Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 20/06/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 20/06/2018), n.184
La manomissione del cronotachigrafo da parte del conducente di un mezzo pesante rientra esclusivamente nell'ambito di applicazione dell'art. 179 del Codice della Strada e non integra il reato di cui all'art. 437 c.p., secondo il principio di specialità che esclude l'applicazione di norme penali generiche in presenza di norme speciali specificamente applicabili.
Motivi della decisione
Con richiesta avanzata all'udienza del 4.5.2018 C.P., a seguito di richiesta di rinvio a giudizio, chiedeva di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato allo stato degli atti, alla cui discussione si procedeva all'udienza del 20/6/2018.
Ciò premesso, sulla base degli atti acquisiti occorre pervenire ad una sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Gli elementi di fatto a carico dell'imputato sono compendiati nella comunicazione di notizia di reato del 23.8.2017 redatta dal Compartimento di Polizia stradale per la Lombardia - Cremona, da cui si evince che, in quella data, il C.P., camionista acerrano, era sorpreso alla guida di un trattore stradale mentre utilizzava un magnete per alterare il funzionamento del tachigrafo digitale impedendo all'apparecchio di registrare il movimento del mezzo. Grazie al suo comportamento collaborativo la Pg recuperava il magnete, del quale l'imputato tentava di disfarsi, ponendolo in sequestro.
Sottoposto ad interrogatorio alla presenza del difensore di fiducia, l'imputato rendeva dichiarazioni ammissive degli addebiti adducendo difficoltà economiche che lo avevano spinto ad utilizzare un espediente al fine di poter "effettuare qualche viaggio settimanale in più.
Correttamente gli atti erano trasmessi alla Procura di Nola in ragione della residenza dell'imputato non essendo noto il luogo esatto di consumazione del reato di rimozione di cautele contro infortuni sul lavoro.
Orbene, è stato quindi accertato l'utilizzo da parte dell'imputato di un magnete per mettere fuori uso il cronotachigrafo del mezzo pesante da lui condotto alla guida. Va ricordato che il reato di cui all'art. 437 cod. pen., punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro, così come la manomissione degli strumenti di controllo.
Sennonché, con recente e condivisibile pronuncia (Sez. 1, 19 gennaio 2018, n. 2200) la S.C. ha statuito che, allorché l'attività di 'rimozione' sia posta in essere dal soggetto che utilizza quale conducente, contestualmente, il mezzo - come nel caso in esame - la previsione dell'art. 179 del codice della strada incorpora tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato) e, dunque, in aderenza ai principi di tipicità e specialità è da ritenersi che l'unica disposizione applicabile sia quella dell'art. 179 del Codice della Strada.
In particolare la Corte ha affermato che, pur potendosi, in via astratta, far rientrare la condotta anche nella più ampia previsione dell'art. 437 cod. pen., non può - nel caso del soggetto che contestualmente utilizza il mezzo di trasporto -, ravvisarsi una compresenza di norme incriminatrici ugualmente applicabili solo per la ritenuta diversa direzione della tutela.
E' stato, pertanto, affermato che l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981.
Alla luce di tali considerazioni l'imputato va assolto dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Ai sensi dell'art. 240 cp il magnete in sequestro deve essere confiscato e distrutto.
P.Q.M.
Letti gli artt. 442,530 c.p.p., assolve C.P. dal reato allo stesso ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Letto l'art. 240 cp ordina la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Nola, 20.6.2018