Si sottopone all'attenzione dei lettori questa pronuncia della corte di appello di Napoli che ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur risultando lo stesso gravato da un precedente per un fatto commesso in tempi non recenti, per cui è intervenuta sentenza di condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dichiarato estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p..

Corte appello Napoli sez. III, 07/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 07/03/2022), n.1804
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 2 luglio 2018 il Tribunale di santa Maria Capua Vetere ha emesso la sentenza n° 3782/20180, con la quale ha dichiarato Pr. At. Gi., colpevole del delitto a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. Ha ordinato la confisca dei tre assegni da 3.300,00, nr. (omissis), (omissis) e (omissis), tutti tratti su Ba. Po. di Ba., con scadenza rispettivamente al (omissis), (omissis) e (omissis).
Contro tale sentenza ha proposto appello la Difesa dell'imputato, chiedendo nel merito:
• La nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa o insufficiente specificazione del fatto contestato, attesa l'omessa indicazione della classe di appartenenza dell'operazione creditizia e del relativo calcolo del tasso soglia di riferimento; circostanza che incideva sfavorevolmente sulla descrizione del fatto, con evidente incidenza sul diritto di difesa dell'imputato;
•L'assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; la difesa, in particolare rileva che il tribunale sammaritano avrebbe respinto, senza adeguata motivazione, la tesi del consulente della difesa di sussumibilità dell'operazione nella categoria "scoperti senza affidamento, oltre Euro 1500,00".
• La difesa osserva, inoltre, che nel caso di specie mancherebbe il presupposto indispensabile del reato di usura, ovvero la corresponsione di una somma di danaro da parte del mutuante; nonché l'elemento soggettivo, quale rappresentazione, da parte dell'agente, dell'entità illegale del corrispettivo ottenuto in promessa o percepito.
• La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per erronea interpretazione dell'istituto dell'estinzione del reato ex art. 445 c.p.p.;
In data odierna si è celebrato il relativo giudizio, all'esito del quale osserva questa Corte quanto segue.
Il primo motivo di appello relativo alla nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa o insufficiente specificazione del fatto contestato, va respinto.
Sul punto va richiamato l'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui "in tema di citazione a giudizio, non vi è incertezza sui fatti descritti nell'imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi" (Sez. 5, nr. 16993 del 2/3/2020 ud (dep. 476/2020) rv 279090-01.
Nel caso in esame risulta che il capo di imputazione fornisca una adeguata descrizione del fatto contestato, oggetto di imputazione, fornendo tutti gli elementi di fatto e di diritto, di talché il prevenuto ha potuto articolare una specifica difesa tecnica, nominando a tal fine, anche un proprio consulente.
Con il primo motivo di appello la Difesa chiede l'assoluzione dal reato contestato, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., perché il fatto non sussiste e/o per non averlo commesso, in particolare per l'immotivato diniego relativo alla sussumibilità dell'operazione nella categoria "scoperti senza affidamento, oltre Euro 1500,00".
Trattasi dell'usura nei confronti di Ca. Fl. che, nel (omissis) del (omissis), commissionava all'imputato la realizzazione di una piscina da realizzare nella sua azienda agrituristica per un importo di Euro 32.000, di cui circa 22-23.000,00 venivano pagati in contanti o con assegni.
La denunciante dichiarava che, a titolo di pagamento della somma, consegnava al Pr. tre assegni dell'importo di Euro 3000,00, ciascuno, con la scadenza ad ottobre, novembre e dicembre del (omissis); in prossimità della scadenza del primo assegno la donna chiedeva al prevenuto la sostituzione dei titoli, ottenendo, dunque, una dilazione di sei mesi, previo il pagamento di un interesse di Euro 300,00 per ciascun assegno; ella precisava che l'accordo tra le parti veniva cristallizzato in una scrittura privata sottoscritta dalle parti, acquisita in copia all'udienza del 29/10/2014.
L'imputato, sottopostosi ad esame nella stessa udienza, dichiarava di aver ricevuto dal compagno della Ca., sette assegni di 3000,00 Euro, ciascuno, tutti post-datati, il primo in scadenza nel mese di settembre del (omissis) e di aver, poi, rinnovato tali assegni sempre su richiesta del compagno della donna. Egli, tuttavia, negava di aver chiesto un interesse per la sostituzione di questi titoli, sostenendo che l'importo maggiorato di Euro 3000,00, per ciascuno dei nuovi assegni, risultava una scelta volontaria del compagno della donna, a titolo di ringraziamento per la riconosciuta dilazione del debito.
Il primo rilievo della difesa, ovvero della sussumibilità dell'operazione, nella categoria 1, ovvero "scoperto senza affidamento, oltre i 1500,00 Euro" non può trovare accoglimento; invero, come correttamente osservato dal consulente del tribunale - non disatteso dal consulente della difesa - osta alla riconducibilità dell'operazione nella categoria indicata la mancanza di un conto corrente e l'elasticità nell'utilizzo del credito tipica del fido, nonché, con particolare riguardo all'uso della provvista ovvero l'utilizzo da parte del correntista di una provvista in relazione alla quale non risulta preventivamente autorizzato; ovvero tale mancanza di contrattazione giustifica un addebito di interessi sul conto scoperto a tasso convenzionalmente più alto rispetto ad un conto semplicemente passivo, mentre tra il Pr. e la Ca. interveniva un accordo preciso sul pagamento dilazionato ad un tasso concordato.
Inoltre non si può che convenire con l'analisi del perito relativa all'esclusione dal computo degli interessi pattuiti tra l'imputato e la Ca., degli interessi di mora, in mancanza del presupposto della scadenza del termine di pagamento degli assegni, avendo le parti novato il debito, con la conseguente sostituzione degli assegni con altri tre assegni di scadenza posticipata di sei mesi ed importo maggiorato.
Le circostanze indicate portano, dunque, a ritenere sussistente un'ipotesi di usura, in quanto per il periodo indicato, il tasso praticato dalla Ba. di It. risultava pari al 14.1375%, ragion per cui la somma di Euro 900,00 complessivi, a fronte di una dilazione di sei mesi del pagamento di una somma di Euro 9000,00 comporta, su base annua, l'applicazione di un tasso di interesse, pari al 20%, largamente superiore alla soglia indicata; sul punto va solo precisato che la norma di cui all'art. 644 c.p. è chiara nel non limitare il corrispettivo della dazione o della promessa di interessi usurari ad una prestazione di danaro e nell'estendere, piuttosto, tale corrispettivo a qualsiasi altra utilità, quale, nel caso di specie, è da ritenere la mera dilazione del pagamento del debito.