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Detenzione e ricettazione di armi clandestine: il dolo generico e l'accertamento della consapevolezza

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Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 22/06/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 22/06/2018), n.172

La detenzione consapevole di un'arma clandestina, modificata per accrescerne la potenzialità offensiva, costituisce reato indipendentemente dalla prova dell'effettuazione diretta delle alterazioni da parte degli imputati. La consapevolezza della provenienza illecita di un'arma costituisce elemento sufficiente per configurare il reato di ricettazione.

La sentenza integrale

Fatto e diritto
A seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, gli imputati I.A. e I.S. chiedevano di definire il procedimento mediante il giudizio abbreviato.

All'udienza del 15/6/2018 intervenuta l'ordinanza ammissiva al rito prescelto, le parti concludevano come in atti ed il Giudice deliberava sentenza mediante lettura del dispositivo.

All'esito del giudizio abbreviato la responsabilità penale di entrambi gli imputati è stata pienamente provata.

In data 8/2/2018 militari in forze ai CC di Castello di cisterna eseguivano una perquisizione presso l'abitazione di I.A., dove era presente anche I.S., la cui auto (Bmw) era parcheggiata davanti all'ingresso. Qualificatisi come carabinieri, l'I.A. tentennava ad aprire mentre I.S. si dirigeva verso una ringhiera sporgente su di un terreno dove lanciava un fucile da caccia, prontamente recuperato dal militare appostato nei pressi. Si trattava, in particolare di un fucile da caccia marca Bolognini cal. 12, con matricola non registrata, a canne mozzate con una sega, di recente, come si evinceva dall'odore tipico delle parti tagliate.

Sul tavolo dove gli uomini erano stati notati vi era una smerigliatrice Flex su cui era poggiata la parte tagliata dall'arma in sequestro. Sempre nel terreno retrostante all'abitazione erano rinvenute 8 cartucce per pistola, marca GFL, cal. 7,65.

Gli inquirenti acquisivano le immagini delle telecamere di sorveglianza a circuito chiuso installate davanti all'ingresso da cui si evinceva che I.A. e I.S. erano giunti insieme, il primo recante il "flex" e il secondo nascondendo un qualcosa sotto al giubbino.

Interrogati in sede di "udienza di convalida dell'arresto, gli imputati respingevano gli addebiti asserendo di non aver proceduto al taglio dell'arma, cosa -a loro dire- impossibile nel breve tempo trascorso tra il loro ingresso nell'abitazione e l'arrivo dei militari (pochi minuti).

Così ricostruiti i fatti, non vi è dubbio alcuno sulla colpevolezza degli imputati, con esclusione del reato di cui al capo 2).

L'arma - a canne mozzate, per potenziarla - veniva lanciata verso il terreno dallo I.S. al momento dell'accesso dei militari e ciò costituisce prova della detenzione da parte dello stesso. Si trattava di un fucile modificato, avendone gli imputati segato sia le canne che il calcio, mentre accantoni flex vi era un'"asta porta cane".

Ora, gli elementi descritti costituiscono prova certa della consapevole detenzione, da parte degli imputati, del fucile di cui lo I.S., all'arrivo dei militari, tentava di disfarsi lanciandolo verso l'attiguo terreno. Era arma clandestina in quanto recante una matricola non riconosciuta ed era priva degli altri segni distintivi.

Benché la disponibilità del flex possa lasciar pensare che gli imputanti intendessero modificare ulteriormente l'arma, non vi è prova che le alterazioni (taglio delle canne) sia stata da essi stessi fatta, in quanto i carabinieri hanno rinvenuto un'asta porta cane ma non il pezzo di scarto risultante dal taglio sicché non può escludersi che la modifica fosse precedente.

Ciò impone di escludere la prova del reato di cui al capo 2) mentre è evidente la prova della ricettazione, avendo gli imputati ricevuto il fucile nella consapevolezza della sua illecita provenienza.

Alla luce di tali circostanze di l'atto gli imputati vanno quindi ritenuti responsabili dei delitti di detenzione di arma clandestina, di cui sussiste certamente l'elemento psicologico individuabile nel dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di detenere armi senza la prescritta licenza (Cass. 16/12/1987, ric. Lucisano).

E'altresì provato, nei confronti di I.A., unico al quale è contestato, il reato sub 4), atteso il possesso ingiustificato di munizioni.

Può essere infine riconosciuto, tra i reati ascritti concernenti il possesso illecito di armi, il vincolo della continuazione, sussistendo il medesimo disegno criminoso rivelato dalla contestualità dell'agire illecito.

Passando alla determinazione della pena, giova evidenziare la gravità della condotta accertata, trattandosi di ricettazione e detenzione di un'arma clandestina modificata per aumentarne la potenzialità offensiva.

Pena congrua, valutati tutti gli indici di commisurazione della pena e, in particolare, la negativa personalità degli imputati, è quella, per il reato più grave di cui al capo 3), di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentata per continuazione ad anni tre mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta per effetto del rito alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno.

Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

Va disposta, infine, la confisca e distruzione dell'arma e delle munizioni in sequestro

P.Q.M.
Visti gli artt. 442,533 e 535 c.p.p.

dichiara I.A. e I.S. colpevoli dei reati agli stessi ascritti ai capi 1, 3, 4, riuniti per continuazione tra loro, e li condanna, esclusa la recidiva e tenuto conto della diminuzione prevista per il rito, alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p. assolve gl'imputati dal reato di cui al capo 2) per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 240 c.p., 6 co. 3 L. n. 152/1975 ordina la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro ed il versamento alla competente direzione di artiglieria per la distruzione.

Nola, 15/6/2018

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