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Spaccio di cocaina e principio attivo accertato: riqualificazione per lieve entità della condotta

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Tribunale Nola sez. uff. indagini prel., 22/06/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 22/06/2018), n.171

La detenzione e vendita di sostanze stupefacenti con accertato principio attivo costituiscono reato ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990, configurandosi la responsabilità penale anche in presenza di prove testimoniali e riscontri oggettivi. La riqualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73 tiene conto dell'entità e della lieve entità della condotta.

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di giudizio immediato del 24.4.2018 C.N. e F.S. venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110 cp, 81 cpv, 73 D.P.R. n. 309/1990 compiutamente indicato in epigrafe, per cui erano stati arrestati in flagranza e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli imputati - tramite il proprio difensore - chiedevano la definizione del procedimento mediante il giudizio abbreviato.

Fissata l'udienza del 15/6/2018 le parti concludevano come in atti ed il Giudice, all'esito della discussione, pronunciava Sentenza mediante lettura del dispositivo.

Motivi della decisione
All'esito del giudizio abbreviato la prova della penale responsabilità degli odierni imputati è stata accertata al di là di qualsiasi ragionevole dubbio.

Dal verbale di arresto eseguito il 2/3/2018 dai C.C. di Castello di Cisterna nonché dal verbale di perquisizione in egual data emerge che gl'imputati erano sorpresi mentre, presso le case popolari di via Taranto nel predetto comune, erano avvicinati da un consumatore di sostanze stupefacenti (tale N.M.P.) il quale chiedeva una dose di cocaina consegnando al C.N. la somma di 25 euro. Quest'ultimo, intascato il denaro, indicava al F.S. di prelevare un qualcosa da un portamonete nero posto su di uno scaffale, cosa che F.S. faceva prima di essere interrotto dallo stesso complice, accortosi della presenza dei carabinieri. I quali intervenivano bloccando gli spacciatori e sequestrando il portamonete nel quale vi erano 16 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di circa 5.5 grammi, oltre alla somma di 365 euro in possesso del C.N..

Escusso a sit, il consumatore confermava di avere inteso acquistare dai due imputati una dose di cocaina consegnando loro 25 euro.

I successivi accertamenti disposti dal P.M. consentivano di accertare che la sostanza sequestrata corrispondeva a 4.63 grammi di principio attivo puro di restante denaro in sequestro, in assenza di qualsiasi prova diretta della provenienza di tale somma di denaro da attività di spaccio ed a fronte della inapplicabilità della presunzione di pertinenza del denaro al reato sancita dall'art. 12 sexies del d.l. n. 306/1992, convertito in l. n. 356/1992.

In considerazione del tempo trascorso dall'adozione del presidio cautelare custodiale e del corretto comportamento tenuto dagl'imputati, la misura cautelare può essere modificata in quella, meno afflittiva, dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.g.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442,533 e 535 c.p.p. dichiara C.N. e F.S. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 co. 5 DPR n. 309/1990, così riqualificati i fatti agli stessi ascritti e. riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, tenuto conto della diminuzione di pena prevista per la scelta del rito, li condanna alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa ciascuno, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 240 c.p. ordina la confisca e il versamento al FUG della somma di 25 euro in sequestro; confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro; dissequestro e restituzione della restante somma di denaro in sequestro.

Visto l'art. 299 cpp sostituisce la misura cautelare degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Stazione dei CC di Castello di Cisterna tra le ore 18.00 e le ore 19.00, disponendo l'immediata liberazione degl'imputati ove non detenuti per altro.

Nola, 15/6/2018

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