Corte appello Roma sez. II, 01/07/2024, n.7406
La mancata effettuazione delle verifiche periodiche con cadenza annuale è irrilevante, considerato che è essenziale che al momento dell'effettuazione di un accertamento l'apparecchio sia stato sottoposto a preliminare verifica periodica entro l'anno.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale Ordinario di Cassino in composizione monocratica, con la suindicata sentenza, all'esito di dibattimento, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato a lui ascritto, come da dispositivo sopra riportato.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore di fiducia dell'imputato che nell'atto di impugnazione ha formulato le seguenti richieste conclusive: "in accoglimento dell'impugnazione ed in riforma della sentenza appellata:
assolva l'imputato BA.AM. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste o con la diversa formula ritenuta di Giustizia, quanto meno ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.;
in via subordinala:
riconosca le attenuanti generiche, di cui all'art. 62 bis c.p., e conseguentemente ridetermini la pena in virtù di una corretta valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.;
dichiari che l'imputato non dovrà subire ulteriori periodi di sospensione della patente di guida avendo già presofferto una sospensione di mesi sei inflitta in via cautelare dal Prefetto di Frosinone".
Per l'udienza fissata per il giudizio di appello sono state rassegnate le conclusioni sopra riportate.
Il fatto-reato c stato ricostruito nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata, nel modo seguente: "L'istruttoria espletata, consistita nella escussione del Col. IA.Va., all'epoca Comandante della Compagnia Carabinieri di Sora, e nell'acquisizione degli accertamenti irripetibili contenuti nel fascicolo del p.m. e dei documenti prodotti dalla difesa, ha consentito di accertare senza ombra di dubbio la responsabilità penale dell'odierno intimato.
Questi i fatti: nel pomeriggio del 14.08.2020. mentre il Comandante IA., in abiti civili, stava percorrendo la strada antistante la (…) alla guida della sua. bicicletta, un'autovettura tagliò la strada rischiando di investirlo. Pertanto, invitò il conducente a rispettare le regole imposte dal Codice della Strada, ma l'uomo rispose in modo nervoso e poco collaborativo, fino a bloccare la bicicletta dello IA. mentre lo stesso si stava allontanando dal posto. A quel punto IA. notò che l'uomo manifestava alito vinoso per cui, dopo essersi qualificato, invitò il conducente a mostrargli i documenti di identificazione e richiese l'intervento della pattuglia dei Carabinieri. Dopo aver condotto il BA. presso gli Uffici della locale Caserma e, previo regolare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, cui l'imputato rinunciò, i militari procedettero all'accertamento mediante etilometro regolarmente revisionato. Gli esiti degli accertamenti irripetibili effettuati fecero registrare un tasso alcolemicopari a 1,21 g/ì alle 18:16 e 1,28 g/l alle 18:27".
Con l'appello il difensore, a sostegno della richiesta di assoluzione, ha lamentato che la sentenza gravata è viziata da motivazione apparente, da travisamento delle risultanze istruttorie e da violazione della legge penale laddove ha ritenuto accertata la regolarità di funzionamento dell'etilometro utilizzato e, conseguentemente, la validità dell'accertamento del tasso alcolemico. L'appellante ha, poi, rappresentato che il Tenente Colonnello Ia. non ha eseguito personalmente l'accertamento del tasso alcolemico, che il presunto alito vinoso può dipendere anche dall'assunzione di quantità minima di vino o altra bevanda alcolica, che il tasso alcolemico di un individuo dipende da diversi fattori, che non è emersa prova del lasso di tempo trascorso tra l'episodio in cui è rimasto coinvolto lo Ia. e il successivo accompagnamento dell'imputato presso la Stazione di Sora, che la sentenza ha sbrigativamente ritenuto la regolarità di funzionamento dell'etilometro perché confermata dallo Ia. e che il primo giudice non ha correttamente valutato la prova offerta dalla difesa che ha puntualmente contestato i dati dell'etilometro. La difesa, in particolare, ha rappresentato quanto segue: "Il libretto metrologico anzidetto, acquisito in copia dalla difesa e prodotto in atti, presenta invero diverse anomalie, poiché:
- la dichiarazione di conformità al tipo omologato e priva di data e di numero della dichiarazione;
- c'è un intervallo superiore a un anno le seguenti verifiche periodiche: da agosto 2011 a luglio 2013 (quasi 2 anni); da luglio 2014 a ottobre 2015; da ottobre 2015 a febbraio 2017; da febbraio 2017 a novembre 2018;
- il 23/08/2019 l'apparecchio veniva sottoposto a riparazione, in cui sono stati sostituiti coperchio, chassis e sensore di flusso; all'esito veniva effettuata taratura e verifica dei parametri elettrici da funzionamento.
L'affermazione del Tribunale per la quale dal libretto risulta che l'etilometro dopo una riparazione effettuata nell'agosto 2019, era stato regolarmente sottoposto a verifica, il 29.10.2019, con esito positivo, meno di un anno prima rispetto ai fatti per cui è causa", non consente di superare i dubbi sulla effettiva affidabilità (e persino utilizzabilità) dell'apparato esso.
Ed invero, la circolare numero 87/91 del 06/06/1991 del Min. Trasporti e del Min. Sanità chiarisce, sulla scorta della vigente normativa, che all'esito della riparazione dell'etilometro debba essere effettuata una visita periodica diversa e ulteriore da quella a cadenza annuale, che si distingue dalle visite periodiche "ordinarie" perché consta di una serie di 30 iniezioni di cui almeno 15 a 0,35 mg/l, mentre quelle ordinarie 20 iniezioni di cui solo 5 a 0,35 mg/l.
Tuttavia nel libretto metrologico non vi è traccia alcuna di tale visita periodica ulteriore e diversa da quella annuali, sicché l'etilometro in questione non è conforme alla prescrizione della vigente normativa e non vi è alcuna garanzia di regolare funzionamento.
Ne consegue che le misurazioni effettuate dall'etilometro adoperato nei confronti dell'imputato in data 14/08/2020, non sono attendibili perché esse non costituiscono propria sufficiente a fondare un giudizio di penale responsabilità diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale".
Con il secondo motivo di appello il difensore ha lamentato l'eccessività della pena inflitta all'imputato, che sono state erroneamente negate le circostanze attenuanti generiche e che doveva essere inflitto il minimo della pena.
Con il terzo motivo di appello il difensore ha lamentato che il primo giudice non si è avveduto che con decreto del 27 agosto 2020 il Prefetto della Provincia di Frosinone ha sospeso la patente dell'imputato per sei mesi e che tale sospensione e una misura cautelare destinata a essere assorbita nella sospensione disposta dal giudice penale. Pertanto, il difensore ha chiesto che la Corte precisi che dal periodo di sospensione inflitta dal giudice penale debba essere scomputato il periodo presofferto.
Il primo motivo di appello è infondato.
Il Tenente Colonnello dei Carabinieri Va.Ia., esaminato in qualità di testimone, ha cosi descritto quanto accertato nei confronti dell'imputato: "TESTE V. IA. - Sì. Si, e credo fosse verso settembre del 2020 era un tordo pomeriggio e probabilmente un venerdì o un sabato io slavo percorrendo/provenivo da via (…) e da piazza (…) Baroni, in bicicletta; libero dal servizio, in abiti civili in direzione Piazza (…) dove c'è il Giudice di Pace a Sara. E nell'imboccare una curva a destra, proprio di fronte Piazza (…), mi veniva tagliata la strada da un'autovettura, un Fiorino o mezzo similare con alla guida il signor Ba.
Io, frenavo repentinamente per non finirgli addosso perché lui invece di percorrere il corretto raggio della strada, l'aveva tagliata. E essendo la strada abbastanza stretta, peraltro, vi erano anche delle autovetture parcheggiate: se non avessi frenato immediatamente. fortunatamente andavo molto piano e sarei andato a collidere con verosimilmente contro il muso o la fiancata dell'autovettura. A quel punto, rappresentavo al signor Ba. di stare più attento e rispettare il Codice della Strada; per tutta risposta il signor Ba. mi rispondeva e in maniera piuttosto alterata e scocciato. Io, nuovamente, gli rappresentavo il fatto che avrebbe dovuto rispettare il Codice, andare più piano e soprattutto stare nella sua corsia: lui, continuava nel suo atteggiamento. A quel punto, comprendendo che era mutile stare a discutere e non avevo neanche tempo da perdere, in tutta onestà e rimbracciavo la bicicletta per andarmene. Se nonché, mi sentivo bloccato da dietro perché il signor Ba. era sceso dall'autovettura e aveva bloccato la mia bicicletta. Mi si è avvicinato e, a quel punto, comprendendo che a parole non si andava da nessuna parte, peraltro, avevo sentito l'alito vinoso che si associava al suo modo di esprimersi alquanto alterato e, mi sono qualificato. E gli ho eletto guardi, a questo punto, cortesemente si accosta la macchina che è in mezzo alla strada dopodiché, viene si avvicina con i documenti e verifichiamo un attimo la situazione. Nel frattempo, mentre lui parcheggiava, ho chiamato l'autoradio con i due militari che lei ha citato prima che sono venuti sul posto, l'abbiamo accompagnato in caserma e, a quel punto, si è proceduto all'esame. Ed è risultato positivo con adesso non ricordo il tasso ma, era ovviamente superiore a 0.5, altrimenti non saremmo qui".
Il testimone ha. poi, risposto a ulteriori domande sulle condizioni in cui si trovava il Ba. nel modo seguente: "mi soffermerei solo un attimo sulle sue condizioni; mi ha detto, ha detto solo dell'alito. Ho detto dell'alito vinoso. TESTE IA., Sì. PM: E diciamo presentava/manifestava anche altro riguardo la deambulazione? TESTE IA. - E, sì. PM- E, riguardo il linguaggio? E, le espressioni? Non lo so. TESTE IA. - No, no era come, come avevamo accennato e, aveva un atteggiamento molto aggressivo, aveva uno sguardo alterato; non nell'esprimersi accavallava le parole però, io lì per lì non conoscendolo/non avendolo mai visto prima e; PM. - Però, ecco la prima percezione. TESTE IA. - Sì. PM - E la prima cosa che sentì lei. TESTE IA. - Sì. PM - Quale ju? L'ha detto, emanava un qualcosa? TESTE V. IA. - E, si sentiva proprio, si sentiva l'odore forte e lui, poi mi confessò, mi raccontò dice sì. ho fatto un paio di aperitivi prima; ha fatto un paio di aperitivi con degli amici in un locale poi, con la macchina non so dove stesse andando.
Quanto alle doglianze relative al funzionamento dell'ettometro deve osservarsi che, come rappresentato dalla difesa, nel libretto metrologico dell'apparecchio utilizzato per accertare il tasso alcolemico dell'imputato manca il numero della dichiarazione di conformità e la data di rilascio della stessa, Inoltre, sempre come correttamente rilevato dalla difesa, non tutte le revisioni periodiche sono state effettuate annualmente. Tali profili appaiono privi di sostanziale rilievo perché comunque la dichiarazione di conformità dell'etilometro al tipo omologato con certificato (…) del 10 gennaio 1999 è sottoscritta. Del resto, le successive attestazioni relative alla verifica primitiva e alle verifiche periodiche fanno ritenere che nel la competente sede amministrativa sia stata ritenuta valida la dichiarazione di conformità solamente sottoscritta. Parimenti irrilevante è la mancata effettuazione delle verifiche periodiche con cadenza annuale considerato che è essenziale che al momento dell'effettuazione di un accertamento l'apparecchio sia stato sottoposto a preliminare verifica periodica entro l'anno (sul punto si richiamano la circolare n. (…) del 20 ottobre 2017 inviata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza alle autorità interessate con la quale c stato chiarito che non deve essere ripetuta la prova primitiva qualora l'apparecchio non sia stato revisionato secondo le periodicità previste dalle norme o dal costruttore e Cass,. sez. 4. sent. n. 31843 del 17 maggio 2023 - 24 luglio 2023, Rv. 285065 - 01). Fondato è invece il rilievo della mancata effettuazione di apposita visita dopo la riparazione dell'apparecchio. Infatti, in data 23 agosto 2019 è stata attestata la riparazione dell'etilometro nei termini indicati dalla difesa e in data 29 ottobre 2019 è stata effettuata una verifica periodica ordinaria (la precedente verifica è stata effettuata il 29 ottobre 2018) sull'etilometro con esito positivo ma non risulta effettuata quella speciale richiesta dalla circolare n. 87/91 del 6 giugno 1991 menzionata dalla difesa che prevede che dopo la riparazione sia eseguita verifica che dia esito positivo per almeno dieci prove in luogo delle cinque previste per le verifiche periodiche. Ritiene però la Corte che, pur a fronte della evidenziata irregolarità amministrativa dell'etilometro, debba essere confermata, con la richiesta certezza, la responsabilità penale dell'imputato ben potendo lo stato di ebbrezza essere ritenuto in base a elementi sintomatici (ex plurimis Cass. Sez. 4, sent. n. 25835 del 5 marzo 2019 - 12 giugno 2019). Invero, come dettagliatamente riferito dall'Ufficiale dei Carabinieri Ia., il Ba., dopo aver creato situazione di pericolo invadendo pericolosamente con il proprio veicolo la corsia di marcia di pertinenza della bicicletta condotta dall'altro utente della strada, presentava, oltre a un atteggiamento molto aggressivo, sguardo alterato, un forte alito di bevande alcoliche ed eloquio irregolare, tanto che, per l'evidenza dello stato di alterazione, si è ritenuto di procedere all'accertamento con etilometro. Le circostanze riferite dal testimone dimostrano, complessivamente valutate, che l'imputato nel momento in cui guidava il veicolo si trovava in un serio stato di ebbrezza superiore allo 0,80 g/1 che segna la rilevanza penale della condotta prevista dall'art. 186 del D.P.R. 285/92. La possibilità di provare il fatto contestato con la prova dichiarativa rende superfluo l'esame di ogni altra questione posta dalla difesa tenuto conto che lo Ia. ha riferito proprio sulle condizioni in cui si trovava l'imputato al momento della guida del veicolo avendole personalmente percepite.
Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
L'imputato è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed Euro 900.00 di ammenda. La Corte ritiene che tale pena, stabilita in misura inferiore alla media edittale, sia pienamente giustificata dalla pericolosità alla guida dimostrata dal Ba.
Deve anche osservarsi che dalla testimonianza dello Ia. è emerso che l'imputato, presso la Stazione Carabinieri ove era stato condotto, si è scusato per il comportamento serbato e che l'ufficiale ha valutato positivamente tale condotta ("il suo chiedermi scusa, per me, è staio sufficiente, pertanto, io non ho adito le vie legali per quanto riguardava quell'altra parte") sicché possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Pertanto, la pena inflitta deve essere ridotta a un mese, giorni dieci di arresto ed Euro 600,00 di ammenda. Non vi sono i presupposti per ulteriore riduzione della pena tenuto conto sia delle modalità del fatto sia dei due precedenti penali del Ba. che pur modesti provano l'attitudine non meramente occasionale dell'imputato alla violazione della legge penale.
Il terzo motivo di appello è infondato.
Come correttamente prospettato dalla difesa, nei confronti dell'imputato è stata disposta dal Prefetto della Provincia di Frosinone, con provvedimento del 27 agosto 2020, la sospensione provvisoria della patente di guida per la durata di mesi sei. La durata di tale sospensione, ove non siano intervenuti provvedimenti modificativi, dovrà essere detratta dalla durata della sospensione disposta dall'A.G.
Trattasi di adempimento che deve essere svolto dal Prefetto una volta ricevuta copia della sentenza, senza necessità di alcuna precisazione o indicazione da parte del giudice penale.
P.Q.M.
Visto l'art. 94, comma 2 D.lvo. 150/2022 (come modificato dalla L .18/2024), in riforma della sentenza dei Tribunale Ordinano di Cassino in composizione monocratica del 14 febbraio 2024 appellata dall'imputato BA.Am., riconosciute le circostanze attenuanti generiche, riduce la pena inflitta al predetto a un mese, giorni dieci di arresto ed Euro 600,00 di ammenda. Conferma nel resto.
Indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma il 9 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2024.