Affidamento in prova e osservazione intramuraria: l’omessa acquisizione della relazione non può penalizzare il detenuto (Cass. Pen. n. 12236/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 30 mar
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La sentenza n. 12236/2025 della Corte di Cassazione riafferma un principio consolidato in materia di misure alternative alla detenzione: il Tribunale di sorveglianza ha l’obbligo di valorizzare positivamente gli elementi favorevoli presenti in atti e di disporre, ove necessario, l’acquisizione della relazione sull’osservazione intramuraria.
L’eventuale assenza di tale relazione non può incidere negativamente sul condannato.
Il fatto
S. aveva richiesto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’istanza, richiamando la gravità del fatto, i precedenti penali, la presenza di carichi pendenti e, soprattutto, l’ancora lontano fine pena (erroneamente indicato al 2028 anziché 2026) e la mancata conclusione dell’osservazione intramuraria.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal difensore, evidenziando due principali vizi del provvedimento:
Il dato erroneo sulla durata della pena residua, che ha condizionato la valutazione della concedibilità della misura alternativa.
L’omessa valorizzazione delle risultanze favorevoli (assenza di rilievi disciplinari, partecipazione a percorsi scolastici, rapporti con la famiglia) e la mancata acquisizione officiosa della relazione sull’osservazione, che non può essere imputata al detenuto.
La Corte ha ribadito che il giudice di sorveglianza, ai fini della concessione della misura, è tenuto ad acquisire la documentazione necessaria e a motivare adeguatamente la propria decisione.
Il principio di diritto
In tema di affidamento in prova, la Corte afferma che il Tribunale di sorveglianza non può rigettare l’istanza del condannato sulla base della mancanza della relazione sull’osservazione intramuraria senza attivarsi per acquisirla. Inoltre, un errore sulla durata della pena residua, se incidente sulla prognosi rieducativa, determina un vizio della motivazione tale da giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.