Abusi edilizi: il patteggiamento è nullo se la multa parte da un importo inferiore al minimo di legge
REATI EDILIZI / Cass. n. 35871/26
Il patteggiamento è un accordo sulla pena, non una deroga alla legge. Le parti possono concordare il trattamento sanzionatorio, ma non possono negoziare al di sotto dei limiti che il legislatore ha stabilito.
La Cassazione affronta il caso di un imputato al quale era stata applicata, per un abuso edilizio previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, una pena concordata partendo da un'ammenda base di 6.000 euro. Il giudice aveva tuttavia trascurato il raddoppio delle sanzioni pecuniarie introdotto nel 2003, che aveva portato il minimo edittale a 10.328 euro.
Il principio è netto: la pena concordata è illegale quando la sua determinazione muove da una pena base inferiore al minimo edittale applicabile.
L'illegalità travolge l'accordo e impedisce al giudice di recepirlo, anche quando entrambe le parti vi abbiano consentito.
La Corte rileva inoltre che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, nei casi previsti dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, costituisce un provvedimento dovuto, sottratto alla disponibilità delle parti.
La sentenza di patteggiamento viene pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
Il consenso delle parti può determinare la misura della pena entro i confini della legge. Non può spostare quei confini.
Cassazione penale sez. III, 07/10/2026, (ud. 07/10/2026- dep. 12/10/2026) - n. 35871
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica applicava a Ve.Be., ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 2 di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 44, lettera b), D.P.R. 380/2001, con sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
2. Avverso tale provvedimento il Procuratore generale della Repubblica di Lecce propone ricorso per cassazione, in cui, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale emesso una pena illegale, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Procuratore generale, correttamente, rammenta come la sentenza impugnata, indicando quale pena pecuniaria base la somma di Euro 6.000,00, è scesa al di sotto del minimo edittale di Euro 10.328,00 previsto dall'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, così come integrato ai sensi dell'art. 32, comma 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326 ("Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento").
Nella vicenda in esame trova difatti applicazione l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, che ha individuato nella "pena illegale" uno dei casi di ricorribilità per cassazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264206), hanno sottolineato come la giurisprudenza abbia sempre ritenuto inammissibile il "ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti la misura della pena", ma, allo stesso tempo, hanno anche affermato che "l'illegalità della pena applicata all'esito del "patteggiamento" rende invalido l'accordo concluso dalle parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che l'ha recepito, così reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo stesso su basi corrette": si tratta dei casi in cui la pena era stata determinata contra legem.
Le stesse Sezioni Unite della Corte hanno successivamente precisato (Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; successivamente, v. Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213) che la pena è illegale quando eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato.
In tema di patteggiamento, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto alla nozione di pena illegale quella irrogata da una sentenza che recepisca un accordo tra le parti relativamente a un reato continuato per il quale la pena base risulti quantificata, a seguito di una errata individuazione del reato più grave, in misura inferiore al relativo minimo edittale (Sez. 6, n. 44336 del 05/10/2004, Mastrolorenzi, Rv. 230252, in una fattispecie nella quale anche la pena applicata, in esito al cumulo ex art. 81, secondo comma, cod. pen., risultava inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 5313 del 26/09/1997, Nisi, Rv. 208971, nonché, con riferimento a ricorso cui era applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., Sez. 5, n. 49546 del 21/09/2018, Antinori, Rv. 274600).
3. Scendendo al caso concreto, alla luce delle superiori considerazioni non vi è dubbio che il Tribunale (oltre ad avere omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell'articolo 31, comma 9, D.P.R. 380/2001, statuizione che costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti; v. Sez. 3, sez. 3, n. 40422 del 28/09/2006, Corrado, n.m.; Sez. 3, n. 7617 del 3/07/2000, Pusateri; Sez. 3, n. 64 del 18/02/1998, P.M. in proc. Corrado; Sez. 3, n. 3107 del 25/10/1997, P.M. in proc. Di Maro) abbia recepito un accordo relativo all'applicazione di una pena illegale, in quanto, nel procedere al calcolo della pena pecuniaria, è partito da una pena base (Euro 6.000,00) inferiore al minimo edittale (Euro 10.328,00).
Si deve quindi concludere nel senso che, in tema di reato urbanistico di cui all'art. 44, lettera b), D.P.R. 380/2001, è illegale la pena, irrogata dal giudice su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che, non considerando il raddoppio delle sanzioni pecuniarie previsto dall'art. 32, comma 47, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, preveda una pena base inferiore al minimo edittale di Euro 10.328,00.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso (v., ex multis, Sez. 4, n. 19506 del 15/04/2025, Proietti; Sez. 6, n. 34810 del 21/04/2008, Albertini, Rv. 241372-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso.
Così è deciso in Roma il 7 ottobre 2026.
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2026.