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Reati in materia di edilizia ed urbanistica.



1. Premessa.

La violazione delle disposizioni edilizie ed urbanistiche può comportare oltre a sanzioni amministrative, civili e fiscali anche l'instaurazione di un procedimento penale a carico del trasgressore, con conseguenze anche gravi.

I reati edilizi sono individuati dall'art. 44 del DPR 380/01 e possono essere suddivisi in tre categorie:

a) inosservanza delle norme edilizie vigenti o delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nei progetti approvati (pensiamo al caso di chi costruisca in difformità parziale o in variazione essenziale dal progetto approvato).

In questo caso la pena prevista è l’ammenda fino ad € 10.329

b) costruzione in assenza del permesso di costruire (costruzione completamente abusiva o in totale difformità dal progetto approvato).

In questo caso la pena prevista è l'arresto fino a due anni e l’ammenda da € 5.164 fino ad € 51.645

c) lottizzazione abusiva(costruzione in assenza del permesso di costruire, in difformità totale o in variazione essenziale in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale).

In questo caso la pena prevista è l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 15.493 fino ad € 51.645.


2. La giurisprudenza di legittimità

Cassazione penale , sez. III , 02/11/2022 , n. 43250

In tema di reati edilizi, compete al giudice dell'esecuzione la valutazione della possibilità di non eseguire l'ordine di demolizione ove non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi per il pregiudizio derivante alla porzione di immobile legittimamente edificata, secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all' art. 33, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , tale decisione potendo inoltre essere sindacata in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che, in un caso di interconnessione delle opere abusive con quelle regolarmente assentite, aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione sul rilievo che, con essa, non si sarebbe pregiudicata la staticità dell'edificio).


Cassazione penale , sez. III , 14/09/2022 , n. 36548

In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all' art. 164, comma 1, c.p. , ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio prognostico può ricavarsi anche dai passaggi argomentativi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ovvero alla valutazione del fatto ovvero ancora alla persistente inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dal Comune).


Cassazione penale , sez. III , 05/07/2022 , n. 35383

In materia edilizia, la sostanziale natura lottizzatoria dell'intervento edificatorio, per il quale risultano rilasciati singoli permessi di costruire, impone l'approvazione del piano di lottizzazione, anche in caso di formale assenza di un obbligo di adozione in tal senso, posto che il titolo edilizio deve essere verificato alla luce della natura dell'opera realizzanda, delle sue caratteristiche strutturali e dell'idoneità di essa a produrre una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto configurabile il reato di lottizzazione abusiva a fronte dell'edificazione di diciotto edifici, suddivisi in circa trecentotrenta unità immobiliari, aventi volumetria assentita ottantaseimila mc., idonei ad accogliere oltre milleduecento persone, avvenuta senza la previa approvazione di un piano di lottizzazione, in zona di nuova espansione e solo parzialmente urbanizzata, rispetto alla quale sussisteva l'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione).


Cassazione penale , sez. III , 15/06/2022 , n. 36552

Integra, anche successivamente alle modifiche dell' art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001 , operate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , il reato di lottizzazione abusiva l'installazione di manufatti leggeri (nella specie, unità abitative mobili poste all'interno di un'area adibita a campeggio), nel caso in cui gli stessi, in quanto non amovibili e destinati a soddisfare bisogni non temporanei degli utilizzatori, risultino stabilmente collocati sull'area di sedime, non rispondendo pertanto al requisito, richiesto per la sottrazione al regime di controllo edilizio, di precarietà strutturale e funzionale, così da trasformarsi, di fatto, in beni immobili.


Cassazione penale , sez. III , 26/05/2022 , n. 26274

In tema di reati edilizi, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non dalla notifica al condannato dell'ingiunzione a demolire.


Cassazione penale , sez. III , 07/04/2022 , n. 21910

La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi illegittimamente costruite, già disposta in primo grado ai sensi dell' art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , ove sia accertata la sussistenza degli elementi soggettivo e oggettivo del reato, deve essere mantenuta dal giudice dell'impugnazione, in caso di intervenuta prescrizione del reato, anche in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore dell' art.578-bis c.p.p. , avendo detta disposizione, in relazione alla confisca in oggetto, natura esclusivamente processuale.


Cassazione penale , sez. III , 07/04/2022 , n. 21910

La contravvenzione di lottizzazione abusiva, in quanto reato a consumazione anticipata, è integrata non solo dall'effettiva trasformazione del territorio ma da qualsiasi attività che comporti anche il mero pericolo di un'urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata, purché si traduca in interventi mirati alla realizzazione di opere che, per caratteristiche o dimensioni, pregiudichino la riserva pubblica di programmazione territoriale, sicché, in caso di lottizzazione abusiva materiale, è necessario e sufficiente che la condotta tenuta, valutata con giudizio ex ante, sia idonea ed oggettivamente adeguata a determinare l'evento, potendo infatti integrare, sul piano oggettivo, gli estremi del reato anche le condotte di inizio di esecuzione di opere suscettibili di determinare una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione di previsioni di piano o normative ovvero in assenza di autorizzazione.


Cassazione penale , sez. III , 23/02/2022 , n. 18990

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive, in caso di morte del condannato, deve essere notificato all'erede o al suo avente causa, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene affinché possa essere eseguito nei loro confronti.


Cassazione penale , sez. III , 04/02/2022 , n. 11303

In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea.(Fattispecie, integrante il reato di cui all' art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , relativa a locali accessori trasformati, con opere di frazionamento, in due unità abitative sebbene non presentassero l'altezza richiesta).


Cassazione penale , sez. III , 01/02/2022 , n. 18073

Il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all' art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , che sanziona la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, può ordinare la demolizione delle opere abusive, posto che l' art. 31 del citato d.P.R. fa indistinto riferimento al reato di cui all'art. 44, senza ulteriori specificazioni.


Cassazione penale , sez. III , 18/01/2022 , n. 5816

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta a fronte di intervenuta prescrizione del reato, anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività istruttoria, pur se necessitato dall'esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia comunque determinato un pieno accertamento del fatto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso.


Cassazione penale sez. III, 18/01/2022, n.5822

In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Cedu, sez. V, 21 aprile 2016, n. 46557/15 e sez. II, 4 agosto 2020, n. 44817/18, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sigilli, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali).


Cassazione penale , sez. III , 16/12/2021 , n. 2210

In tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione.


Cassazione penale , sez. III , 30/11/2021 , n. 10002

La realizzazione al rustico di una piscina natatoria, rilevante ai fini della sua assoggettabilità al condono, postula il necessario rivestimento interno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione di una piscina priva di rivestimento interno e, pertanto, inutilizzabile ai fini della balneazione, in relazione alla quale era stato rilasciato condono edilizio, ancorché l'opera non potesse ritenersi ultimata).


Cassazione penale , sez. III , 24/11/2021 , n. 11295

In tema di lottizzazione abusiva, è ammissibile l'impugnazione con cui l'imputato, prosciolto in primo grado per l'intervenuta prescrizione del reato, deduca l'illegittimità della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di terreni abusivamente lottizzati di proprietà di una persona giuridica, ove di quest'ultima egli sia amministratore unico.


Cassazione penale , sez. III , 23/11/2021 , n. 46194

In tema di reati urbanistici, la modifica apportata all'a rt. 41 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dall' art. 10-bis, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv., con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 , con cui è stato disciplinato il potere di intervento sussidiario del prefetto in relazione alla demolizione dei manufatti abusivi nel caso di inerzia dei comuni competenti, non ha sottratto al giudice dell'esecuzione il potere di provvedere alla sospensione o alla revoca dell'ordine di demolizione, trattandosi di attribuzione correlata all'esecuzione di un ordine impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna, in relazione al quale trova applicazione la regola generale stabilita dall' art. 665, comma 1, c.p.p.


Cassazione penale , sez. III , 18/11/2021 , n. 2840

In tema di condono edilizio previsto dal d.l. 30 novembre 2003, n. 269 , conv., con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326 , la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto. (Fattispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unità di volumetria inferiore a 750 mc.).


Cassazione penale , sez. III , 18/11/2021 , n. 3128

In tema di reati urbanistici, la modifica apportata all' art. 41 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , dall' art. 10-bis, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , con cui è stato disciplinato il potere di intervento sussidiario del prefetto in relazione alla demolizione dei manufatti abusivi nel caso di inerzia dei comuni competenti, non ha inciso sul sindacato giurisdizionale riguardante l'ordine di demolizione, conservando il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione di detto ordine, il potere-dovere di verificare l'oggetto dello stesso, l'eventuale esistenza di determinazioni della pubblica amministrazione o del giudice amministrativo, già rilasciate o di imminente rilascio, incompatibili con la demolizione, la legittimità e l'efficacia del provvedimento che abbia assegnato una differente destinazione all'immobile o dell'eventuale titolo abilitativo, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, ove trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale.


Cassazione penale , sez. III , 20/10/2021 , n. 7599

In tema di reati edilizi, costituisce sottotetto, come tale non computabile nel calcolo del volume urbanistico assentito, l'ambiente, compreso tra il solaio di copertura dell'ultimo piano e il tetto dell'edificio, avente altezza inferiore a quella prevista dall'art. 43, comma 1, lett. b), l. 5 agosto 1978, n. 457, e destinato, pertanto, ad assolvere a funzioni diverse da quelle abitative.


Cassazione penale , sez. III , 15/10/2021 , n. 41589

In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede idonea ad integrare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale in caso di mancata conoscenza, da parte del proprietario committente delle opere, della destinazione agricola della particella su cui le stesse sono state eseguite, essendo il predetto tenuto a conoscere la destinazione urbanistica dei beni di sua proprietà, in quanto risultante da atti normalmente in suo possesso, quali il titolo di proprietà o le visure catastali.


Cassazione penale , sez. III , 15/10/2021 , n. 41586

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione può essere emesso nei soli confronti del proprietario delle opere abusive o di colui che, disponendone materialmente, è in condizione di adempiere, ma non può essere disposto nei confronti di soggetti, quali il direttore dei lavori o gli esecutori materiali, che abbiano concorso alla realizzazione del reato in virtù di un rapporto obbligatorio con il titolare del diritto reale o del potere di fatto sul terreno o sull'immobile preesistente, in quanto tale rapporto personale risulta autonomo rispetto a quello che lega all'opera abusivamente realizzata il proprietario o il committente.


Cassazione penale , sez. III , 14/10/2021 , n. 43933

In tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall' art. 39 l. 23 dicembre 1994, n. 724 , ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. (Fattispecie in tema di invocata revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive).


Cassazione penale , sez. III , 12/10/2021 , n. 47426

In tema di reati edilizi, con riferimento agli interventi di ristrutturazione consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, deve intendersi per sagoma la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, così che le sole aperture che non prevedano superfici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma.


Cassazione penale , sez. III , 12/10/2021 , n. 47426

In materia edilizia, al fine di poter escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva in zona vincolata, di cui all' art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , la condizione del rispetto, oltre che della volumetria, anche della sagoma dell'edificio preesistente, imposta dalla seconda parte dell' art. 3 del citato d.P.R. per qualificare, in deroga al regime ordinario, gli interventi di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia, opera anche quando il vincolo paesaggistico riguardi una zona e non un singolo immobile.


Cassazione penale , sez. III , 25/06/2021 , n. 33821

In tema di condono edilizio disciplinato dalla l. 23 dicembre 1994 n. 724 , l' art. 28 l. reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16 , ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a quello previsto dalla normativa nazionale.


Cassazione penale , sez. III , 24/06/2021 , n. 30673

In tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.


Cassazione penale , sez. III , 27/04/2021 , n. 24138

In tema di reati edilizi, non è di per sé sola sufficiente a configurare la responsabilità per la realizzazione dell'opera abusiva la titolarità di un diritto reale sul bene, potendo la stessa non corrispondere ad un dominio effettivo sul bene che ne è oggetto.


Cassazione penale , sez. III , 07/04/2021 , n. 20191

In materia edilizia, è necessario il rilascio di un nuovo permesso di costruire ove, nel corso di un intervento assentito di ristrutturazione di un edificio, si verifichi il crollo accidentale di parte di esso, dovendosi eseguire lavori diversi da quelli in precedenza autorizzati.


Cassazione penale , sez. III , 31/03/2021 , n. 39741

In tema di reati edilizi, è illegittimo, così integrandosi il reato previsto dall' art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , il permesso di costruire relativo ad immobile destinato ad uso residenziale rilasciato a seguito dell'accorpamento di fondi non contigui posti in zona agricola.


Cassazione penale , sez. III , 24/03/2021 , n. 24857

È configurabile il reato previsto dall' art. 19, comma 6, della l. 7 agosto 1990, n. 241 , anche nel caso in cui chi, a corredo della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (cd. SCIA), attesti falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al precedente comma 1, versa in una situazione di dubbio, essendo questo compatibile con il dolo eventuale.


Cassazione penale , sez. III , 18/03/2021 , n. 20795

In tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo.


Cassazione penale , sez. III , 18/03/2021 , n. 18166

In materia edilizia, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall' art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito.


Cassazione penale , sez. III , 04/03/2021 , n. 33414

In tema di reati edilizi, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all' art. 164, comma 1, c.p. , ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.


Cassazione penale , sez. IV , 03/03/2021 , n. 10017

In tema di condono edilizio disciplinato dalla legge 24 novembre 1994, n. 724 , nel caso di unico immobile, rispetto al quale non sia stata effettuata alcuna divisione né siano stati costituiti diritti di proprietà o di godimento su singole porzioni, non sono legittimati a presentare distinte istanze di sanatoria coloro che abbiano la mera disponibilità di fatto di specifiche porzioni del bene, configurando ciò un artificioso frazionamento della domanda volto ad eludere il limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria.


Cassazione penale , sez. III , 25/02/2021 , n. 15310

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all' art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , nel caso di procedimento cumulativo, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva dell'illecito lottizzatorio determinata dalla prescrizione, purché ne sia accertato, nel contraddittorio delle parti, l'elemento oggettivo e soggettivo nel prosieguo dell'istruttoria dibattimentale svolta per gli altri reati, ove non sia stato richiesto il proscioglimento fondato sulla maturazione dei termini di prescrizione. (Fattispecie relativa a confisca urbanistica disposta dal giudice di primo grado nel processo cumulativo definito con l'assoluzione degli imputati per il connesso reato di abuso di ufficio).


Cassazione penale , sez. III , 09/02/2021 , n. 7789

L'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato.


Cassazione penale , sez. III , 25/01/2021 , n. 12950

In caso di omessa pronuncia dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero.

Cassazione penale , sez. III , 21/01/2021 , n. 7755

In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla sola realizzazione di opere interne. (Fattispecie di mutamento in abitazione di un sottotetto mediante la predisposizione nei locali di impianto elettrico, nonché di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria).


Cassazione penale , sez. III , 20/01/2021 , n. 14237

La disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall' art. 64 d.P.R. n. 380 del 2001 , si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. (Fattispecie relativa a una struttura chiusa in acciaio, stabilmente ancorata al suolo, costituita da pilastrini, travi rivestite in muratura e copertura con sistema di chiusura comandata di tendaggi retrattili, collegata a un preesistente manufatto da un'apertura realizzata sulla sua muratura perimetrale).


Cassazione penale , sez. III , 15/01/2021 , n. 9098

In tema di reati edilizi, in presenza di una delibera comunale che dichiari la sussistenza di prevalenti interessi pubblici all'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune e alla destinazione ad alloggi per edilizia residenziale, ostativi all'esecuzione dell'ordine giurisdizionale di demolizione, il sindacato del giudice dell'esecuzione sull'atto amministrativo, concernendo il carattere attuale e non meramente eventuale di detto interesse, può avere ad oggetto l'esistenza di approfondimenti tecnico-amministrativi inerenti l'immobile che siano indice del fondamento e della specificità della decisione dell'organo comunale, in linea con il necessario coordinamento tra funzioni dell'organo comunale collegiale e valutazioni tecnico amministrative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione sul rilievo della assenza di opportuni accertamenti tecnico amministrativi riguardanti lo specifico immobile).


Cassazione penale , sez. III , 13/01/2021 , n. 12459

In tema di lottizzazione abusiva, il momento consumativo del reato, che segna la decorrenza del termine di prescrizione, si individua nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento, non rilevando a tal fine, invece, l'utilizzazione del territorio in perdurante contrasto con la pianificazione urbanistica. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente ritenendo, il reato diverrebbe potenzialmente imprescrittibile). (Conf. n. 1281 del 1989, Rv.180343).


Cassazione penale , sez. III , 10/01/2021 , n. 3966

Integra il reato previsto dall' art. 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , la realizzazione di una strada mediante sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa in zona sismica, effettuata in assenza del preavviso scritto al Genio Civile e della prescritta autorizzazione, in quanto le nozioni di “costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”, ovvero di “lavori”, richiamate dalla norma, implicano la realizzazione di qualunque opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità.


Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 12731

L'onere, per il giudice dell'impugnazione, di valutare approfonditamente, in caso di intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il compendio probatorio ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni, e non di limitarsi, invece, a considerare l'assenza di elementi indicativi, con evidenza, di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell' art. 129, comma 2, c.p.p. , presuppone che della confisca il ricorrente sia legittimato a dolersi, diversamente potendo egli investire il solo criterio di valutazione dell' art. 129, comma 2, c.p.p. (Fattispecie di ricorso del dirigente del servizio edilizia privata di un comune che lamentava, anche con riferimento all'illegittimità della confisca di terreni ed opere tuttavia appartenenti ad un soggetto terzo, la mancata motivazione nel merito, secondo i parametri di cui all' art. 533 c.p.p. , in ordine alla sussistenza del reato).


Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 12731

L'onere, per il giudice dell'impugnazione, di valutare approfonditamente, in caso di intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il compendio probatorio ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni, e non di limitarsi, invece, a considerare l'assenza di elementi indicativi, con evidenza, di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell' art. 129, comma 2, c.p.p. , presuppone che della confisca il ricorrente sia legittimato a dolersi, diversamente potendo egli investire il solo criterio di valutazione dell' art. 129, comma 2, c.p.p. (Fattispecie di ricorso del dirigente del servizio edilizia privata di un comune che lamentava, anche con riferimento all'illegittimità della confisca di terreni ed opere tuttavia appartenenti ad un soggetto terzo, la mancata motivazione nel merito, secondo i parametri di cui all' art. 533 c.p.p. , in ordine alla sussistenza del reato).


Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 12731

L'onere, per il giudice dell'impugnazione, di valutare approfonditamente, in caso di intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il compendio probatorio ai fini della conferma della statuizione di confisca dei terreni, e non di limitarsi, invece, a considerare l'assenza di elementi indicativi, con evidenza, di cause di proscioglimento nel merito ai sensi dell' art. 129, comma 2, c.p.p. , presuppone che della confisca il ricorrente sia legittimato a dolersi, diversamente potendo egli investire il solo criterio di valutazione dell' art. 129, comma 2, c.p.p. (Fattispecie di ricorso del dirigente del servizio edilizia privata di un comune che lamentava, anche con riferimento all'illegittimità della confisca di terreni ed opere tuttavia appartenenti ad un soggetto terzo, la mancata motivazione nel merito, secondo i parametri di cui all' art. 533 c.p.p. , in ordine alla sussistenza del reato).


Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 4011

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione ha come suo destinatario unicamente il condannato responsabile per l'abuso, sicché è illegittima l'estensione dell'obbligo di demolizione al proprietario del bene rimasto estraneo al processo penale, sul quale ricadono solo gli effetti della misura.


Cassazione penale , sez. III , 18/12/2020 , n. 8225

Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizzazione abusiva del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga, o prosegua, una trasformazione del suolo integrante il reato colposo di lottizzazione abusiva materiale, avendo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, alla realizzazione dell'illecito urbanistico.


Cassazione penale , sez. III , 14/12/2020 , n. 423

In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, sez. V, 21 aprile 2016, n. 46577/15, e Corte EDU, sez. II, 4 agosto 2020, n. 44817/18 , considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all' art. 8 Cedu , e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente).


Cassazione penale , sez. III , 20/11/2020 , n. 3727

In tema di lottizzazione abusiva di carattere esclusivamente negoziale, ai fini della valutazione della conformità della confisca dei terreni al principio di protezione della proprietà di cui all' art. 1 del Prot. n. 1 Cedu , come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Cedu del 28 giugno 2018, n. 1828/06 , il giudice deve valutare, alla luce degli interventi eventualmente adottati dall'interessato e da questi specificamente provati, la proporzionalità di tale misura ablatoria, accertando se la stessa sia l'unica misura adeguata a ripristinare la conformità urbanistica dell'area interessata.


Cassazione penale , sez. III , 18/11/2020 , n. 6166

Il curatore fallimentare è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della opposizione proposta avverso il provvedimento che abbia respinto la richiesta di revoca della confisca urbanistica avanzata dalla società in bonis prima del fallimento, sussistendo l'interesse a conseguire la restituzione del bene alla massa attiva del patrimonio del fallito al fine di soddisfare i creditori.


Cassazione penale , sez. III , 17/11/2020 , n. 3261

In tema di condono edilizio, il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali.


Cassazione penale , sez. III , 13/11/2020 , n. 1300

Non è abnorme il provvedimento del procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere edilizie abusive con sgombero dell'immobile, poiché compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p. , determinare le modalità attuative della demolizione.


Cassazione penale , sez. III , 12/11/2020 , n. 190

Il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell' art. 167, commi 4 e 5, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 , non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata.


Cassazione penale , sez. III , 14/10/2020 , n. 4771

In tema di reati edilizi e paesaggistici, la mancata rimozione, al termine del periodo consentito, di un'opera legittimamente realizzata in base ad un'autorizzazione per il soddisfacimento di esigenze stagionali integra un illecito istantaneo con effetti permanenti, sicché l'attualità del periculum in mora, ai fini del sequestro preventivo, non viene meno al ritorno della stagione per la quale la realizzazione dell'opera è stata autorizzata.


Cassazione penale , sez. III , 23/09/2020 , n. 31184

L'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al rilascio del permesso di costruire, deve comunque svolgersi nel rispetto della pianificazione del territorio, potendosi configurare, in caso contrario, la contravvenzione di cui all' art. 44 lett. a) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 .


Cassazione penale , sez. III , 17/09/2020 , n. 33821

In tema di reati edilizi, anche per i manufatti destinati ad uso non abitativo la permanenza cessa con la conclusione dei lavori interni ed esterni di rifinitura dell'opera. (Fattispecie relativa alla realizzazione di un garage seminterrato, ultimato nelle opere murarie verticali e orizzontali ma prive di finitura di recinzione e di piantumazione in copertura, nella quale la Corte ha specificato che la perdurante consumazione giustifica il sequestro preventivo dell'opera per l'esigenza di evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze).


Cassazione penale , sez. III , 17/09/2020 , n. 33821

In materia urbanistica la realizzazione di un garage in tutto o in parte in superficie richiede, salvo specifiche disposizioni di legge, il preventivo rilascio del permesso di costruire; tuttavia, gli strumenti urbanistici, in assenza di espresse deroghe, legittimamente possono consentirne la realizzazione soltanto se l'opera viene ubicata nel sottosuolo di aree di pertinenza di immobili già esistenti.


Cassazione penale , sez. VI , 17/09/2020 , n. 31873

In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323 c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , atteso che l' art.12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare.


Cassazione penale , sez. III , 16/09/2020 , n. 31182

In tema di lottizzazione abusiva, la decisione di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del procuratore generale, abbia disposto la confisca dei terreni e delle opere abusive, omessa nella sentenza di proscioglimento di primo grado per intervenuta prescrizione, senza motivare adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, va annullata con rinvio affinché sia colmato tale deficit argomentativo nel decidere, ex art. 578-bis c.p.p. , sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all' art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .


Cassazione penale , sez. III , 11/09/2020 , n. 29822

La disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica alle opere in cemento armato ed a quelle che singolarmente, seppur non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica, in ragione della potenziale pericolosità della stessa derivante dal materiale impiegato e dalla necessità che vengano adottate le particolari precauzioni antisismiche.


Cassazione penale , sez. III , 08/09/2020 , n. 26836

In tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione.


Cassazione penale , sez. III , 14/07/2020 , n. 27592

La previsione di cui all'art. 98, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui deve essere in ogni caso citato per il dibattimento, nei giudizi per violazioni della normativa antisismica, il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto ad «ulteriori accertamenti tecnici» a norma del comma 1 della medesima disposizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il sintagma «in ogni caso», va collegato alla volontà di prevedere l'esame del predetto dirigente in ogni ipotesi di svolgimento di ulteriori accertamenti tecnici, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell'autorità inquirente in ordine alla nomina di uno o più consulenti ed alla loro selezione fra le diverse categorie di soggetti indicate dalla norma).


Cassazione penale , sez. III , 10/07/2020 , n. 29570

Per considerare un edificio dotato di finalità sanitaria quale attrezzatura sanitaria ricompresa fra le opere di urbanizzazione secondaria, occorre una valutazione di proporzionalità tra la natura e le dimensioni dell'attrezzatura stessa ed il tessuto urbanistico preesistente, da cui emerga che l'opera sia destinata a svolgere una funzione servente rispetto al territorio nel quale si colloca.


Cassazione penale , sez. III , 10/07/2020 , n. 29570

Nei comuni campani privi di piano urbanistico comunale, la disciplina sui limiti di edificabilità prevista dalla legge reg. Campania n. 17 del 1982 e le deroghe di cui all' art. 44, comma 4, l. reg. Campania n. 16 del 2004 , interpretate conformemente all' art.117, comma 3, Cost. - che prevede una competenza legislativa concorrente nella materia del governo del territorio -, non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche o di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per i quali trovano, invece, applicazione i limiti generali di edificabilità fissati dall' art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001 , da considerarsi principi fondamentali della legislazione statale in materia urbanistica.


Cassazione penale , sez. III , 07/07/2020 , n. 28666

È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all' art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.


Cassazione penale , sez. III , 03/07/2020 , n. 25929

In tema di reati edilizi, ai fini della esclusione del reato di cui all' art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , non può ritenersi sufficiente che il permesso di costruire in base al quale sono state realizzate le opere sia conforme alle leggi, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici vigenti al momento della presentazione della domanda, dovendosi, altresì, accertare la conformità dello stesso alla disciplina vigente al momento del rilascio, ove medio tempore mutata.


Cassazione penale , sez. III , 02/07/2020 , n. 25265

Ai sensi dell' art. 23-ter d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , per determinare il mutamento rilevante della destinazione d'uso occorre riferirsi all'attività svolta in prevalenza, diversa da quella originaria, in relazione alla superficie utile del fabbricato o delle singole unità immobiliari e non alla superficie di tutto il fondo.


Cassazione penale , sez. III , 24/06/2020 , n. 26523

I protocolli di intesa tra uffici di Procura, finalizzati alla regolamentazione delle procedure di demolizione di un manufatto abusivo, costituiscono mere direttive interne prive di qualunque rilevanza esterna, non vincolanti per gli uffici destinatari e per il giudice penale, con la conseguenza che deve ritenersi infondata qualsiasi censura fondata sulla violazione di tali atti. (In motivazione, la Corte ha osservato che lo status di indipendenza esterna riconosciuto al pubblico ministero impone che la scelta sulle modalità della sua azione sia rimessa esclusivamente al singolo magistrato, mentre gli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 106 del 2006 si limitano a demandare al Procuratore della Repubblica l'individuazione dei criteri organizzativi dell'ufficio al fine di garantire l'uniforme applicazione della legge penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, consentendo, peraltro, ai singoli uffici requirenti l'adozione dei provvedimenti attuativi di tali criteri).


Cassazione penale , sez. III , 17/06/2020 , n. 25925

In tema di lottizzazione abusiva, il rilascio del permesso a costruire “in variante” ad un precedente permesso illegittimamente rilasciato, non sana l'illegittimità di questo né rende legittima l'attività edilizia successivamente svolta, costituente lo sviluppo dell'originaria attività illecita e, quindi, da considerarsi abusiva se effettuata in mancanza del rilascio di un nuovo e diverso permesso di costruire rispettoso della normativa urbanistica.


Cassazione penale , sez. III , 12/06/2020 , n. 23175

In tema di violazioni edilizie, l'art. 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede un reato comune che può essere realizzato da chiunque commette, dirige o costruisce opere in violazione della disciplina prevista dall'art. 64, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto, mentre gli artt. 65 e 72 del d.P.R. citato contemplano un reato omissivo proprio configurabile solo in capo al costruttore, a carico del quale è imposto in via esclusiva l'obbligo di denuncia allo sportello unico dell'edilizia dei lavori in conglomerato cementizio armato, onde, in tal caso, il committente-proprietario può rispondere solo a titolo di concorso dell'extraneus. (In motivazione la Corte ha evidenziato, rispetto a tale ultima ipotesi, il conseguente onere per l'accusa di specificare l'eventuale attività posta in essere dal committente in ausilio alla condotta propria del costruttore).


Cassazione penale , sez. III , 10/06/2020 , n. 20889

Ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724 , il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall' art. 39, comma 1 , è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.


Cassazione penale , sez. III , 03/03/2020 , n. 13148

In materia edilizia, la inutile scadenza dei termini di sessanta e trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori, ripristinatori e/o modificatori da parte della pubblica amministrazione, di cui ai commi 3 e 6-bis dell' art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241 , decorrenti dalla presentazione della s.c.i.a., non determina il venir meno dei poteri di intervento, potendosi ritenere definitivamente consolidata la situazione soggettiva del privato solo al superamento del termine di diciotto mesi riconosciuto all'ente pubblico per l'esercizio dell'autotutela, ex art. 19, comma 4 , della medesima legge.


Cassazione penale , sez. III , 14/02/2020 , n. 15767

In tema di reati urbanistici e paesaggistici, ai fini del giudizio sull'illegittimità della cessione di cubatura fondato sulla sola ritenuta non prossimità dei terreni interessati, seppur aventi la medesima destinazione urbanistica ed il medesimo indice di cubatura, quanto più sia ridotta la distanza fra gli stessi, tanto più, nella motivazione, deve essere penetrante la valutazione sulla concreta strumentalità – e conseguente illegittimità – dell'operazione rispetto all'attuazione dei criteri contenuti negli strumenti urbanistici.


Cassazione penale , sez. III , 05/02/2020 , n. 12640

In tema di lottizzazione abusiva, la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all' art. 1 del Prot. n. 1 Cedu , come interpretato dalla pronuncia della Corte EDU 28 giugno 2018, n. 1828/06 .


Cassazione penale , sez. un. , 30/01/2020 , n. 13539

In tema di lottizzazione abusiva, le questioni relative alla conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all' art. 1, prot. n. 1, Cedu , come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, n. 1828/06 possono essere proposte dagli interessati al giudice dell'esecuzione, anche chiedendo la revoca della misura limitatamente alle aree o agli immobili estranei alla condotta illecita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tale fase, al fine di compiere l'accertamento richiesto, il giudice gode di ampi poteri istruttori ai sensi dell' art. 666, comma 5, c.p.p. ).


Cassazione penale , sez. un. , 30/01/2020 , n. 13539

In caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell' art. 578-bis c.p.p. , a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all' art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 . (In motivazione la Corte, confermando la confisca disposta nel giudizio di merito, ha precisato che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca prevista da altre disposizioni di legge, formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale).


Cassazione penale , sez. III , 17/01/2020 , n. 19982

In materia di reati edilizi, qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell' art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 , la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione normativa, non determina alcuna lesione al diritto di difesa, potendo l'interessato far valere l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva del reato nei successivi gradi di giudizio.


Cassazione penale , sez. III , 16/01/2020 , n. 15752

In materia di reati edilizi, la semplice proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego del nulla osta in sanatoria di un abuso urbanistico o paesaggistico non comporta l'obbligo di sospensione del processo penale, atteso che la risoluzione del giudizio amministrativo non esplica effetti sulla sussistenza del reato ma solo sulla sua possibile estinzione, che consegue, comunque, ad una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente.

Cassazione penale , sez. III , 14/01/2020 , n. 23420

Ai fini della prova del reato di cui all' art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , non basta a configurare il mutamento della destinazione d'uso di un immobile classificato come magazzino, utilizzato come luogo di culto, la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi solo se l'attività di preghiera non sia riservata ai membri dell'associazione titolare dell'immobile o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell'ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da parte dell'associazione stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza d'appello che aveva ritenuto sufficiente, come prova del mutamento della destinazione d'uso, la presenza di ottanta persone riunite in preghiera ogni venerdì).


Cassazione penale , sez. III , 10/01/2020 , n. 23010

Non costituisce ristrutturazione edilizia, bensì nuova costruzione, la demolizione di più corpi di fabbrica distanti tra loro e l'edificazione, al loro posto, di un unico immobile mediante accorpamento delle volumetrie espresse da quelli preesistenti, ricostruito in area di sedime diversa da quella precedentemente occupata, in quanto, ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 , per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessaria la conservazione o il ripristino dell'immobile preesistente, del quale – anche a prescindere dalla identità di sagoma - deve essere comunque garantito il recupero, rispettando l'area di sedime del manufatto originario e senza possibilità di incrementarne la volumetria utilizzando quella di edifici diversi demoliti, fatte salve le deroghe eccezionalmente consentite dalla legge nei soli casi e limiti in essa previsti.


Cassazione penale , sez. III , 10/01/2020 , n. 19975

I provvedimenti che individuano le zone sismiche sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino della regione interessata e l'esistenza del relativo vincolo non deve essere oggetto di produzione documentale o di prova dichiarativa potendo il giudice e le parti attingere alla fonte pubblica di conoscenza.


Cassazione penale , sez. III , 06/12/2019 , n. 2296

In tema di reati edilizi, la facoltà d'uso residenziale privato di un manufatto sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca è incompatibile con lo scopo della misura cautelare che è quello di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene al destinatario della stessa.


Cassazione penale , sez. III , 04/12/2019 , n. 18576

In tema di reati edilizi, la notifica della sentenza che dispone l'ordine di demolizione non è dovuta all'erede dell'imputato deceduto, nel frattempo divenuto titolare del bene, in quanto il provvedimento che dispone la demolizione, allo stesso ritualmente notificato nella qualità di terzo interessato, contiene tutti gli estremi idonei ad identificare la sentenza di condanna.


Cassazione penale , sez. III , 22/11/2019 , n. 381

Ai sensi dell' art. 31, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , nel caso di realizzazione di un manufatto abusivo da parte di una società cooperativa, l'ingiunzione alla rimozione o alla demolizione non deve essere notificata al socio della cooperativa, che è il mero assegnatario, per delibera della cooperativa medesima, di una porzione dell'immobile abusivo, dovendo escludersi che rivesta la qualità di proprietario, in quanto l'atto di assegnazione ha una mera rilevanza interna e non esplica alcun effetto traslativo della proprietà.(Fattispecie di ritenuta inidoneità della domanda di condono, presentata solo successivamente all'intervenuto passaggio dell'immobile in proprietà del Comune, e di conseguente legittimità dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo).


Cassazione penale , sez. III , 19/11/2019 , n. 8998

In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, il responsabile dell'abuso, destinatario del provvedimento, non è portatore di un interesse giuridicamente rilevante a dedurre la nullità derivate dalla mancata notifica dello stesso al proprietario del bene, non determinando tale omissione alcuna limitazione al suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione per far valere le eccezioni difensive relative alla sua posizione.


Cassazione penale , sez. III , 19/11/2019 , n. 846

In tema di reati edilizi e paesaggistici, nel caso di mancata rimozione dell'opera edilizia insistente in zona vincolata legittimamente installata sulla base dell'autorizzazione per soddisfare esigenze stagionali, il reato previsto dall' art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e quello punito dall' art. 181, comma 1, d.lg. 21 gennaio 2004, n. 42 , si consumano istantaneamente alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione entro cui il manufatto deve essere rimosso.


Cassazione penale , sez. III , 18/11/2019 , n. 1443

In tema di violazioni edilizie, la cd. procedura di “fiscalizzazione” dell'abuso di cui all' art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – secondo la quale, per le opere eseguite in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente dell'ufficio preposto dispone, in luogo della demolizione, una sanzione amministrativa più elevata – non è mai applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, perché queste non possono essere mai essere ritenute “in parziale difformità”, atteso che tutti gli interventi realizzati in tale zona eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all'intervento autorizzato.



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