dispone la confisca e distruzione del TLE in sequestro.
Pena sospesa.
Napoli, 5.11.15
Depositata in cancelleria il 05/11/2015.