Truffa online e aggravante della minorata difesa: serve l'accertamento in concreto dell'ostacolo alla vittima (Tribunale di Pescara n. 39/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 13 apr
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La sentenza n. 39 del 15 gennaio 2025 del Tribunale di Pescara affronta in modo tecnico e articolato il tema della configurabilità dell'aggravante della minorata difesa, ex art. 61, n. 5 c.p., nei reati di truffa commessi attraverso piattaforme online. Il caso giudiziario offre spunti rilevanti anche in merito alla prova dell'effettiva disponibilità della carta ricaricabile destinataria del pagamento fraudolento.
Fatto
L'imputato, Ca.Al., era accusato di due episodi di truffa. In relazione al capo b), il reato si era estinto per remissione tacita della querela, mentre per il capo a), relativo alla vendita fittizia online di un monopattino, il giudice ha ritenuto insussistente la prova della responsabilità penale, pronunciando l'assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.
Decisione
Il Tribunale ha escluso l'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5 c.p. in relazione al capo b), pur trattandosi di una truffa online, evidenziando che non basta la distanza fisica tra le parti per configurare automaticamente la circostanza aggravante.
Il giudice ha criticato l'orientamento che considera sufficiente, ai fini dell'aggravante, la sola modalità telematica dell'accordo commerciale, rilevando che ciò comporterebbe una valutazione meramente oggettiva della posizione di svantaggio della vittima, in contrasto con la necessaria verifica in concreto dell'effettivo ostacolo alla difesa del patrimonio.
In relazione al capo a), la sentenza ha evidenziato che l'unico elemento a carico dell'imputato era l'intestazione formale della carta PostePay sulla quale era stato effettuato il bonifico.
Tale circostanza, tuttavia, non era accompagnata da alcuna prova circa la disponibilità materiale della carta o il ruolo attivo nella realizzazione della condotta truffaldina.
Di qui l'assoluzione per insufficienza di prova.
Principio di diritto
La circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. 61, n. 5 c.p., non può essere riconosciuta automaticamente nei casi di truffa online, ma richiede l'accertamento in concreto di un effettivo ostacolo alla difesa della vittima che abbia facilitato la commissione del reato.