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Tre dosi di cocaina non fanno uno spacciatore. E il dubbio non può diventare una condanna.

5 ore fa
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ART. 73 309/90 / Cass. n. 38690/26

La detenzione di sostanze stupefacenti, anche quando frazionate in dosi, non dimostra automaticamente la destinazione allo spaccio. La prova della finalità di cessione incombe sull'accusa e deve superare ogni ragionevole dubbio.


Il caso: tre dosi di cocaina e un frammento di hashish

Tre dosi di cocaina e un frammento di hashish. Tanto era bastato per una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.

Il Tribunale di Palermo aveva ritenuto responsabile l'imputato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, attribuendo valore dimostrativo al frazionamento della sostanza, alle modalità di custodia e all'assenza di elementi attestanti una condizione di tossicodipendenza.

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38690 del 2026, ha annullato senza rinvio entrambe le valutazioni di merito, pronunciando una decisione di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il punto centrale della pronuncia non riguarda la quantità minima dello stupefacente, considerata isolatamente. Riguarda qualcosa di più importante: il confine tra un indizio compatibile con lo spaccio e una prova sufficiente a dimostrarlo.


La destinazione allo spaccio deve essere provata dall'accusa

La Corte muove da un principio consolidato: la destinazione della droga a un uso non esclusivamente personale costituisce un elemento della fattispecie penale, la cui dimostrazione grava sulla pubblica accusa.

Non è dunque l'imputato a dover provare di essere un consumatore.

Questa distinzione assume particolare rilievo quando la condanna si fonda sull'assenza di prove dell'uso personale. Il mancato accertamento di una condizione di tossicodipendenza non rappresenta, infatti, la dimostrazione del contrario: una persona può consumare sostanze stupefacenti anche senza essere tossicodipendente.

Nelle parole della Cassazione, l'assenza di prova dell'abitualità del consumo costituisce un dato neutro.

L'argomento difensivo non consiste, pertanto, nel sostenere che piccole quantità di stupefacente siano necessariamente destinate all'uso personale. Consiste nel ricordare che la destinazione alla cessione deve emergere da elementi probatori positivi, non dall'incapacità dell'imputato di dimostrare una diversa finalità.


Il frazionamento della sostanza non è una prova univoca

Nel caso esaminato, erano state sequestrate tre dosi di cocaina, per un quantitativo complessivo di 418,7 milligrammi, e un frammento di hashish dal quale erano ricavabili due dosi medie singole.

Secondo la Corte, il numero esiguo di dosi non consentiva di attribuire al frazionamento un significato univoco.

La suddivisione dello stupefacente può certamente assumere rilevanza indiziaria, ma soltanto quando, letta nel contesto delle altre circostanze, risulti concretamente indicativa della destinazione a terzi.

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