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Gli omissis possono coprire i nomi, non le ragioni del sequestro

52 minuti fa
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RATIO / Cass. n. 34563/26

Una motivazione può esistere ed essere, nello stesso tempo, giuridicamente assente.

È il paradosso sul quale si costruisce una interessante decisione della seconda sezione della Cassazione in materia di perquisizione e sequestro probatorio.

Il pubblico ministero aveva disposto una perquisizione nei confronti di un indagato per danneggiamento. Erano stati sequestrati uno striscione, alcuni indumenti, bombolette spray, guanti e altri oggetti ritenuti collegati all’imbrattamento di un muro.

Il problema non riguardava, però, ciò che gli investigatori avevano trovato.

Riguardava ciò che avevano spiegato all’indagato mentre lo cercavano.

La copia del decreto consegnatagli presentava infatti una quantità tale di omissis da rendere illeggibili proprio gli elementi essenziali: il reato per il quale si procedeva, il fumus commissi delicti, le esigenze probatorie, i beni da ricercare e sottoporre a vincolo e persino il nominativo del difensore d’ufficio.

L’originale del provvedimento, invece, sembrava completo.

Ed è precisamente qui che nasce la questione.

Quale decreto deve essere motivato: quello che esiste nel fascicolo o quello che incontra la persona?

La risposta della Cassazione sembra ovvia soltanto dopo averla letta.

La motivazione non costituisce un requisito ornamentale del provvedimento giudiziario. Non serve a dimostrare, a posteriori, che da qualche parte esistessero buone ragioni per esercitare il potere.

Serve a rendere quelle ragioni conoscibili a colui che quel potere sta subendo.

Le Sezioni unite Bevilacqua avevano già chiarito che il decreto deve indicare il reato ipotizzato, il rapporto tra la cosa e il reato e la concreta finalità probatoria del vincolo; le Sezioni unite Botticelli hanno poi precisato che anche quando viene sequestrato il corpo del reato occorre spiegare, sia pure concisamente, quale funzione probatoria giustifichi l’apprensione.

Ma questa sentenza compie un passo ulteriore.

Non basta che quelle ragioni siano state scritte.

Devono essere comunicate.

È una distinzione importante perché sposta la motivazione dal documento al rapporto tra autorità e individuo.

Il provvedimento non è motivato soltanto perché il suo autore conosce le ragioni che lo hanno determinato. È motivato, nella sua funzione costituzionale, quando quelle ragioni vengono rese accessibili a chi deve poterle contestare.

Per questo non convince l’idea che il vizio possa essere neutralizzato dal successivo accesso della difesa alla versione integrale del decreto durante il riesame.

È vero che il sistema ammette una certa integrazione della motivazione.

La Cassazione richiama la recente sentenza Foggia, n. 7063/2026: il pubblico ministero può precisare in sede di riesame le esigenze investigative e la proporzionalità del vincolo, mentre il Tribunale può integrare la motivazione entro il perimetro tracciato dall’accusa.

Ma integrare presuppone qualcosa da integrare.

Correggere, precisare, completare sono operazioni possibili quando esiste una motivazione insufficiente.

Sono concettualmente impossibili quando la motivazione comunicata all’interessato è radicalmente assente.

La differenza è quella tra l’incompletezza e il vuoto.

E il riesame non può riempire il secondo senza trasformarsi da giudice del provvedimento nel suo autore postumo.

La Corte parla infatti di un vizio «genetico»: l’assenza radicale della motivazione determina l’originaria nullità del decreto.

È però nelle ultime righe che la decisione acquista una profondità che supera il sequestro probatorio.

La motivazione, scrive sostanzialmente la Cassazione, esiste per comunicare alla persona le ragioni dell’intervento dell’autorità giudiziaria nei suoi confronti. È un principio di civiltà giuridica, prima ancora che una prescrizione processuale, collegato al diritto di difesa e all’art. 6 CEDU.

Qui sta il punto.

Quando lo Stato entra in un luogo, cerca, apprende oggetti e li sottrae alla disponibilità di una persona, la motivazione rappresenta la prima risposta alla domanda che inevitabilmente accompagna l’esercizio della forza pubblica: perché?

Una risposta custodita soltanto nel fascicolo non risponde a quella domanda.

Può essere impeccabile nella forma, completa nelle argomentazioni e perfettamente conservata negli uffici della Procura.

Ma se, nel momento dell’ablazione, all’interessato viene consegnato un foglio dal quale sono state cancellate proprio le ragioni che consentono di comprendere e contestare l’atto, la motivazione ha perso la propria funzione.

La Cassazione usa un’immagine quasi involontariamente corderiana: non basta che il provvedimento adeguatamente motivato esista nelle «segrete stanze» dell’autorità giudiziaria.

Perché la motivazione non è un dialogo del potere con sé stesso.

Una ragione diventa garanzia soltanto quando chi subisce il potere può conoscerla. Finché resta segreta, per la difesa, è come se non esistesse.

Cassazione penale sez. II, 23/09/2026, (ud. 23/09/2026- dep. 25/09/2026) - n. 34563

RITENUTO IN FATTO


1. Con ordinanza in data 29 maggio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova ha confermato il decreto di perquisizione locale personale ed il contestuale sequestro probatorio emesso in data 9 maggio 2026 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città.


Il decreto risulta essere stato emesso nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di Lu.Ma., soggetto sottoposto ad indagini in relazione all'ipotizzato reato di cui all'art. 639, comma 2, cod. pen. in danno del Comune di Genova ed ha attinto uno striscione degli alpini asportato in data 7 maggio 2026 nonché alcuni capi di abbigliamento, individuati come quelli indossati dall'indagato al momento del fatto-reato, ed altri oggetti (bombolette spray, guanti ed indumenti sporchi) utilizzati per l'imbrattamento di un muro in prossimità di un sottopassaggio stradale sito sempre nel Comune di Genova.


2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo:


2.1. Violazione di legge ed apparenza della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 253 e 247, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, con riguardo al decreto di perquisizione e sequestro probatorio notificato all'indagato per radicale assenza della motivazione.


Evidenzia la difesa del ricorrente il fatto che nel corso delle operazioni di P.G. risulta essere stata notificata al Lu.Ma. una copia del decreto emesso dal Pubblico Ministero avente un contenuto caratterizzato da numerosi omissis, il che, secondo la difesa, ha comportato l'oscuramento di elementi essenziali del provvedimento quali i nominativi degli indagati, il titolo di reato per il quale si procedeva, l'intera parte motiva concernente il fumus commissi delicti, la motivazione relativa alle esigenze probatorie poste a fondamento delle perquisizione e del sequestro, l'indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre a vincolo, nonché il nominativo dei recapiti del difensore di ufficio.


Quanto all'ordinanza impugnata rileva poi il ricorrente che il Tribunale sarebbe incorso in vizi della motivazione tali da determinare una violazione di legge in quanto eccentrici rispetto al tema devoluto in sede di gravame che non hanno tenuto conto dell'obbligo di motivazione dei decreti di perquisizione e di sequestro e dei principi giurisprudenziali in materia così come richiamati nel ricorso.


Si duole, ancora, il ricorrente del fatto che avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che non trattandosi di sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria non sussisteva l'obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essendo sufficiente la mera designazione di un difensore di ufficio, ciò in quanto la difesa aveva lamentato un diverso vizio del decreto genetico che era risultato oscurato anche nella parte recante le generalità e i recapiti del difensore designato.


Evidenzia, altresì, il ricorrente che il Tribunale avrebbe poi valorizzato quanto rappresentato dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza camerale, richiamando il verbale di sequestro, nel quale si dà atto che copia che il relativo decreto è stato consegnato all'indagato, il quale sarebbe stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia o da una persona di fiducia. L'argomentazione adottata non sarebbe però rispondente alla problematica evidenziata in quanto la difesa non contesta che il decreto sia stato effettivamente notificato al Lu.Ma. quanto il contenuto della copia a lui notificata. Se, per contro, il Tribunale con la motivazione ha inteso sostenere che all'indagato è stata consegnata copia integrale del decreto, allora tale affermazione sarebbe in palese contrasto con il dato documentale acquisito al procedimento e costituito dalla copia del decreto prodotta dalla difesa unitamente all'istanza di riesame.


Né, osserva ancora il ricorrente potrebbe sostenersi, come ha fatto il Tribunale, che il denunciato deficit conoscitivo sarebbe stato comunque superato dal fatto che, a seguito della proposizione dell'istanza di riesame, il difensore ha potuto prendere visione del decreto nella sua versione integrale in quanto successivamente depositato dal Pubblico Ministero, in quanto tale deposito non potrebbe certo avere una efficacia sanante dell'originario vizio realizzatosi al momento dell'esecuzione del provvedimento, ciò perché le garanzie difensive dovevano essere assicurate fin dal momento in cui l'atto ablativo è stato eseguito.


Per le suddette ragioni la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Occorre in via preliminare osservare che non sono qui in discussione i presupposti di fatto che hanno portato alla perquisizione ed al conseguente sequestro di beni rinvenuti in possesso dell'indagato Lu.Ma., il tutto come illustrati nelle prime quattro pagine dell'ordinanza impugnata e che neppure la difesa del ricorrente contesta.


La questione posta all'esame di questa Corte - e prima ancora al Tribunale del riesame - è diversa e riguarda il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero e notificato all'indagato, decreto che, secondo i consolidati principi enunciati da questa Corte di legittimità


(v. per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711-01), ricordati anche dallo stesso Tribunale, deve contenere, a pena di nullità di ordine generale in quanto incidente sul diritto di difesa, l'indicazione del reato in relazione al quale l'Accusa assume l'esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato, nonché la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale.


Detti profili contenutistici debbono, poi, essere rispettati anche qualora il decreto di sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, in quanto detto provvedimento deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli, Rv. 273548-01).


Ciò doverosamente ricordato, osserva il Collegio che, come si evince dalla copia del decreto di perquisizione e sequestro notificato all'odierno ricorrente (allegata al ricorso) e sulla autenticità della quale, in assenza di accertamenti di segno contrario, non v'è ragione di dubitare, tali elementi difettano.


La questione non concerne tanto gli omissis apposti con riferimento agli altri indagati in relazione ai quali parte ricorrente non ha neppure specificamente dedotto la rilevanza ai fini della garanzia dei diritti di difesa, quanto piuttosto gli altri elementi "necessari" del decreto che non risultano visibili nel documento prodotto dalla difesa, quali il titolo di reato per il quale si procedeva, la parte motiva concernente il fumus commissi delicti e quella relativa alle esigenze probatorie poste a fondamento delle perquisizione e del sequestro, nonché l'indicazione dei beni da ricercare e da sottoporre a vincolo. Neppure il nominativo del difensore nominato d'ufficio risulta leggibile nel decreto.


Il Tribunale, che nell'ordinanza impugnata non nega che la copia del decreto del Pubblico Ministero notificata al Lu.Ma. sia quella prodotta dalla difesa, né da atto di ulteriori accertamenti al riguardo, sembra tuttavia sviare nell'ordinanza impugnata la problematica dedotta dalla difesa concernente le carenze contenutistiche del decreto genetico, richiamando sul punto il contenuto del verbale della perquisizione eseguita il 9 maggio 2026 nel quale si dà atto che all'imputato è stata notificata copia del decreto (senza chiarire però se la notifica ha riguardato la copia integrale o quella contenente gli omissis) e che "gli indagati venivano resi edotti della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia prontamente reperibile e/o dal legale di fiducia". Non viene, inoltre, fatta alcuna menzione se al Lu.Ma., in assenza di una nomina del difensore di fiducia, siano stati comunicati i dati del difensore d'ufficio (come detto non presenti nella copia "omissata" del decreto).


In sostanza il Tribunale non risulta aver posto l'attenzione sul


provvedimento notificato all'indagato che, giova ribadirlo, doveva "essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto" (v. ex ceteris: Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, P.M. c/Spinelli, Rv. 275688-01) ma su di un atto successivo e diverso (il verbale di esecuzione da parte della P.G. del decreto del Pubblico Ministero) che peraltro non risulta contemplasse tutti gli indicati requisiti richiesti per la correttezza del provvedimento genetico, né avrebbe ex sé potuto compensarne le carenze.


Lo stesso Tribunale (pag. 7) ha, poi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 15201 del 10/1/2025, Mataj, non massimata) che ritiene che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressoché "intuitiva" o "immediata" con il reato per cui si procede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante formule più generali, ma, poi, sul piano concreto non è ha fatto concreta applicazione atteso che nel caso in esame il decreto di perquisizione e sequestro de quo (nella parte non omissata) non conteneva "formule generali" di motivazione ma ne era completamente privo.


3. Rimane ora da domandarsi se avendo comunque la difesa dell'indagato avuto la possibilità di esaminare in sede di giudizio di riesame il testo integrale del decreto del Pubblico Ministero in quanto da quest'ultimo ivi prodotto, la nullità precedentemente commessa possa dirsi sanata.


Sul punto va ricordato che questa Corte, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha avuto modo di chiarire che "In tema di sequestro probatorio, il pubblico ministero può precisare o integrare, anche in sede di riesame, l'apparato argomentativo afferente alle esigenze investigative ed alla proporzionalità del vincolo, sì da consentire alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo, per converso, consentito l'esercizio, da parte del Tribunale, del potere di integrazione della motivazione nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia indicato, "ab origine" o nel corso dell'udienza di trattazione del gravame, il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la "res" e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare, in concreto, l'applicazione della misura" (Sez. 3, n. 7063 del 11/02/2026, Foggia, Rv. 289456-01).


Nella decisione da ultimo richiamata si è anche ricordato che, fermo restando l'obbligo di indicazione - nel decreto genetico - delle esigenze di natura probatoria che sottendono il sequestro probatorio questa Corte ha tuttavia chiarito che (Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, n.m; Sez. 3, n. 25012 del 24/06/2025, n.m.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Giganti, Rv. 271579-01; Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01; Sez. 2, n. 39382 del 08/10/2008, Salvatori, Rv. 241881-01; Sez. 2, n. 45212 del 08/11/2007, Mitrotta, Rv. 238517-01) all'iniziale mancato assolvimento dell'onere motivazionale anzidetto può sopperire il Tribunale del Riesame, ma solo qualora il pubblico ministero abbia indicato nel decreto di sequestro probatorio, "almeno genericamente", le ragioni che giustifichino in concreto l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329), così garantendo il diritto di difesa al soggetto attinto dal provvedimento.


La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene del resto nella previsione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di "annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi" o "confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione". L'art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all'art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.


Il potere integrativo del Tribunale del riesame nel caso di sequestro probatorio è tuttavia più limitato rispetto al sequestro preventivo. Infatti, è di esclusiva competenza del Pubblico Ministero l'individuazione delle esigenze probatorie sottese al vincolo e, nel caso in cui il Pubblico Ministero non provveda ad indicarle neppure in sede di riesame, il Tribunale non potrà colmare detta lacuna.


Quindi, il Tribunale del riesame non potrà indicare esigenze probatorie diverse da quelle individuate dal Pubblico Ministero, ma nell'ambito del perimetro stabilito dall'autorità inquirente, potrà, al più, integrare la motivazione, richiamando gli atti già indicati dal P.M. nel decreto di sequestro probatorio.


Al di fuori di tale ambito, il giudice del riesame non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, trattandosi (la cristallizzazione dell'imputazione, l'indicazione delle ragioni probatorie e la valutazione sulla proporzionalità) di prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale; una eventuale integrazione da parte del Tribunale del riesame, in assenza totale di motivazione, costituirebbe un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (v. Sez. 3 n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329-01 nella quale si afferma la possibilità di integrazione da parte del giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato).


Si è poi ripetutamente affermato, sia pure obiterdictum (Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 - 01; Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, n.m.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716 - 01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01: tutte le sentenze, in motivazione, parlano della "omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale"), che il pubblico ministero può integrare le anzidette lacune motivazionali nel contraddittorio del procedimento di riesame.


Da tale affermazione si ricaverebbe, per un verso, il potere del pubblico ministero di "correggere" il decreto di sequestro probatorio; per altro verso, quello del Tribunale della cautela di integrare, a sua volta, la motivazione insufficiente benché integrata (ciò che, al contrario, non potrebbe fare in caso di totale mancanza di motivazione, per le ragioni superiormente esposte).


In sostanza, ricorda l'odierno Collegio che nella sentenza "Foggia" sopra richiamata si è affermato il principio secondo il quale in tema di sequestro probatorio, il pubblico ministero può procedere alla precisazione della motivazione relativa alle esigenze probatorie e alla proporzionalità della misura anche nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame, così consentendo alle parti il pieno esercizio del diritto di difesa, mentre il potere di integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame è consentito solo nel caso in cui il pubblico ministero abbia indicato (inizialmente o nel corso dell'udienza di riesame) il "fumus", il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo cautelare e le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura reale.


Non può però non osservarsi che nella giurisprudenza sopra richiamata si è fatto riferimento a concetti come "correggere", "integrare", "precisare" la motivazione del provvedimento genetico, concetti che sottendono comunque ad una motivazione comunque esistente, ancorché generica, situazione che è però ben differente da una motivazione sostanzialmente "inesistente" nel provvedimento notificato al soggetto interessato.


Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio "genetico" che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01).


Resta sul punto da sondare un ultimo profilo che è quello del rapporto tra il provvedimento originale emesso dal Pubblico Ministero (che sembrerebbe contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia) e quello di fatto comunicato alla parte all'atto della perquisizione e del conseguente sequestro (come detto privo di tali elementi essenziali).


Ritiene il Collegio che la finalità della motivazione è proprio quella di "comunicare" alla parte interessata dal provvedimento cautelare le ragioni dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti o nei confronti dei suoi beni perché ciò risponde ad un principio di civiltà giuridica anche nell'ottica del rispetto del diritto di difesa e del disposto dell'art. 6 della CEDU che, tra l'altro, dispone che ogni accusato ha il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico. Ne consegue che tale diritto non può ritenersi rispettato sono perché esisteva un provvedimento giudiziario che, rimasto in origine nelle "segrete stanze", presentava adeguata motivazione ma deve essere valutato nell'ottica della adeguatezza "comunicazione" effettuata all'interessato.


Il deposito successivo del provvedimento originale non può quindi sanare la nullità di un provvedimento notificato all'interessato che come che nel caso in esame era radicalmente privo di motivazione su una pluralità di elementi da ritenersi essenziali ai fini dell'immediato esercizio diritto di difesa.


4. Per le considerazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio unitamente al decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero in data 9 maggio 2026.


Deve disporsi di conseguenza la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del pubblico ministero in data 9 maggio 2026, disponendo la restituzione di quanto in sequestro in favore dell'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.


Così è deciso, 23 settembre 2026


Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2026

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