Spaccio di droga: chi fa arrestare il fornitore ha diritto allo sconto di pena, anche senza interrogatorio formale
RATIO / Cass. n. 35863/26
La collaborazione con la giustizia non è necessariamente un atto di pentimento.
Può essere, più semplicemente, un contributo conoscitivo capace di interrompere un'attività criminale.
È questa la distinzione sulla quale insiste la Cassazione nell'interpretazione dell'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.
La disposizione non premia l'atteggiamento morale dell'imputato, ma l'efficacia oggettiva della sua collaborazione.
Non occorre, pertanto, una confessione completa, né è necessario che le informazioni siano rese durante un interrogatorio formale: anche le dichiarazioni spontanee possono assumere rilievo, purché producano risultati investigativi concretamente significativi.
Nel caso esaminato, le indicazioni degli imputati avevano consentito di individuare e arrestare il fornitore di cocaina e di sequestrare sostanze stupefacenti.
La Corte d'appello aveva tuttavia negato l'attenuante, ipotizzando l'esistenza di ulteriori canali di approvvigionamento rimasti sconosciuti.
Per la Cassazione, la possibilità astratta di altri collegamenti criminali non può neutralizzare l'efficacia di una collaborazione effettivamente prestata. Il giudizio deve fondarsi su elementi concreti, non su congetture circa ciò che l'imputato avrebbe potuto sapere e non ha dichiarato.
La Corte riconosce direttamente l'attenuante, annullando senza rinvio la decisione sul punto e disponendo il rinvio soltanto per la rideterminazione della pena.
Il principio è netto: la legge non pretende una conversione morale del reo, ma un contributo nuovo ed effettivamente utile al contrasto del traffico di stupefacenti.
Cassazione penale sez. III, 08/10/2026, (ud. 08/10/2026- dep. 12/10/2026) - n. 35863
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 febbraio 2026 – all'esito del giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 26945 del 21/05/2025, con la quale, per quanto qui rileva, la sentenza di secondo grado era stata annullata, con rinvio, in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990 – la Corte d'Appello di Torino, nel confermare la responsabilità penale degli imputati per i reati a loro ascritti, con l'esclusione di quello di cui al capo E), ha negato l'applicazione della circostanza attenuante di cui sopra, rideterminando la pena, per ciascuno, in anni tre di reclusione ed Euro 13.800,00 di multa, con eliminazione della pena accessoria applicata e con conferma nel resto della sentenza di primo grado. Si tratta, in particolare, dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, 110, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309 del 1990, contestati agli imputati perché: detenevano illecitamente, all'interno di un'area boschiva, sacchetti contenenti g 75 di cocaina (capo B); acquistavano da Ta.Za., nonché detenevano e cedevano a soggetti non meglio identificati g 16 di cocaina (capo F); detenevano, all'interno dell'abitacolo di un'auto, un sacchetto con g 9 di cocaina (capo A), assorbito nel capo F).
2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il comune difensore, ricorsi per cassazione di analogo contenuto, chiedendone, con unico motivo di doglianza, l'annullamento limitatamente al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, con particolare riferimento: all'equiparazione delle dichiarazioni spontanee all'interrogatorio formale ai fini di valutazione di utilità; all'inerzia investigativa quale causa autonoma del mancato ampliamento dei relativi risultati; alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione, laddove qualifica come "minimo apporto" un contributo che avrebbe condotto all'identificazione, all'arresto e alla condanna di Ta.Za., con sequestro dello stupefacente in suo possesso.
In proposito, la difesa sostiene che la motivazione della sentenza di rinvio avrebbe disatteso, rispetto a tali aspetti, il vincolo derivante dalla pronuncia della Corte di cassazione. Sarebbe stato necessario considerare: la natura oggettiva della norma, la quale non richieda un pentimento interiore o una adesione valoriale alla legalità, ma solo un contributo, da valutare in termini di utilità oggettiva delle informazioni fornite; il dato testuale della norma, che non contiene alcun riferimento all'interrogatorio formale e consente, dunque, che la collaborazione rilevante ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante possa avvenire anche tramite dichiarazioni spontanee, seppure da parte di un soggetto che si sia poi avvalso della facoltà di non rispondere.
La difesa richiama il criterio tripartito, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, per valutare l'idoneità del contributo collaborativo a integrare l'attenuante: novità, utilità e completezza. Tali condizioni sussisterebbero nel caso di specie, visto che i risultati raggiunti – identificazione del Ta.Za., sequestro di circa 200 g di cocaina e procedimento penale nei suoi confronti – non sarebbero stati raggiungibili in altra maniera. Dunque, la motivazione sarebbe viziata, laddove travisa i risultati investigativi, ritenendo "minimo" il contributo fornito anche per le modalità processuali con cui è stato reso e per l'esistenza di possibili canali di approvvigionamento alternativi rimasti ignoti.
Infine, rispetto all'effettiva interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, la motivazione della sentenza sarebbe, per la difesa, manifestamente illogica: in primo luogo, perché tale presupposto non potrebbe essere apprezzato in maniera meccanica, altrimenti l'attenuante non sarebbe applicabile alla generalità dei casi concreti, in contrasto con la ratio della norma, che è quella di incentivare qualsiasi contributo utile alle indagini; in secondo luogo, perché le dichiarazioni dei ricorrenti hanno consentito – ne caso di specie – l'individuazione del fornitore e la ricostruzione della filiera di approvvigionamento della cocaina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
È utile ricordare che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, non costituiscono presupposto idoneo per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione prevista dal comma 7 dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione (ex plurimis, Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Rv. 212759). A contrario, per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che il coautore del reato contribuisca significativamente a privare gli autori del reato dei mezzi per la prosecuzione o ripresa dell'attività illecita (ex multis, Sez. 3 n. 37122 del 04/04/2013, Rv. 256510).
A tal riguardo, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non evidenzia elementi concreti da cui desumere che il circuito di distribuzione fosse più ampio, ma considera in senso ostativo dati che sono in realtà neutri su un piano logico, quali: l'accordo di pagare poco per volta il proprio fornitore; il modo di rendere le informazioni, con dichiarazioni spontanee, anziché in interrogatorio.
Sotto tale ultimo profilo, risulta corretta l'affermazione difensiva secondo cui il richiamato comma 7 non prevede particolari forme di esplicazione della collaborazione, limitandosi a richiedere un'efficacia oggettiva della collaborazione stessa. In tale ottica, non è necessario, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante, che l'imputato fornisca una confessione completa, perché la ratio della previsione legislativa è quella di incentivare il conseguimento di risultati positivi di indagine e non quella di premiare intenzioni o atteggiamenti soggettivi del collaborante.
Fatte queste premesse, dalla stessa motivazione del provvedimento emerge la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante, perché il contributo fornito soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza: si è dimostrato nuovo, perché non limitato al rafforzamento di un quadro indiziario già conosciuto dagli inquirenti; è stato utile a rompere il circuito di distribuzione della droga, perché ha portato all'arresto del fornitore e al relativo sequestro di stupefacenti.
Quanto all'affermazione della Corte d'Appello secondo cui gli imputati avrebbero avuto altre fonti di approvvigionamento, che hanno volutamente mantenuto sconosciute agli inquirenti, così occultando parte del loro patrimonio di conoscenze, deve rilevarsi come la stessa appaia del tutto congetturale, in un quadro complessivo – quale quello descritto dagli stessi giudici di merito – in cui la tipologia dello stupefacente e i rapporti tra gli imputati e il fornitore non sembrano fare intravedere indizi dell'esistenza di canali alternativi.
2. Da quanto precede, consegue che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R.309 del 1990, la cui sussistenza può essere riconosciuta direttamente da questa Corte, in applicazione dell'art. 620, comma 1, lettera l), cod. proc. pen., sulla base della stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. Deve disporsi rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, residuando su tale profilo un margine di discrezionalità tipico del giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. 309 del 1990, circostanza che riconosce, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2026.

