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Truffa: non basta l'età avanzata per configurare l'aggravante della minorata difesa


Sentenze della Corte di Cassazione in relazione al reato di truffa

La massima

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. , l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante - Cassazione penale , sez. II , 14/03/2023 , n. 16017).

 

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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. II , 14/03/2023 , n. 16017

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Isernia che, esclusa l'aggravante della minorata difesa in relazione alla tentata truffa contestata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato L.A. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.


1. Al riguardo, deduce la violazione di legge, in quanto, avendo il giudice escluso l'aggravante solo perché l'inganno non avrebbe funzionato in conseguenza dell'avvedutezza dell'anziana persona offesa, ne conseguirebbe che nessun tentativo di truffa in danno di persona vulnerabile sarebbe ontologicamente concepibile per il semplice fatto che tutti i tentativi postulano che l'azione non sia stata portata a compimento in modo proficuo.


2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Piergiorgio Morosini, con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.


3. Con memoria e nota di conclusioni in data 21/02/2023, il difensore di ufficio dell'imputato avv. T., ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Campobasso.


4. Con memoria e nota di conclusioni in data 23/02/2023, l'avv. D., difensore di fiducia dell'imputato (giusta nomina del 22/02/2023), ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Campobasso.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.


1. Per come evidenziato dalla Corte di legittimità con orientamento a cui ha correttamente fatto riferimento il P.G. presso questa Corte nella sua requisitoria, "ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio"(Sez.2, n. 47186 del 22/10/2019 rv.277780). La fattispecie esaminata dalla citata pronuncia riguarda proprio una truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice che, in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa.


Occorre, dunque, una valutazione delle circostanze del caso concreto al fine del riconoscimento della menzionata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente secondo cui il legislatore avrebbe inserito nel tessuto codicistico, con la novella del 2009, una presunzione assoluta di maggiore colpevolezza o accresciuta pericolosità dell'autore in ragione della minorazione delle capacità della vittima di resistere al raggiro, così come alla aggressione, per motivi anagrafici; presunzione che non sopporta dimostrazione del contrario, pur se argomentata sulla base della analisi dei fatti occorsi, come è accaduto nella fattispecie processuale oggetto di ricorso.


Tuttavia, l'invocata assolutezza della presunzione, peraltro ancorata ad un presupposto anagrafico quanto mai indeterminato quale "l'età", confligge apertamente con la necessità di un'interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria (Corte Cost. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, le presunzioni assolute, specie quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit: evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.... A determinare i rilevati vulnera non era, peraltro, la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto.... Sulla illegittimità costituzionale di norme incriminatrici fondate su presunzioni assolute di pericolosità e istitutive di irragionevoli discriminazioni, v. sentenze n. 354/2002 e n. 370/1996).


Peraltro, è la stessa formulazione dell'aggravante che esclude la lettura prospettata dal Pubblico ministero ricorrente: la declinazione dell'età, al pari delle altre circostanze di tempo, di luogo e di persona, sono idonee ad integrare la circostanza allorché risultino "tali da ostacolare la pubblica o privata difesa". Si tratta, pertanto, di una circostanza che, lungi dal fondarsi sul mero dato di "condizione", richiede necessariamente un accertamento di "evento", ossia una verifica giudiziale che dia conto di come l'età o gli altri elementi indicati abbiano svolto un'incidenza causale di carattere agevolativo nella perpetrazione del reato. Solo, in tal caso, infatti, la circostanza apporta quella indispensabile componente di disvalore che aggrava il reato, ben racchiusa nella formula legislativa della "minorata difesa". Altrimenti, soprattutto con riguardo all'età, ma lo stesso potrebbe affermarsi con riferimento al tempo, si finirebbe per far dipendere l'aggravante da una nozione generica e di carattere indefinito, non indicandosi da quale momento anagrafico "l'età" assumerebbe rilievo quale fattore che agevola la commissione del reato.


Del resto, non va neppure sottaciuto che la minorata difesa costituisce un'aggravante comune e, come tale, applicabile ad una variegata tipologia di reati, con la conseguenza che l'incidenza dell'età anagrafica va accertata con riferimento alla specifica fattispecie di reato alla quale "accede".


In conclusione, in tema di "minorata difesa", l'età avanzata della persona offesa non può costituire una presunzione assoluta ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, dovendo valutarsi la ricorrenza di condizioni denotanti una eventuale particolare debolezza del soggetto passivo da cui l'agente trae consapevolmente vantaggio; tali condizioni possono consistere in fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o in ulteriori situazioni personali, quale il basso livello culturale della persona offesa.


Dunque, l'età avanzata della vittima del reato rileva nel senso che il giudice deve verificare, nel caso di reato commesso nei confronti di una persona anziana, se si sia in presenza di una menomazione della capacità di percezione e di apprezzamento critico della realtà e della capacità di reazione alla condotta antigiuridica posta in essere dall'autore del reato (Sez. 2, n. 47186 22/10/2019, Bona, Rv. 277780 -01; Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, Licciardello, Rv. 248163 - 01; Sez. 3, n. 552 del 1/12/2022, dep. 2023, Apolloni, non mass.; Sez. 1, n. 42522 del 29/09/2022, Bianco, non mass.).


Nel caso di specie, il GUP del Tribunale di Isernia - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente secondo il quale la presunta condizione di vulnerabilità sarebbe stata esclusa in modo apodittico solo perché l'inganno non avrebbe funzionato - ha escluso l'aggravante della "minorata difesa" attraverso una attenta e ragionevole analisi della specifica dinamica fattuale.


Il giudice del merito ha, infatti, valutato e valorizzato la vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa al tentativo di raggiro e la pronta risposta fornita.


A tal fine, si legge nella sentenza di non luogo a procedere che: "... nella fattispecie in esame non è dato rinvenire quella particolare situazione di vulnerabilità,..., considerata, a dispetto dell'età avanzata della vittima, la sua prontezza e lucidità nell'avvertire il pericolo e nel chiamare le forze di polizia,...". Peraltro, ad escludere una eventuale particolare vulnerabilità del soggetto passivo depone anche la circostanza, da non trascurare, che la persona offesa - come da capo di imputazione - è titolare di un B&B e, dunque, svolge una attività imprenditoriale.


2. In conclusione, il ricorso va rigettato.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.


Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.


Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023

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