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Furto di energia elettrica mediante manomissione del contatore: condanna con pena sospesa

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Tribunale Napoli sez. I, 04/11/2015, (ud. 04/11/2015, dep. 04/11/2015), n.16038

Il reato di furto aggravato di energia elettrica, realizzato mediante mezzi fraudolenti come la manomissione del contatore e l'installazione di un bypass, è integrato quando si dimostri, oltre all'effettivo prelievo abusivo di energia, il dolo specifico dell'imputato. Tale dolo consiste nella coscienza e volontà della sottrazione di energia al fine di trarne un profitto. La configurazione dell'aggravante per mezzo fraudolento non esclude l'applicazione delle attenuanti generiche, da valutarsi in rapporto al valore del bene sottratto e alla condotta complessiva dell'imputato.

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 26.11.12, Sa. Sa. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 4.11.15, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, l'esame dell'imputato e la produzione del verbale di verifica del 3.09.11; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato. Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste La. Sa., all'epoca dei fatti verificatore ENEL della zona Pozzuoli. All'esito della deposizione, sulla scorta della documentazione acquisita, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, invitava la parti a concludere e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di Sa. Sa. in relazione al reato a lui ascritto nella rubrica del presente provvedimento. Ed invero, il teste La. - con una deposizione chiara e coerente con gli atti irripetibili acquisiti al fascicolo dibattimentale e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare -riferiva che in data 3.09.11, su richiesta del personale ENEL della D.O. di Giugliano, effettuava un accertamento presso uno stabile sito in Villaricca alla Via -omissis- al fine di effettuare una verifica sul contatore dell'ENEL. Ivi giunto il verificatore constatava che presso detto immobile il misuratore n. 1466, allocato nel vano centralizzato, e che serviva l'alloggio di Sa. Sa., presente alla verifica, presentava la calotta divelta dalla propria base ed i tenoni manomessi (sostituiti con alcuni non originali) nonché, all'interno dei circuiti era stato installato un bypass; dalla verifica effettuata con un contatore campione il verificatore accertava che il misuratore registrava i consumi con una sottomisurazione del 70%.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Sa. Sa. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica in quanto risultano integrati gli elementi costitutivi della fattispecie astratta. Quanto all'elemento materiale Sa. Sa., fruitore dell'immobile sito in Villaricca alla Via -omissis- ed intestatario della fornitura ENEL , al fine di trarne un profitto, si impossessava di energia elettrica che sottraeva all'Ente erogatore mediante manomissione del misuratore ed inserimento di un bypass che consentiva il prelievo di energia con sottomisurazione dei consumi del 70%.

Quanto all'elemento psicologico del reato di furto è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà della condotta tipica, col quid pluris individuato nell'ulteriore fine di trame profitto dalla cosa per sé o per altri; in tal senso profitto va individuato nell'utilizzazione dell'energia elettrica da parte del Sa. Sa. e nella relativa sottomisurazione dei consumi. Quanto alla contestazione si precisa che la stessa risulta perfettamente coerente con le risultanze dell' istruttoria dibattimentale, trattandosi di furto effettuato con mezzo fraudolento, atteso che il Sa., previa asportazione della calotta e dei tenoni inseriva un bypass che consentiva la sottomisurazione dei consumi con un errore del 70%.

Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere in favore dell'imputato le attenuanti generiche, (da ritenere equivalenti rispetto alla contestata aggravante), in relazione al valore del bene sottratto, al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto in considerazione anche dello stato di incensuratezza dell'imputato. Tutto ciò premesso valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a Sa. Sa. la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154,00 di multa, così determinata nel minimo edittale previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la a contestata aggravante.

Questo Giudicante, preso atto dello stato di incensuratezza di Sa. Sa. esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento del prevenuto ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp, dichiara Sa. Sa. responsabile del reato ascritto e, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 154,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa

Napoli 4.11.15

Depositata in cancelleria il 04/11/2015.

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