Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 20/06/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 20/06/2018), n.182
La richiesta di patteggiamento è ammissibile quando non sussistono elementi per una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e la pena concordata è conforme alla legge, tenendo conto del riconoscimento delle attenuanti generiche, degli aumenti per continuazione e delle diminuzioni per il rito scelto.
Motivi della decisione
Con richiesta ritualmente depositata il difensore dell'imputato, munito di procura speciale in atti, chiedeva di definire la posizione del proprio assistito, ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p., mediante applicazione di pena nella misura che segue:
- pena base, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 629 co. 1 e 2 c.p., e riconosciute le attenuanti generiche, anni sei di reclusione ed euro 6000,00 di multa;
- pena aumentata per continuazione ad anni sette di reclusione ed euro 7500,00 di multa;
- diminuita, per la scelta del rito, alla pena finale di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa;
Il Pubblico Ministero esprimeva il proprio consenso alla richiesta come sopra avanzata.
La richiesta di applicazione di pena è ammissibile e può essere accolta.
Invero, premesso che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (tenuto conto di quanto emerge dagli atti di indagine e segnatamente dalla denuncia di L.M.G., dall'informativa di reato del Commissariato di P.S. di Nola, dalle sit di M.D.) è da ritenere corretta la veste giuridica conferita dalle parti ai fatti contestati.
La specie e la misura della pena da applicare, corrette, in relazione alla entità del fatto, sono conformi alle previsioni stabilite dalla legge per i reati descritti in epigrafe, tenuto conto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dell'aumento per effetto della continuazione, infine della diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito ex art. 444 c.p.p.
P.Q.M.
Visto l'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato, acquisito il consenso espresso dal Pubblico Ministero, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificati i fatti per continuazione nella più grave imputazione di cui al capo a), operata la diminuzione di pena per la scelta del rito, applica a M.L.F. la pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ponendo a suo carico le spese del procedimento e quelle di mantenimento in carcere durante la sofferta custodia cautelare.
Così deciso in Nola il 20/6/2018