top of page

Nello stalking, il danno può essere liquidato equitativamente, ma non può essere presunto

5 ore fa
Tempo di lettura: 7 min

RATIO / Cass. n. 35232/26

L'equità non è una scorciatoia probatoria. È uno strumento di quantificazione del danno, non un mezzo per dimostrarne l'esistenza. La distinzione, decisiva nelle statuizioni civili del processo penale, torna al centro della sentenza n. 35232/2026.

La vicenda riguarda una condanna per atti persecutori e diffamazione, accompagnata dalla liquidazione di diecimila euro in favore della parte civile. Il risarcimento comprendeva anche conseguenze biologiche e spese mediche, senza che fosse stato adeguatamente accertato il rapporto causale tra le condotte contestate e la patologia lamentata.

La Cassazione ribadisce che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e del relativo nesso causale.

Il potere discrezionale del giudice riguarda il quantum debeatur, non può supplire alla mancanza di prova dell'an debeatur. Per il danno morale è sufficiente esplicitare i fatti considerati e il percorso logico seguito; per le altre componenti risarcitorie occorre confrontarsi con i rispettivi presupposti e con le contestazioni difensive.

La pronuncia affronta anche un secondo profilo, non meno significativo: le spese della parte civile nel giudizio cartolare d'appello.

Richiamando le Sezioni Unite Sacchettino, la Corte esclude che il semplice deposito di conclusioni e nota spese, privo di un effettivo confronto con i motivi d'impugnazione, giustifichi la condanna dell'imputato alla loro rifusione.

Ne emerge un principio comune: né il risarcimento né le spese processuali possono essere riconosciuti per automatismo. Il primo richiede la dimostrazione del pregiudizio causalmente riconducibile al reato; le seconde presuppongono un contributo effettivo alla dialettica processuale.

La discrezionalità del giudice comincia dove esistono i presupposti per esercitarla. Non può servire a crearli.

Cassazione penale sez. V, 25/09/2026, (ud. 25/09/2026- dep. 02/10/2026) - n. 35232

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Roma con la sentenza emessa il 30 gennaio 2026, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la responsabilità penale di Lo.En. in ordine ai reati di cui agli artt. 612-bis, primo e secondo comma, e 595, terzo comma, e condannato la ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Ch.Cr., liquidati in complessivi Euro diecimila.


2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Lo.En. consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 612-bis, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della pregressa "relazione affettiva".


La ricorrente lamenta l'errore della Corte di appello nell'aver ritenuto sussistente l'aggravante, solo in forza di una breve relazione sentimentale estiva, mentre le condotte sono state commesse due anni dopo, quando alcuna relazione affettiva si è riproposta, cosicché difettava la maggiore tutela da aversi nei confronti di un partner, che giustifica l'aggravamento della pena.


4. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione in via equitativa del danno biologico e patrimoniale.


Si censura la decisione della Corte d'Appello che ha confermato la liquidazione complessiva di diecimila Euro in via equitativa con riferimento al solo danno morale, senza considerare che in primo grado tale importo era correlato a voci di danno da presunto danno biologico (per una follicolite decalvante) e alle spese mediche sostenute dalla parte civile, pur in assenza dell'accertamento del nesso causale fra la condotta di reato e le imputate conseguenze.


La difesa rileva che la liquidazione equitativa non può surrogare la mancata prova della responsabilità e del danno, dovendo essere limitata alla sola quantificazione del quantum laddove l'accertamento della sussistenza del danno sia oggettivamente difficile o impossibile.


5. Il terzo motivo deduce violazione di legge con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen., in relazione alla condanna in appello della imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in Euro 1.560,00.


La difesa evidenzia che la parte civile si è limitata, nella celebrazione cartolare del giudizio di gravame, a depositare conclusioni e nota spese con generica richiesta di conferma della sentenza impugnata, senza fornire alcun effettivo e utile apporto dialettico o motivazionale alla definizione del processo, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite.


6. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.


Va premesso che l'aggravante prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ha natura oggettiva, fondandosi sulla constatazione della sussistenza di un legame affettivo preesistente o attuale tra l'autore del reato e la vittima (Sez. 5, n. 27615 del 11/02/2019, N., Rv. 276642 – 01).


È la stessa disposizione normativa che prevede, infatti, che la pena sia aumentata "... se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa...": in sostanza, la distanza cronologica della condotta di reato rispetto alla cessazione della relazione di coniugio ovvero al termine della relazione affettiva è già contemplata dalla previsione normativa, che trae la sua ratio dall'esigenza di punire più severamente l'aggressione che provenga da parte di colui nei confronti del quale la vittima stessa confida e ripone aspettative di tutela e protezione.


Tanto premesso, l'esistenza della pregressa relazione affettiva è nel caso di specie indubbia e non è scalfita dalla diversa ricostruzione operata dalla ricorrente, che invece ne esclude la sussistenza sollecitando una inammissibile rivisitazione probatoria in questa sede.


D'altro canto, però, la doglianza posta dall'appellante non ha trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata, che si è limitata a evidenziare come a distanza di due anni dalla cessazione della relazione erano ripresi i rapporti fra la persona offesa e l'imputata, dipanatisi in tre o quattro incontri.


La Corte di appello ha omesso la motivazione in ordine alla censura mossa, che avrebbe richiesto una indagine quanto alla natura di tali incontri e alla incidenza degli stessi in ordine alla aggravante contestata.


3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.


3.1. In tema di statuizioni civili nel processo penale, la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 538 cod. proc. pen. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ma presuppone indefettibilmente la prova dell'an debeatur, ossia la certezza del nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso. La decisione impugnata ha disatteso tali principi: a fronte del quarto motivo di appello, che contestava la sussistenza del nesso causale fra lo stato di stress provocato alla persona offesa della condotta dell'imputata e la 'follicolite decalvantÈ, nessuna risposta adeguata ha fornito la Corte di appello, che si è limitata a ribadire in modo assertivo la sussistenza del citato nesso (fol. 6).


Pertanto, la doglianza sul punto è fondata.


3.2 Con lo stesso motivo, la ricorrente contesta anche la liquidazione equitativa. Il tema è sostanzialmente assorbito dalla fondatezza della prima parte del motivo, in quanto in primo grado la liquidazione equitativa - senza una adeguata motivazione in ordine alla impossibilità di quantificarla in altro modo, neanche offerta in secondo grado – riguardava non solo il danno patrimoniale da spese mediche, ma anche quello biologico, oltre che quello morale – al quale unicamente fa riferimento la Corte di appello - senza che alcuna esplicitazione sia intervenuta in ordine alla monetizzazione delle singole tipologie di danno.


Va evidenziato che certamente per il danno morale la liquidazione non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento (Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pmt, Rv. 287154 - 01). Non altrettanto accade per le altre tipologie di danno, oggetto della liquidazione di primo grado, con le quali non si è confrontata la Corte di appello, nonostante il motivo di impugnazione lo richiedesse.


4. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.


4.1. Va richiamato l'autorevole principio per il quale nulla va disposto quanto alle spese di parte civile, in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, allorché la parte medesima non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.).


Nel caso di specie, la memoria depositata dalla difesa di parte civile nel giudizio cartolare di appello, non confrontandosi con i motivi di impugnazione e non confutandoli in modo specifico, si è sostanziata solo nel rassegnare sintetiche e assertive conclusioni. Ne consegue che la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese del secondo grado risulta illegittima.


A tal proposito, si è affermato che in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01).


5. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata – dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi in precedenza enunciati - in relazione all'aggravante dell'art. 612-bis, secondo comma, cod. pen. e al risarcimento del danno, nonché l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in giudizio di appello.


Nulla è dovuto per le spese della parte civile nel presente grado, essendo la stessa soccombente.


6. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contestata aggravante ed alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.


In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.


Così deciso in Roma, il 25 settembre 2026.


Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2026.

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

760496a7-7c82-4561-8cf8-b7db100f3477_edi
bottom of page