Reati tributari
Lāart. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante lāutilizzo di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti. La norma si applica nei casi in cui il contribuente, con lāintento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisca nella dichiarazione elementi passivi fittizi, facendo uso di documenti che attestano operazioni mai avvenute o che divergono dalla realtĆ economica.
La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 13364 del 14 febbraio 2024, ha affrontato il tema del reato di dichiarazione fraudolenta, chiarendo come lāutilizzo di fatture materialmente false rientri pienamente nel reato di cui allāart. 2 del D.Lgs. 74/2000.
La pronuncia fornisce chiarimenti sulla differenza tra fatture ideologicamente false e fatture materialmente false, e sul ruolo che queste svolgono nella configurazione del reato tributario.
La sentenza riguarda il caso di un imprenditore, titolare di una ditta individuale, condannato per aver utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015, una fattura materialmente falsa per un importo di ā¬85.000, emessa al fine di abbattere lāimponibile e ridurre lāimposta sul valore aggiunto.
In primo grado, il Tribunale di Brescia aveva ritenuto lāimputato colpevole del reato di cui allāart. 2 del D.Lgs. 74/2000, condannandolo a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e ordinando la confisca del profitto diretto e per equivalente.
La Corte di Appello di Brescia, successivamente, aveva confermato la condanna, ma aveva concesso allāimputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Lāimputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando lāapplicazione dellāart. 2 e sostenendo che lāutilizzo di una fattura materialmente falsa dovesse rientrare nellāambito di applicazione dellāart. 3 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), che prevede delle soglie di punibilitĆ che non sarebbero state superate nel caso di specie.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il reato di cui allāart. 2 del D.Lgs. 74/2000 si applica sia alle fatture ideologicamente false (documenti che attestano operazioni mai avvenute) sia alle fatture materialmente false, cioĆØ quei documenti che sono creati dallāutilizzatore stesso ma che appaiono come emessi da un terzo.
In entrambi i casi, lāobiettivo ĆØ lo stesso: abbattere lāimponibile attraverso lāindicazione di costi inesistenti.
La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta si configura anche nel caso in cui il documento falso venga creato dallo stesso soggetto che lo utilizza, senza che vi sia necessitĆ di coinvolgere un terzo nell'emissione della fattura.
La difesa dellāimputato aveva cercato di sostenere che lāutilizzo di una fattura materialmente falsa rientrasse nella fattispecie dellāart. 3 del D.Lgs. 74/2000, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e che richiede il superamento di determinate soglie di punibilitĆ .
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la clausola di riserva contenuta nellāart. 3, secondo cui esso si applica solo quando non si configurano gli estremi dellāart. 2, implica che le fatture materialmente false siano ricomprese nella fattispecie di cui allāart. 2.
Questa distinzione si fonda sulla natura dei documenti utilizzati per realizzare la frode.
Lāart. 2 riguarda espressamente lāuso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, mentre lāart. 3 punisce la falsificazione delle scritture contabili o lāutilizzo di altri mezzi fraudolenti per ostacolare lāaccertamento fiscale.
Le fatture false, per la loro particolare capacitĆ di ingannare lāamministrazione finanziaria, rientrano nella fattispecie dellāart. 2, indipendentemente dal fatto che la falsitĆ sia ideologica o materiale.
La sentenza n. 13364/2024 stabilisce che lāart. 2 del D.Lgs. 74/2000 si applica sia alle fatture ideologicamente false sia a quelle materialmente false.
La pronuncia sottolinea, inoltre, la distinzione tra lāart. 2 e lāart. 3 del decreto, chiarendo che lāapplicazione dellāuno esclude automaticamente lāapplicazione dellāaltro, in base al principio di specialitĆ .
Le fatture, per la loro capacitĆ di comprovare lāesistenza di operazioni economiche che incidono sullāimponibile, godono di una presunzione di validitĆ che conferisce loro una maggiore capacitĆ decettiva, giustificando un trattamento sanzionatorio piĆ¹ severo rispetto ad altri artifici.