top of page

Reati tributari

Fatture false: anche quelle autoprodotte configurano il reato di dichiarazione fraudolenta

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
Dichiarazione fraudolenta art. 2 74/2000

Lā€™art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante lā€™utilizzo di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti. La norma si applica nei casi in cui il contribuente, con lā€™intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, inserisca nella dichiarazione elementi passivi fittizi, facendo uso di documenti che attestano operazioni mai avvenute o che divergono dalla realtĆ  economica.

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 13364 del 14 febbraio 2024, ha affrontato il tema del reato di dichiarazione fraudolenta, chiarendo come lā€™utilizzo di fatture materialmente false rientri pienamente nel reato di cui allā€™art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

La pronuncia fornisce chiarimenti sulla differenza tra fatture ideologicamente false e fatture materialmente false, e sul ruolo che queste svolgono nella configurazione del reato tributario.


La vicenda processuale

La sentenza riguarda il caso di un imprenditore, titolare di una ditta individuale, condannato per aver utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015, una fattura materialmente falsa per un importo di ā‚¬85.000, emessa al fine di abbattere lā€™imponibile e ridurre lā€™imposta sul valore aggiunto.

In primo grado, il Tribunale di Brescia aveva ritenuto lā€™imputato colpevole del reato di cui allā€™art. 2 del D.Lgs. 74/2000, condannandolo a un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e ordinando la confisca del profitto diretto e per equivalente.

La Corte di Appello di Brescia, successivamente, aveva confermato la condanna, ma aveva concesso allā€™imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Lā€™imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando lā€™applicazione dellā€™art. 2 e sostenendo che lā€™utilizzo di una fattura materialmente falsa dovesse rientrare nellā€™ambito di applicazione dellā€™art. 3 del D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), che prevede delle soglie di punibilitĆ  che non sarebbero state superate nel caso di specie.


Il principio di diritto

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che il reato di cui allā€™art. 2 del D.Lgs. 74/2000 si applica sia alle fatture ideologicamente false (documenti che attestano operazioni mai avvenute) sia alle fatture materialmente false, cioĆØ quei documenti che sono creati dallā€™utilizzatore stesso ma che appaiono come emessi da un terzo.

In entrambi i casi, lā€™obiettivo ĆØ lo stesso: abbattere lā€™imponibile attraverso lā€™indicazione di costi inesistenti.

La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui il reato di dichiarazione fraudolenta si configura anche nel caso in cui il documento falso venga creato dallo stesso soggetto che lo utilizza, senza che vi sia necessitĆ  di coinvolgere un terzo nell'emissione della fattura.


La distinzione tra art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 74/2000

La difesa dellā€™imputato aveva cercato di sostenere che lā€™utilizzo di una fattura materialmente falsa rientrasse nella fattispecie dellā€™art. 3 del D.Lgs. 74/2000, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, e che richiede il superamento di determinate soglie di punibilitĆ .

Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che la clausola di riserva contenuta nellā€™art. 3, secondo cui esso si applica solo quando non si configurano gli estremi dellā€™art. 2, implica che le fatture materialmente false siano ricomprese nella fattispecie di cui allā€™art. 2.

Questa distinzione si fonda sulla natura dei documenti utilizzati per realizzare la frode.

Lā€™art. 2 riguarda espressamente lā€™uso di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, mentre lā€™art. 3 punisce la falsificazione delle scritture contabili o lā€™utilizzo di altri mezzi fraudolenti per ostacolare lā€™accertamento fiscale.

Le fatture false, per la loro particolare capacitĆ  di ingannare lā€™amministrazione finanziaria, rientrano nella fattispecie dellā€™art. 2, indipendentemente dal fatto che la falsitĆ  sia ideologica o materiale.

La sentenza n. 13364/2024 stabilisce che lā€™art. 2 del D.Lgs. 74/2000 si applica sia alle fatture ideologicamente false sia a quelle materialmente false.

La pronuncia sottolinea, inoltre, la distinzione tra lā€™art. 2 e lā€™art. 3 del decreto, chiarendo che lā€™applicazione dellā€™uno esclude automaticamente lā€™applicazione dellā€™altro, in base al principio di specialitĆ .

Le fatture, per la loro capacitĆ  di comprovare lā€™esistenza di operazioni economiche che incidono sullā€™imponibile, godono di una presunzione di validitĆ  che conferisce loro una maggiore capacitĆ  decettiva, giustificando un trattamento sanzionatorio piĆ¹ severo rispetto ad altri artifici.

Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale

Evasione IVA all'importazione: la Cassazione conferma la natura permanente del reato e chiarisce i tempi di prescrizione

La Cassazione chiarisce la distinzione tra frode fiscale e indebita compensazione IVA

Omesso versamento di ritenute certificate

Omesso versamento IVA: la Cassazione chiarisce la responsabilitĆ  dellā€™amministratore subentrato

Omessa dichiarazione IVA e fatture false: il punto della Cassazione

bottom of page