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Affidamento in prova e principio di gradualità: legittimo il rigetto in presenza di carichi pendenti e legami familiari critici (Cass. Pen. n. 11726/2025)

Con la sentenza n. 11726/2025, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di G., confermando il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale disposto dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

La decisione ribadisce che, pur non essendo espressamente richiesto dalla legge, il previo esperimento di permessi premio può essere legittimamente valutato come condizione necessaria per la concessione della misura alternativa, in un'ottica di gradualità del trattamento.


Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di affidamento in prova presentata da G., collaboratore di giustizia condannato per gravi reati connessi a contesti criminali organizzati.

Nonostante i progressi trattamentali, il Tribunale riteneva prematura la misura, sottolineando la mancanza di esperienze premiali, la persistenza di procedimenti penali pendenti per reati comuni e la necessità di monitorare i rapporti con i familiari, non aderenti al programma di protezione e residenti nei luoghi d'origine.

Il difensore di G. ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:

  • l’erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. quanto alla pretesa necessità della fruizione di permessi premio;

  • l'illogicità della motivazione in relazione al mancato apprezzamento degli elementi positivi, quali la collaborazione con la giustizia, la condotta carceraria e il parere favorevole della DDA;

  • la non rilevanza dei carichi pendenti per reati comuni;

  • l’inconferenza del riferimento ai rapporti familiari.


La decisione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che:

  • La gradualità nel trattamento penitenziario, sebbene non imposta come regola assoluta, costituisce un principio razionale e consolidato, che consente al Tribunale di sorveglianza di subordinare la misura alternativa all’esperimento positivo di benefici intermedi, come i permessi premio (Sez. 1, n. 22443/2019, Froncillo).

  • La sussistenza di procedimenti penali pendenti, anche per reati non mafiosi, è elemento valutabile ai fini della prognosi sulla recidiva, ai sensi dell’art. 47, comma 2, ord. pen.

  • Gli elementi positivi, quali la collaborazione, la condotta e il parere favorevole della DDA, sono stati considerati ma ritenuti subvalenti nel contesto di una valutazione complessiva della personalità del condannato.

  • Il richiamo ai legami familiari nei luoghi di origine non è volto a subordinare la misura al recupero dei rapporti, ma a valutare il rischio derivante da eventuali contatti con ambienti potenzialmente a rischio.


Il principio di diritto

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è legittimo che il Tribunale di sorveglianza subordini la concessione della misura alla preventiva fruizione di benefici intermedi, in applicazione del principio di gradualità del trattamento penitenziario. La valutazione negativa può fondarsi anche sulla pendenza di procedimenti penali per reati comuni e sulla necessità di monitorare i legami familiari potenzialmente critici.

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