La massima
Ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. , devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a Poste Italiane s.p.a., osservandosi tra l'altro che, essendo il suo capitale sociale partecipato in via maggioritaria dallo Stato, il danno ridonda sul patrimonio pubblico, cui l'aggravante intende apprestare una particolare protezione - Cassazione penale , sez. II , 13/05/2022 , n. 20683).
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La sentenza integrale
Cassazione penale , sez. II , 13/05/2022 , n. 20683
RITENUTO IN FATTO
C.F. ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trieste del 28/09/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai seguenti reati: art. 482, in rapporto all'art. 476 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo N); artt. 56 e 640 riqualificato il fatto nell'ipotesi di cui al comma 2 (capo L); art. 494 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 (capo M).
Al riguardo, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della truffa aggravata in danno di ente pubblico. Le sentenze di merito avevano fatto errata applicazione dell'orientamento di questa Corte che ritiene avere valenza pubblicistica l'attività di raccolta del risparmio postale, estendendo tale principio all'apertura di un conto corrente ordinario e alla conseguente richiesta di elargizione di un prestito, attività di natura privatistica.
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'operato aumento facoltativo ex art. 63 c.p., comma 4, (stante la sussistenza anche della recidiva qualificata) dovuto all'aggravante speciale di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (nella misura di mesi due di reclusione).
3. inosservanza dell'art. 521 c.p.p., comma 1, artt. 522 e 604 c.p.p. e vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 che il giudice del merito aveva ritenuto ex officio in assenza di formale contestazione da parte del P.M..
4. Violazione di legge, errata applicazione di norme e vizio di motivazione riguardo la sussistenza della prova sull'esatta identificazione del ricorrente in relazione alla censura difensiva mossa con il primo motivo di appello. La Corte di merito aveva fondato la certezza dell'identificazione dell'imputato quale autore della truffa ad opera del dipendente dell'ufficio postale in forza di elementi non emersi dall'istruttoria dibattimentale, nonché aveva omesso di svolgere un giudizio di attendibilità sul teste, omettendo di valorizzare l'elemento costituito dalla mancanza della reale identità e corrispondenza del presunto Brian Ivan con l'effigie del ricorrente.
5. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/04/2022, ritenendo l'infondatezza e/o l'inammissibilità dei motivi dedotti, ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con note difensive in data 12/05/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso con particolare riguardo al motivo dedotto in ordine alla sussistenza dell'aggravante della truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 38614/2014 - con il quale il ricorrente omette di confrontarsi nel suo approdo argomentativo - risulta essere stato correttamente richiamato dalla Corte di merito ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
Questa Corte, infatti, ha affermato che ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza). Di conseguenza, il riferimento alla natura privatistica dell'attività di apertura di c/c e dell'erogazione del correlativo finanziamento posta a fondamento della censura non coglie la ratio della decisione di questa Corte richiamata dalla sentenza impugnata che, invece, fa leva sull'esistenza di differenti e peculiari attività, di carattere prevalente, aventi valenza e natura pubblicistica.
1.2. Peraltro, ai fini della risoluzione della questione posta, non può trascurarsi - nell'ambito di un'evoluzione giurisprudenziale che ha individuato paradigmi non soltanto formali ma anche di ordine strutturale e funzionale, alla cui stregua individuare la natura pubblica dell'ente, sulla falsariga anche di apporti giurisprudenziali offerti dal diritto Euro unitario - il dato, per certi aspetti assorbente, derivante dalla originaria ratio della circostanza aggravante che viene qui in discorso. Come traspare anche dai lavori preparatori del codice penale vigente, il delitto di truffa realizzato nei confronti e in danno di un ente pubblico aveva come sua ragione giustificatrice la causazione di un danno che ledeva esattamente il patrimonio dell'ente e, con esso, l'interesse patrimoniale dello Stato amministrazione. Con la previsione dell'aggravante e del suo autonomo editto sanzionatorio il legislatore intendeva, infatti, apprestare una particolare protezione al patrimonio pubblico. Ciò considerato, non può dunque essere sottovalutato il profilo patrimoniale connesso alla circostanza che il capitale sociale di Poste italiane è per la maggioranza partecipato dallo Stato, tramite il MEF il quale vi partecipa direttamente ovvero tramite CDP nell'ambito della quale detiene una partecipazione normativamente pressoché totalitaria. Con la conseguenza che il fatto perturbativo di un siffatto ordine patrimoniale ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico rafforzando l'esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto connesso alla gravante intende salvaguardare. L'aggravante in parola, infatti, facendo espresso riferimento al danno cagionato nella sfera giuridica del soggetto passivo pare discostarsi dai casi, del tutto differenti, in cui la disposizione penale fa leva sulla qualità soggettiva del soggetto agente sia quale elemento costitutivo del reato che determina il mutamento del relativo titolo (ad es. peculato/appropriazione indebita) ovvero ne aggrava il disvalore in ragione della qualifica "pubblicistica" rivestita dal soggetto passivo (art. 61 c.p., n. 10). Il danno, infatti, nell'economia della truffa, occupa un ruolo centrale, quale ulteriore evento del reato, dopo l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale, assumendo, al contempo rilievo circostanziale allorché il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Nel caso in esame, infatti, stando allo stesso capo di imputazione, la truffa era diretta proprio nei confronti dell'Ente poste, che avrebbe dovuto elargire un prestito e non nei confronti di enti o soggetti terzi, il che consente di ritenere, per la ragione sopra evidenziata, sussistente la citata aggravante.
2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse e perché riproduttivo del motivo di appello. La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato che, anche laddove si escludesse l'aggravante di cui al comma 2, n. 1, ritenendo Poste Italiane s.p.a. un organismo di diritto privato, nessun effetto favorevole potrebbe conseguire al ricorrente in termini di trattamento sanzionatorio, giacché, ritenuta la continuazione tra i reati, il giudice di primo grado ha individuato il reato più grave nel capo N) per il quale ha ritenuto congrua una pena base di mesi nove di reclusione che, aumentata per la recidiva, porta ad anni uno e mesi tre di reclusione, ma ha applicato un aumento ex art. 81 cpv. c.p. di soli due mesi di reclusione per il capo L) e di un mese di reclusione per il capo M), così violando il disposto di cui all'art. 81 c.p., comma 4, che avrebbe imposto un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto relativo a violazione di legge non dedotta con l'atto di appello.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici, nonché perché non scandito dalla necessaria critica delle intere argomentazioni poste a base della riconducibilità della tentata truffa al ricorrente. In particolare, che il sedicente presentatosi per l'apertura del conto corrente fosse l'imputato è stato tratto non solo dalla significativa presenza della sua effigie sul falso documento utilizzato per la relativa pratica, ma anche dalla corrispondenza delle fattezze dell'imputato con quelle dell'autore del reato. Tale elemento non è stato ricavato da una sorta di "atto di fede" sull'operato del dipendente di Poste Italiane, ritenuto di per sé solito verificare la corrispondenza tra il cliente ed il documento al momento della fotocopia, bensì in ragione del fatto, di pregnante valenza, che questi ebbe modo di vedere più volte l'imputato, anche dopo che erano emersi seri dubbi sulla realità della documentazione presentata tanto da avere allertato i Carabinieri, del quale ha anche reso una precisa descrizione.
Pertanto, a conferma che tale verifica di corrispondenza fu fatta, la Corte di merito - lungi dal ritenerla presunta - ha declinato precisi indici fattuali di riferimento.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 3.000,00 da devolversi alla Cassa delle ammende, così determinata in ragione di profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2022.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022