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Patteggiamento con sospensione condizionale per furto aggravato: valutazione delle attenuanti e congruità della pena

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Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 20/06/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 20/06/2018), n.186

L’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. è ammissibile anche in presenza di aggravanti, purché compensate con attenuanti riconosciute in ragione del corretto comportamento processuale e di un’effettiva riparazione del danno. La sospensione condizionale può essere concessa in base alla personalità dell’imputato e alla verosimiglianza di un’efficace funzione deterrente della pena.

La sentenza integrale

Fatto
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
A seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p. l'imputato T.A., con il patrocino del proprio difensore, munito di procura speciale, chiedeva di "patteggiare" una pena per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 c.p. nella misura finale di mesi cinque di reclusione ed euro 340 di multa, di seguito precisata:

- pena base, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa;

- aumentata, per continuazione, a mesi sette giorni quindici ed euro 500 di multa;

- da diminuirsi, per la scelta del rito, sino alla pena finale di mesi cinque di reclusione ed euro 340,00 di multa.

Richiesta subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.

Il Pubblico Ministero prestava il consenso.

La richiesta di applicazione di pena è ammissibile e può essere accolta.

Invero, premesso che non ricorrono i presupposti per la declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (tenuto conto di quanto emerge dalla denuncia dell'Enel e dagli accertamenti compiuti ed allegati in atti) è da ritenere corretta la veste giuridica conferita dalle parti ai fatti contestati.

Correttamente le parti hanno previsto il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., equivalenti all'aggravante contestata, concedibili in ragione del corretto comportamento processuale del T.A. fatto palese dal rateizzato pagamento dell'importo relativo ai consumi elettrici, nonché, comunque, della personalità dell'imputato, del tutto incensurato.

La specie e la misura della pena da applicare, da ritenersi congrua, in rei azione alla entità del fatto, sono conformi alle previsioni stabilite dalla legge per il reato descritto in epigrafe, tenuto conto della sussistenza delle circostanze attenuanti e della diminuzione conseguente alla scelta del rito ex art. 444 c.p.p.

A norma dell'art. 445 c.p.p., il T.A. è esonerato dal pagamento delle spese processuali e non è soggetto all'applicazione di pene accessorie.

In accoglimento dell'istanza dell'imputato, e valutati tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p. tra cui segnatamente la personalità dell'imputato, può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi, essendo verosimile che la sola minaccia di pena sia bastevole a dissuadere l'imputato dalla futura commissione di altri episodi criminosi.

P.Q.M.
Visto l'art. 444 c.p.p., su richiesta dell'imputato, acquisito il consenso espresso dal Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti1 all'aggravante contestata, operata la diminuzione per il rito, applica a T.A. la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 340,00 di multa.

Letti gli artt. 163 e ss. c.p., dispone che l'esecuzione della pena come sopra, applicata all'imputato resti condizionalmente sospesa nei termini ed alle condizioni di legge.

Così deciso in Nola il 20/6/2018

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